Estratto determinazione V & A n. 2077/2014 del 9 ottobre 2014 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
«PARACETAMOLO ACTAVIS ITALY», anche nella  forma  e  confezione:  «10
mg/ml soluzione per infusione» 10 (10x1) flaconcini in  vetro  da  50
ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: ACTAVIS ITALY S.p.A., con sede legale  e  domicilio
fiscale in Nerviano - Milano (MI), via Luigi  Pasteur  n.  10  -  CAP
20014, Italia, codice fiscale n. 09193481000. 
    Confezione:  «10  mg/ml  soluzione  per  infusione»   10   (10x1)
flaconcini in vetro da 50 ml AIC n. 039798044 (in base 10) 15YK8W (in
base 32). 
    Forma Farmaceutica: soluzione per infusione. 
    Composizione: Una flaconcino in vetro da 50 mg contiene: 
    Principio Attivo: Paracetamolo 50 mg. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 039798044 - «10 mg/ml soluzione per infusione»
10 (10x1) flaconcini in vetro da 50 ml. 
    Classe di rimborsabilita': 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 039798044 - «10 mg/ml soluzione per infusione»
10 (10x1) flaconcini in vetro da 50 ml - RR:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtu' del quale  non  sono
incluse   negli   stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza  ed  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.