IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del  Governo  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.  30,  recante:
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273» e, in particolare, gli articoli  186,
225 e 227 del medesimo; 
  Visto l'art. 186,  comma  7,  del  citato  decreto  legislativo  n.
30/2005, il  quale  prevede  che,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, viene stabilita la misura dei diritti di segreteria e  delle
tariffe da corrispondere, rispettivamente, per la richiesta e  per  i
lavori di copiatura, di riproduzione e di  estrazione  della  diversa
documentazione brevettuale; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, il comma
851 dell'art. 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  sono  istituiti  i  diritti  sui  brevetti  per  invenzione
musicale e per i  modelli  di  utilita'  e  sulla  registrazione  dei
disegni  e  modelli,  nonche'   i   diritti   di   opposizione   alla
registrazione dei marchi di impresa; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  concernente
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti  in  sede
di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
nonche'  di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni  e,  in  particolare,  il  Capo   III   dello   stesso,
concernente  «Disposizioni  in  materia  di   riscossione»   laddove,
all'art. 17, comma 2, lettera h-ter), e' disposto che il  sistema  di
versamento  unificato  puo'  essere   esteso   alle   altre   entrate
individuate con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con
il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, e con i Ministri competenti per settore; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  2  aprile  2007,
emanato in attuazione del citato art. 1, comma 851,  della  legge  n.
296 del 2006, con il quale sono stati determinati i diritti  relativi
ai titoli della proprieta' industriale e, in particolare,  l'art.  5,
sono state stabilite le relative modalita' di pagamento; 
  Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° ottobre  2012  e
del 22 marzo 2013, che hanno apportato modificazioni ed  integrazioni
al citato decreto del 2 aprile 2007, prevedendo in particolare  nuove
modalita'  di  pagamento  dei  diritti  relativi  ai   titoli   della
proprieta' industriale; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
28 giugno 2013, prot. n. 2013/79090, avente ad oggetto l'approvazione
della nuova versione del modello «F24 enti pubblici»  (F24  EP),  che
gli enti e le amministrazioni pubbliche utilizzano per il  versamento
delle entrate erariali; 
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze  di  concerto  con  il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  del  5  maggio  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 4 luglio 1992 (S.O. n.
91) che ha, tra l'altro, individuato il conto  corrente  n.  82618000
sul quale affluiscono le somme di competenza dell'Erario riferite  ai
marchi; 
  Ritenuto opportuno estendere le nuove modalita'  di  pagamento  dei
diritti relativi ai titoli della proprieta' industriale e delle altre
imposte e tasse connesse  alle  diverse  modalita'  di  presentazione
delle domande di concessione, registrazione e  rinnovo  dei  predetti
titoli, anche alle entrate riscosse tramite il conto corrente postale
n. 82618000; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  di
concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 2 aprile 2007 e successive modificazioni e  integrazioni,
sono individuate altresi' le modalita' per consentire che i pagamenti
effettuati sul conto corrente postale n. 82618000, di cui all'art.  1
del decreto del Ministro delle finanze di concerto  con  il  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni del 5  maggio  1992,  avvengano
esclusivamente secondo le modalita' previste dall'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con il  modello  «F24  enti
pubblici», approvato con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate del 28 giugno 2013, prot. n. 2013/79090, in  base  alle
istruzioni stabilite con risoluzione della medesima Agenzia. 
  Il presente  decreto  sara'  comunicato  ai  competenti  organi  di
controllo. 
    Roma, 3 ottobre 2014 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Guidi           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2014 
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 3770