L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS; Visto il Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, ed in particolare l'Allegato V; Premesso che le modifiche al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 13 agosto 2014 al 3 settembre 2014; A d o t t a il seguente provvedimento: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 1. L'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) dopo la lettera c) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «c-bis) "ECAI" o "agenzia esterna di valutazione del merito di credito": un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformita' al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento;»; b) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente lettera: «d) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;»; c) dopo la lettera d) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-bis) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;»; d) dopo la lettera d-bis) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-ter) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;»; e) dopo la lettera d-ter) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-quater) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;»; f) dopo la lettera d-quater) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-quinquies) "Oicr alternativo italiano" (fondo di investimento alternativo italiano o FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;»; g) dopo la lettera d-quinquies) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-sexies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;»; h) dopo la lettera d-sexies) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-septies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;»; i) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente lettera: «e) "OICR aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;»; j) la lettera f) del comma 1 e' sostituita dalla seguente lettera: «f) "OICR chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto;»; k) la lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente lettera: «g) FIA immobiliari italiani": i fondi e le Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, costituiti ai sensi dell'art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri;»; l) dopo la lettera g) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «g-bis) "investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»; m) la lettera h) del comma 1 e' sostituita dalla seguente lettera: «h) "FIA italiano riservato": il FIA italiano la cui partecipazione e' riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»; n) la lettera i) del comma 1 e' abrogata; o) alla lettera m) del comma 1, dopo le parole: «"ISVAP" o» sono inserite le parole: «"IVASS" o» e dopo le parole: «interesse collettivo» sono inserite le parole: «a cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135»; p) alla lettera q) del comma 1, dopo le parole: «del risparmio» e' inserita la parola: «italiani» e dopo le parole: «le Sicav» sono inserite le parole: «e le Sicaf»; q) la lettera r) del comma 1 e' abrogata; r) la lettera s) del comma 1 e' abrogata; s) la lettera w) del comma 1 e' sostituita dalla seguente lettera: «w) "societa' di investimento a capitale variabile" (SICAV): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;»; t) dopo la lettera w) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «w-bis) "societa' di investimento a capitale fisso" (SICAF): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;».