IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia  italiana  del   farmaco,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  14
luglio  2014,  n.  C(2014)  5113,   riguardante   le   autorizzazioni
all'immissione in commercio dei medicinali per uso  umano  contenenti
la sostanza attiva "domperidone"; 
  Visto il verbale n. 27 della Commissione tecnica scientifica  della
seduta del 21-23 luglio 2014, che ha espresso parere favorevole  alla
riclassificazione della  sola  formulazione  "sospensione  orale"  in
RNRL, cioe' prescrizione da rinnovarsi volta per volta rilasciata  da
Centri ospedalieri, dei medicinali a base di domperidone; 
  Vista la nota dell'Ufficio di Farmacovigilanza prot. n.  79823  del
25 luglio 2014, inviata ai titolari di AIC dei medicinali a  base  di
domperidone; 
  Vista  la  diffida  inviata  dalla  Societa'  Italchimici   S.p.A.,
titolare  dei  diritti  di  commercializzazione   in   Italia   della
specialita' medicinale Peridon, datata 29 luglio  2014,  inviata  via
PEC in data 31 luglio 2014; 
  Vista la nota informativa importante concordata  con  le  Autorita'
europee e con l'AIFA pubblicata in data  1°  agosto  2014  avente  ad
oggetto "Domperidone: nuove raccomandazioni per la minimizzazione dei
rischi cardiaci"; 
  Vista la nota inviata via PEC in data 31 luglio  2014  con  cui  la
Societa' Italchimici S.p.A. ha approvato la suddetta nota informativa
importante; 
  Visto il ricorso al TAR Lazio, RG  n.  11150/2014,  proposto  dalla
Societa' Italchimici S.p.A. per  l'annullamento,  previa  sospensiva,
del parere della Commissione tecnica scientifica  reso  nella  seduta
del 21-23 luglio 2014, della nota prot.  n.  AIFA/FV/79823.P  del  25
luglio 2014 e della nota informativa importante sopra richiamati; 
  Visto il parere della Commissione tecnica scientifica,  reso  nella
seduta del 15-17 settembre  2014,  che,  preso  atto  controdeduzioni
presentate dalla Societa' Italchimici S.p.A.  nella  diffida  del  29
luglio 2014 sopra  richiamata,  ha  ribadito  il  proprio  precedente
parere, manifestando la disponibilita' ad  audire  la  ditta  qualora
disponesse di dati scientifici di sicurezza tali da  far  variare  la
decisione assunta; 
  Vista la nota dell'Ufficio prezzi e rimborso prot. n. 97932 del  22
settembre 2014, con cui e' stato comunicato alla Societa' Italchimici
S.p.A. il  suddetto  parere  della  CTS,  al  fine  di  acquisire  le
eventuali controdeduzioni della ditta; 
  Viste la nota di risposta alla suddetta comunicazione inviata dalla
Societa' Italchimici S.p.A. con nota datata 3 ottobre 2014 con cui ha
respinto la proposta di audizione della CTS; 
  Vista l'ordinanza cautelare del TAR  Lazio,  sez.  III  Quater,  n.
4842/2014, depositata in data 9  ottobre  2014,  che  ha  accolto  la
proposta istanza cautelare fino all'adozione del provvedimento finale
alla luce del supplemento istruttorio; 
  Visto il parere della CTS reso nella seduta 21-23 ottobre 2014  con
cui, all'esito dell'esame dell'ordinanza del TAR  e  della  nota  del
legale dell'Italchimici in data 15 ottobre  u.s.,  ha  rivalutato  la
problematica   controversa,    ritenendo    conclusa    l'istruttoria
procedimentale e confermando il proprio parere, atteso che nella nota
datata 15 ottobre 2014 della  Societa'  Italchimici  non  sono  stati
presentati  dalla  ditta  titolare  ulteriori  dati  scientifici   di
sicurezza o altri nuovi elementi,  dando  mandato  di  procedere  con
urgenza alla  conclusione  del  procedimento  mediante  pubblicazione
della determina dell'AIFA; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica  del  regime  di
fornitura della sola  formulazione  "sospensione  orale"  specialita'
medicinale  Peridon  (domperidone)  in  RNRL,  con  prescrizione   da
rinnovarsi volta per volta rilasciata da centri ospedalieri; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Modifica regime di fornitura 
 
  Alla  specialita'  medicinale   PERIDON   (domperidone),   per   la
confezione con n. AIC 024309142, si applica  il  seguente  regime  di
fornitura: 
    Prescrizione da rinnovarsi volta per volta rilasciata  da  Centri
ospedalieri (RNRL). 
  Restano invariate le altre condizioni negoziali.