IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo  all'applicazione
del regolamento (CE) n.  1272/2008  in  materia  di  classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Considerato  che  il  prodotto  fitosanitario   in   questione   e'
attualmente in commercio con  un'etichetta  conforme  alle  direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE; 
  Vista la dichiarazione di  responsabilita'  dell'impresa  titolare,
attestante  che  l'adeguamento  della  classificazione  dei  prodotti
fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, non  comporta
la preventiva valutazione dell'ISS, secondo la procedura definita nel
suindicato comunicato; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto dirigenziale del 30 gennaio 2014 con il  quale  il
prodotto fitosanitario «Duaxo» dell'impresa «Compo Italia S.r.l.»  e'
stato registrato  con  il  numero  15725  secondo  la  procedura  del
riconoscimento reciproco di cui all'art. 40 del regolamento  (CE)  n.
1107/2009; 
  Vista la nota successiva del 4 settembre 2014 (prot. n. 37869)  con
la  quale  l'impresa  titolare  della  registrazione  ha  chiesto  di
rivedere nel paragrafo «Dosi e modalita' d'impiego» i  dosaggi  delle
singole colture riportati nell'apposita  tabella,  sulla  base  della
documentazione presentata e valutata dallo Stato  membro  in  cui  lo
stesso prodotto fitosanitario e' autorizzato  con  pratiche  agricole
comparabili; 
  Considerato che tale documentazione integrativa e' stata  trasmessa
all'esperto di efficacia al fine di acquisire il suo parere; 
  Ritenuto di poter modificare  l'etichetta  attualmente  autorizzata
relativamente ai dosaggi delle singole colture sulla base del  parere
positivo acquisito in data 4 ottobre 2014 (prot. n. 37369); 
 
                              Decreta: 
 
  E'   autorizzata   la   modifica   dell'etichetta   del    prodotto
fitosanitario  DUAXO  (reg.  n.  15725)  dell'impresa  «Compo  Italia
S.r.l.» relativamente ai dosaggi delle  singole  colture  cosi'  come
indicati nella tabella riportata  nel  paragrafo  «dosi  e  modalita'
d'impiego». 
  Tale modifica e' stata apportata in  seguito  all'acquisizione  del
parere  del  competente  esperto  in  seguito  alla  valutazione   di
documentazione aggiuntiva. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 ottobre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco