IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni" e successive modificazioni, di seguito anche "legge";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 92, della legge, secondo
cui: "Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di
quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi
dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti,
garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso,
nonche' quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per
essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse
finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'art. 119
della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti
subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte
quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque
quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto
attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle
funzioni amministrative delle province in materie di competenza
statale";
Visto l'art. 1, comma 16, della legge secondo cui dal "1° gennaio
2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e
succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno";
Visto l'art. 1, comma 44, della legge che stabilisce "A valere
sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di
stabilita' interno, alla citta' metropolitana sono attribuite le
funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla citta'
metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni
delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo,
nonche', ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione" le funzioni fondamentali elencate dal medesimo comma;
Visto, altresi', quanto previsto dall'art. 1, comma 47, della
legge, secondo cui "Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio,
il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna
citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti
attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del
subentro alla provincia. Il trasferimento della proprieta' dei beni
mobili e immobili e' esente da oneri fiscali";
Visto, altresi', quanto previsto dall'art. 1, comma 48, della
legge, secondo cui "Al personale delle citta' metropolitane si
applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il
personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo
contratto, il trattamento economico in godimento";
Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma 89, della legge, in
base al quale, con riferimento alle funzioni di competenza statale
trasferite dalle province ad altri enti territoriali, il presente
decreto determina la data di effettivo avvio di esercizio da parte
dell'ente subentrante;
Visto, altresi', quanto previsto dall'art. 1, comma 90, della
legge, in relazione ad enti o agenzie che esercitano, in ambito
provinciale o sub-provinciale, funzioni di organizzazione di servizi
di rilevanza economica di competenza comunale o provinciale, a
seguito di attribuzione ad opera di disposizioni normative statali;
Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma 95, della legge,
secondo cui "La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge provvede, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo
di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la Regione abbia
provveduto, si applica l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131";
Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma 96, della legge,
che recita: "Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si
applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed
economica, con riferimento alle voci del trattamento economico
fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento,
nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti risorse
sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle
destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento
accessorio, nonche' la progressione economica orizzontale, secondo
quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a
costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale
trasferito, nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi
di produttivita', la retribuzione di risultato e le indennita'
accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo
decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di
entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili
e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi
alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita
puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti
attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento
delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite le
risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che
rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non
rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui
limiti dell'indebitamento, nonche' di ogni altra disposizione di
legge che, per effetti del trasferimento, puo' determinare
inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni
compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o
locali e livello statale, secondo modalita' individuate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata,
che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio";
Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma 97, della legge,
secondo cui il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, uno o piu' decreti
legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di
adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle
competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla
finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 97;
Visto, il disposto dell'art. 1, comma 150, della legge che prevede
che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
Visto, infine, il disposto dell'art. 1, comma 150-ter, della legge,
secondo cui il presente decreto, a seguito del trasferimento delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi
dell'art. 1 comma da 85 a 97 della legge, tra le province, citta'
metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce
altresi' le modalita' di recupero delle somme di cui all'art. 1,
comma 150-bis, della legge;
Tenuto conto di quanto previsto dalla legge in merito ai criteri e
alle modalita' per il trasferimento di funzioni dalle province agli
enti subentranti;
Visto, altresi', il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante
"Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale",
convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;
Considerato l'Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge
(di seguito anche Accordo) sancito in sede di Conferenza Unificata,
in data 11 settembre 2014, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, in merito all'individuazione delle
funzioni oggetto del riordino e le relative competenze;
Considerato che nel predetto Accordo Stato e Regioni hanno
convenuto che, per quanto riguarda il personale, sia garantito
l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i
criteri per la mobilita', nel rispetto di quanto previsto dal
protocollo d'intesa stipulato in data 19 novembre 2013;
Consultate, per quanto attiene le risorse umane, le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative ed esaminati i criteri per la
mobilita';
Acquisita, conformemente a quanto previsto dal comma 92, primo
periodo dell'art. 1 della legge, l'intesa in sede di Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali in data 11
settembre 2014;
Su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 92, della
legge:
a) stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,
ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'art. 1 della stessa legge, dalle
province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a
tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo determinato in
corso fino alla scadenza per essi prevista;
b) tiene conto delle risorse finanziarie, gia' spettanti alle
province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, che devono essere
trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro
attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e
fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88 dell'art. 1 della
legge;
c) dispone, altresi', in ordine alle funzioni amministrative
delle province in materie di competenza statale;
d) stabilisce, fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 1,
comma 96, della legge, modalita' e termini procedurali per
l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni
oggetto di riordino.
2. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali interessati applicano,
secondo i rispettivi ambiti, le disposizioni di cui al presente
decreto.