IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
   IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
 
                                  e 
 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e  successive
modifiche ed integrazioni con il quale,  in  attuazione  dell'art.  9
della Costituzione, lo Stato tutela e valorizza i  beni  culturali  e
paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni  di  cui  all'art.  17
della Costituzione stessa; 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2008,  n.  63  che  nel
modificare  la  lettera  a)  dell'art.  136  del  su  citato  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, include tra le cose immobili  che
hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica
o memoria storica, anche gli alberi monumentali e che nel  modificare
l'art. 137 stabilisce che  le  commissioni  regionali  deputate  alla
formulazione di proposte per la dichiarazione di  notevole  interesse
pubblico degli immobili e aree di cui all'art.  136  siano  integrate
dal  rappresentante  del  competente  comando  regionale  del   Corpo
forestale dello Stato nei casi in cui la  proposta  riguardi  filari,
alberate ed alberi monumentali; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani; 
  Visto l'art. 7 della  predetta  legge,  con  il  quale  si  dettano
disposizioni  per  la  tutela  e   la   salvaguardia   degli   alberi
monumentali, dei  filari  e  delle  alberate  di  particolare  pregio
paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale; 
  Visto, in particolare il comma 2 dell'art. 7 della medesima  legge,
con il quale si dispone che entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore  della  stessa,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281 e successive modificazioni, siano stabiliti  i  principi  e  i
criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera
dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da  parte
degli stessi e delle regioni di appositi elenchi nonche' si  provveda
ad istituire un elenco degli alberi monumentali d'Italia gestito  dal
Corpo forestale dello Stato; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n.
264 Regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale
generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma
3, del decreto legislativo del 3 aprile 2001, n. 155 e il decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali  12  gennaio  2005  di
individuazione degli uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale
centrali e periferici dell'Ispettorato generale del  Corpo  forestale
dello Stato; 
  Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni.  e  la  normativa  vigente  in   materia   di   ricorsi
amministrativi; 
  Considerato che, nelle more della legiferazione statale in  materia
di alberi monumentali, ai sensi  dell'art.  117  della  Costituzione,
esclusiva per cio' che riguarda la tutela, e  concorrente,  per  quel
che attiene alla valorizzazione, alcune regioni e  province  autonome
hanno gia' disciplinato con leggi e regolamenti, stabilendo  principi
per l'individuazione degli  alberi  monumentali  e  criteri  sia  per
l'effettuazione  dei  censimenti  nel  territorio  amministrativo  di
relativa  competenza  che  per  la  raccolta  delle  informazioni  in
appositi elenchi,  individuando  altresi'  misure  di  valorizzazione
degli esemplari arborei censiti; 
  Considerato che, fatta salva l'obbligatorieta' per  le  regioni  di
recepire la definizione di  albero  monumentale  stabilita  ai  sensi
dell'art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio 2013, n.  10,  i  criteri
indicati dalle norme regionali  per  stabilire  se  un  albero  possa
considerarsi monumentale sono simili tra loro ma tuttavia  eterogenei
e che pertanto si rende necessaria l'uniformazione degli stessi; 
  Considerato che molte regioni, in osservanza alle singole normative
regionali,  hanno  gia'  realizzato  un   censimento   degli   alberi
monumentali del  territorio  di  loro  competenza,  hanno  redatto  e
approvato i relativi elenchi nonche' in alcuni casi hanno dato  avvio
alle procedure previste dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42 e dalle normative regionali in materia di urbanistica e  paesaggio
ai fini della loro  inclusione  nell'elenco  dei  beni  di  rilevante
interesse paesaggistico; 
  Considerato il censimento degli alberi monumentali  effettuato  dal
Corpo forestale dello Stato nel 1982 che ha portato alla elaborazione
di un elenco nazionale attualmente disponibile presso lo stesso; 
  Acquisito il parere favorevole della  conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella  seduta  del  5
agosto 2014 sullo schema di provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Campo di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 7,  comma  2,
della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e i criteri  direttivi
per il censimento  degli  alberi  monumentali  ad  opera  dei  comuni
nonche' quelli per la redazione ed  il  periodico  aggiornamento,  da
parte degli stessi, delle regioni e del Corpo forestale dello  Stato,
di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale,  regionale  e
nazionale. 
  2. Fatti  salvi  i  lavori  di  censimento  gia'  effettuati  e  le
iniziative di tutela gia' poste in essere, l'obbiettivo del  presente
decreto  e'  quello  di  ricondurre  ad  una   maggiore   omogeneita'
l'approccio  al  riconoscimento  e  alla  selezione  degli  esemplari
monumentali, nonche' l'archiviazione del dato informativo,  cio'  nel
presupposto che le regioni abbiano recepito a livello legislativo  la
definizione di «albero monumentale» fornita  dall'art.  7,  comma  1,
della legge 14 gennaio 2013, n. 10.