Estratto determina n. 1301/2014 del 3 novembre 2014 
 
    Medicinale: OLIMEL. 
    Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A.,  piazzale  dell'Industria,  20  -
00144 Roma (Italia). 
    Confezioni: 
    «periferico N4E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da
1.000 ml; 
    A.I.C. n. 039941202 (in base 10) 162X2L (in base 32); 
    «periferico N4E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da
1.500 ml; 
    A.I.C. n. 039941214 (in base 10) 162X2Y (in base 32); 
    «periferico N4E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da
2.000 ml; 
    A.I.C. n. 039941226 (in base 10) 162X3B (in base 32); 
    «periferico N4E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da
2.500 ml; 
    A.I.C. n. 039941238 (in base 10) 162X3Q (in base 32); 
    «N5E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.500 ml; 
    A.I.C. n. 039941240 (in base 10) 162X3S (in base 32); 
    «N5E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.000 ml; 
    A.I.C. n. 039941253 (in base 10) 162X45 (in base 32); 
    «N5E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.500 ml; 
    A.I.C. n. 039941265 (in base 10) 162X4K (in base 32); 
    «N7E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.000 ml; 
    A.I.C. n. 039941277 (in base 10) 162X4X (in base 32); 
    «N7E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.500 ml; 
    A.I.C. n. 039941289 (in base 10) 162X59 (in base 32); 
    «N7E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.000 ml; 
    A.I.C. n. 039941291 (in base 10) 162X5C (in base 32); 
    «N9E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.000 ml; 
    A.I.C. n. 039941303 (in base 10) 162X5R (in base 32); 
    «N9E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.500 ml; 
    A.I.C. n. 039941315 (in base 10) 162X63 (in base 32); 
    «N9E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.000 ml; 
    A.I.C. n. 039941327 (in base 10) 162X6H (in base 32); 
    «N7, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.000 ml; 
    A.I.C. n. 039941339 (in base 10) 162X6V (in base 32); 
    «N7, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.500 ml; 
    A.I.C. n. 039941341 (in base 10) 162X6X (in base 32); 
    «N7, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.000 ml; 
    A.I.C. n. 039941354 (in base 10) 162X7B (in base 32); 
    «N9, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.000 ml; 
    A.I.C. n. 039941366 (in base 10) 162X7Q (in base 32); 
    «N9, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.500 ml; 
    A.I.C. n. 039941378 (in base 10) 162X82 (in base 32); 
    «N9, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.000 ml; 
    A.I.C. n. 039941380 (in base 10) 162X84 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: emulsione per infusione. 
    Composizione  -  Principio  attivo:  soluzione  di  glucosio  con
calcio, emulsione di lipidi e  soluzione  di  amminoacidi  con  altri
elettroliti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La classificazione ai fini della fornitura del medicinale  OLIMEL
e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,
da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico  su  prescrizione
di  centri  ospedalieri  o  di   specialisti:   internista,   scienza
dell'alimentazione e della nutrizione clinica (RNRL). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.