IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  Regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n.  61,  ed  in  particolare  il decreto  ministeriale 7
novembre 2012, recante  la  procedura  a  livello  nazionale  per  la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP  e  IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari,  ai  sensi  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale  17  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  173  del  28  luglio
2009, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di  origine
controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare
di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP  e  IGP  -
Vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato  il  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Prosecco», cosi' come consolidato con le  modifiche  introdotte  per
conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui  all'art.
118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il
disciplinare di produzione della predetta DOC; 
  Visto il decreto ministeriale  28  luglio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  183  dell'8  agosto
2014, concernente la modifica del disciplinare  di  produzione  della
citata DOC; 
  Vista la domanda presentata per il tramite delle regioni  Veneto  e
Friuli Venezia Giulia, su  istanza  del  Consorzio  tutela  del  Vino
Prosecco, con sede in Treviso, intesa ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Prosecco», nel rispetto  della  procedura  prevista  dal
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il parere favorevole delle regioni Veneto  e  Friuli  Venezia
Giulia  sulla  citata  proposta  di  modifica  del  disciplinare   di
produzione; 
  Considerato che la predetta domanda di modifica e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale  prevista  dal  citato  decreto
ministeriale  7  novembre   2012,   art.   10,   conformemente   alle
disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, del Regolamento (CE)  n.
1234/2007; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP  e  IGP,
di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella
riunione del 23 luglio 2014 sulla predetta proposta di modifica; 
  Considerato  che  la  proposta  di  modifica  del  disciplinare  in
questione  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta   ufficiale   della
Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2014, cosi'  come  aggiornata
con successiva rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  200
del 29 agosto 2014; 
  Considerato che, entro il  termine  previsto  di  60  giorni  dalla
predetta data di pubblicazione, e' pervenuta un'istanza da parte  del
citato  Consorzio  di   tutela   del   vino   «Prosecco»   contenente
osservazioni sulla citata  proposta  di  modifica  del  disciplinare,
intese a prevedere il limite temporale del 30 novembre 2011, ai  fini
dell'accesso  alla  disposizione  derogatoria   di   cui   all'ultimo
capoverso  dell'art.  5,  comma   1,   della   stessa   proposta   di
disciplinare, relativamente  alla  sussistenza  del  requisito  della
conduzione dei vigneti da parte  delle  aziende  viticole  conferenti
alle  cantine  aziendali  o  cooperative  ubicate  nei  comuni  della
Provincia di Verona, confinanti  all'area  delimitata  di  produzione
delle uve; 
  Considerato che, conformemente alle disposizioni procedurali di cui
all'art. 8, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012,
la predetta istanza del Consorzio di tutela del «Prosecco»  e'  stata
valutata in apposita Conferenza di servizi presso  questo  Ministero,
in data 11 novembre 2014, al termine delle quali la citata istanza e'
stata accolta ed in tal senso e' stata data comunicazione al soggetto
istante, che funge anche da soggetto che ha presentato  la  richiesta
di modifica del disciplinare in questione; 
  Considerato altresi' che detta domanda  di  modifica  non  comporta
alcuna modifica al documento  unico  riepilogativo  di  cui  all'art.
118-quater,  paragrafo  1,  lettera  d),  del  Regolamento  (CE)   n.
1234/2007 e che, pertanto, per la definizione della stessa  richiesta
si applica la procedura semplificata di cui all'art.  118-octodecies,
paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco»
in conformita' alla citata proposta, cosi' come aggiornata a  seguito
dell'accoglimento della richiamata istanza presentata  dal  Consorzio
di tutela del «Prosecco»; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP «Prosecco»  cosi'  come  approvato  con  il  citato  decreto
ministeriale 30 novembre 2011, da  ultimo  aggiornato  con  i decreti
ministeriali 7 marzo 2014 e 28 luglio 2014, e di dover comunicare  la
modifica in questione alla Commissione  U.E.,  ad  aggiornamento  del
fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi  dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  «Prosecco»,  consolidato   con   le   modifiche
introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di
cui  all'art.  118-quater,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, cosi'  come  approvato  con  il  decreto  ministeriale  30
novembre 2011 e da ultimo  aggiornato  con  i decreti  ministeriali 7
marzo 2014 e 28 luglio 2014 richiamati in premessa, e'  apportata  la
modifica evidenziata nell'allegato al presente decreto. 
  2. La modifica di cui al comma 1 entra  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto ed e'  applicabile  anche  per  le
produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2014/2015. 
  3. La modifica di cui al comma 1 sara' inserita sul  sito  internet
del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP -  Vini  DOP  e  IGP  -  e
comunicata alla Commissione  U.E.,  ai  fini  dell'aggiornamento  del
relativo fascicolo tecnico gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto  delle  procedure  richiamate  in
premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 novembre 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto