IL DIRIGENTE 
                  dell'Ufficio di farmacovigilanza 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Vista  la   determinazione   del   direttore   generale   dell'AIFA
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371  del  14  aprile
2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n.
219/2006 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  cosi'  come
modificato dall'art.  44,  comma  4-quinquies  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti  per  il  rilancio
dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge  9  agosto
2013, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -
n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014; 
  Vista  la  determinazione  FV  n.  139/2014  del  30  aprile   2014
pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 del 13  giugno  2014  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, concernente il  rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la  procedura
nazionale del medicinale «Krovaneg» con conseguente modifica stampati
nella quale e' stato concesso un periodo di smaltimento delle  scorte
fino al 10 dicembre 2014; 
  Considerate  le  motivazioni  evidenziate   dal   titolare   A.I.C.
Italchimici S.p.A., con  sede  legale  e  domicilio  fiscale  in  via
Pontina n.  5,  km  29  -  00040  Pomezia  (Roma)  -  codice  fiscale
01328640592 partita IVA 11902030151 nella richiesta  di  proroga  del
termine di smaltimento delle scorte pervenuta per  posta  certificata
il 3 novembre 2014; 
  Visti gli atti istruttori e la  corrispondenza  degli  stessi  alla
normativa vigente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Medicinale: KROVANEG. 
  Confezioni: 
  037775 018 - 15 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule  in
blister in PVC; 
  037775 020 - 30 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule  in
blister in PVC. 
  Titolare A.I.C.: Italchimici S.P.A. 
  Procedura: nazionale. 
  1. E' autorizzato, a decorrere dalla data entrata in  vigore  della
presente  determinazione,  il   mantenimento   in   commercio   delle
confezioni gia' prodotte, che non riportino le modifiche  autorizzate
a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n.
139 del 30 aprile 2014 pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 del
13 giugno 2014 alla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
fino alla data di scadenza  del  medicinale  indicata  in  etichetta,
previa consegna da  parte  dei  farmacisti  agli  utenti  del  foglio
illustrativo aggiornato ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  1,
commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del direttore generale n.  371
del 14 aprile 2014  concernente  «Criteri  per  l'applicazione  delle
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei  medicinali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 101  del  3
maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014. 
  2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma
1, i farmacisti sono  tenuti  a  consegnare  il  foglio  illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana della presente  determinazione.  Il  titolare  A.I.C.  rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro  il
medesimo termine.