Estratto determina FV n. 339/2014 del 7 ottobre 2014 
 
    Medicinale: CEFIXIMA SANDOZ GMBH. 
    Confezioni: 
      038905 016 «100 mg/5 ml  granulato  per  sospensione  orale»  1
flacone di vetro da 25 ml + dosatore da 5 ml 
      038905 028 «100 mg/5 ml  granulato  per  sospensione  orale"  1
flacone di vetro da 50 ml + dosatore da 5 ml 
      038905 030 «100 mg/5 ml  granulato  per  sospensione  orale»  1
flacone di vetro da 60 ml + dosatore da 5 ml 
      038905 042 «100 mg/5 ml  granulato  per  sospensione  orale»  1
flacone di vetro da 100 ml + dosatore da 5 ml 
      038905 055 «100 mg/5 ml  granulato  per  sospensione  orale»  1
flacone di vetro da 25 ml + siringa da 10 ml 
      038905 067 «100 mg/5 ml  granulato  per  sospensione  orale»  1
flacone di vetro da 50 ml + siringa da 10 ml 
      038905 079 «100 mg/5 ml  granulato  per  sospensione  orale»  1
flacone di vetro da 60 ml + siringa da 10 ml 
      038905 081 «100 mg/5 ml  granulato  per  sospensione  orale»  1
flacone di vetro da 100 ml + siringa da 10 ml 
    Titolare AIC: SANDOZ GMBH. 
    Procedura Mutuo Riconoscimento AT/H/0137/001/R/001. 
    Con scadenza il 19 febbraio  2009  e'  rinnovata,  con  validita'
illimitata,  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   previa
modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio
Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  determinazione,  i  requisiti  di
qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto  mentre  per  il  Foglio
Illustrativo ed Etichettatura  entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana
della presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   Italiana   della   presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di  cui  all'articolo
2, comma 2, della  suddetta  determinazione,  che  non  riportino  le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in  etichetta.  I
farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti a decorrere dal  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana
della presente determinazione. Il titolare AIC rende  accessibile  al
farmacista  il  Foglio  Illustrativo  aggiornato  entro  il  medesimo
termine. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  Italiana  e  sara'  notificata  alla  Societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.