IL CAPO del Dipartimento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 149 del 21 febbraio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria»; Considerato che con la sopra citata ordinanza n. 149 del 21 febbraio 2014 al Commissario delegato e' stato demandato il compito di provvedere alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificata dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Viste le note n. 8 e n. 9 del 6 e del 26 maggio 2014 con cui il Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e produttivo; Visto il decreto n. 4 del 6 maggio 2014 del Commissario delegato relativo al quadro dei fabbisogni; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 187 del 19 agosto 2014 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria»; Considerato che la regione Liguria sta proseguendo nel completamento delle attivita' previste nel piano degli interventi urgenti approvato, con prescrizioni, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 20 marzo 2014; Visto l'art. 10, comma 13-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha stanziato, per l'avvio degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi di cui trattasi, la somma di euro 6 milioni; Considerato che le predette risorse, derivanti dall'art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, confluiranno al Fondo emergenze nazionali ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi»; Visto il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89 recante: «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale»; Considerato che in attuazione delle richiamate disposizioni legislative con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze sono state disposte riduzioni sullo stanziamento originario; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2014 con cui e' stato disposto un primo stanziamento di euro 5.462.400, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, cosi come rideterminato a seguito delle richiamate riduzioni, effettuate in attuazione delle leggi n. 50/2014 e n. 89/2014; Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' di impiego del predetto stanziamento, nelle more del reperimento delle ulteriori risorse per la realizzazione degli interventi di ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e messa in sicurezza del territorio, oggetto di ricognizione ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni; Ravvisata, quindi la necessita' di consentire alla regione Liguria, in qualita' di amministrazione ordinariamente competente ai sensi dell'ordinanza n. 187/2014 sopra richiamata, di avviare i necessari interventi di ricostruzione; Vista la nota del 14 ottobre 2014 del Presidente della regione Liguria; Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota del 28 ottobre 2014; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Per consentire alla regione Liguria di porre in essere i necessari interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio regionale, il direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria, individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi ai sensi dell'ordinanza n. 187/2014, predispone, entro trenta giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, diretto a garantire il rientro dei nuclei familiari la cui abitazione principale, realizzata in conformita' alla normativa urbanistica ed edilizia, e' stata distrutta e/o resa inagibile, e pertanto destinataria di provvedimento di sgombero delle competenti autorita' adottato a seguito degli eventi di cui in premessa. Per il rientro dei predetti nuclei familiari sono riconosciuti: a) contributi fino al 75% delle spese sostenute e rendicontate per il ripristino dell'abitazione, nel limite massimo di euro 100.000,00; b) per la delocalizzazione delle abitazioni principali ancora inagibili ubicate in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, un contributo fino al 100% della spesa sostenuta per l'acquisto di una nuova unita' abitativa nello stesso o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, moltiplicato per la superfice complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq. 2. Al fine di dare avvio alla messa in sicurezza dei territori danneggiati attraverso la realizzazione di interventi, per la riduzione del rischio idrogeologico la Regione Liguria provvede all'adozione di un Piano d'interventi, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle segnalazioni di danno gia' pervenute ed inserite nel quadro generale del danno occorso di cui al decreto del Commissario delegato n. 1 del 2014 e sulla base del Piano dei fabbisogni di cui al decreto del Commissario delegato n. 4 del 2014. Il Piano di che trattasi dovra' tenere conto, in particolare, delle infrastrutture viarie a servizio della collettivita'. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede con le risorse finanziarie stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri 30 settembre 2014 nel limite massimo di euro 5.462.400. Detto importo e' trasferito dal Dipartimento della protezione civile nella contabilita' speciale n. 5803 aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 149 del 21 febbraio 2014. 4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 2014 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli