IL MINISTRO 
                      PER GLI AFFARI REGIONALI 
                           E LE AUTONOMIE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, recante «Riordino della disciplina sanitaria, a  norma
dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante  norme
per il «Riordino della medicina penitenziaria, a  norma  dell'art.  5
della legge 30 novembre 1998, n. 419»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 2,  comma  283,  secondo
cui, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  230  del  1999,
comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili,
nei centri di prima accoglienza, nelle  comunita'  e  negli  ospedali
psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro per le riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono definiti, in particolare, le modalita' e i criteri  per
il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
e dal Dipartimento  della  giustizia  minorile  del  Ministero  della
giustizia, al Servizio sanitario  nazionale,  di  tutte  le  funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e  delle
attrezzature   e   beni   strumentali,   afferenti    alla    sanita'
penitenziaria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del 1°
aprile 2008, (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  30
maggio 2008) recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, delle risorse finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita' penitenziaria»  ed  in  particolare
l'art. 8 (Trasferimento  alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle
province autonome), comma 2, che prevede «nelle more  dell'attuazione
da parte delle regioni a statuto speciale e delle  province  autonome
di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  il
Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  e  il  Dipartimento
della giustizia minorile continuano a svolgere le relative funzioni e
le corrispondenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali  restano
temporaneamente acquisite al bilancio del Ministero  della  giustizia
fino all'avvenuto trasferimento»; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010,  n.  192  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2010) recante  «Norme
di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione   Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  recanti  il  trasferimento  di  funzioni  in
materia di medicina e sanita' penitenziaria» ed in particolare l'art.
5, comma 1, il quale dispone che «Le risorse  finanziarie  necessarie
per l'esercizio delle  funzioni  trasferite  ai  sensi  del  presente
decreto sono attribuite alla Regione con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministero  della  giustizia  e  il
Ministero della salute, d'intesa con la Regione, entro un anno  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto»; 
  Considerato che la quantificazione  delle  risorse  finanziarie  da
trasferire alla regione Valle  d'Aosta,  con  decorrenza  1°  gennaio
2015, avviene in sede di ripartizione della quota vincolata del Fondo
sanitario nazionale per  la  sanita'  penitenziaria  sulla  base  dei
criteri definiti in sede di Conferenza permanente peri  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  a
valere sulle somme stanziate, ai sensi del  predetto  art.  2,  comma
283, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  sul  relativo
capitolo di spesa o, nelle more del trasferimento delle  funzioni  in
materia  di  medicina  penitenziaria,  sul  capitolo  di  spesa   del
Ministero della giustizia; 
  Ritenuto che non devono derivare a carico  della  finanza  pubblica
oneri  superiori   all'ammontare   delle   risorse   complessivamente
trasferite al Servizio sanitario  nazionale  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
aprile 2008, quantificate complessivamente in 167,8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010; 
  Sentito il Ministero della salute e il  Ministero  della  giustizia
che hanno manifestato adesione con note in data 2 aprile 2014,  prot.
1916, e in data 29 aprile 2014, prot. 3808; 
  D'Intesa con la regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espressa  con
nota del 9 ottobre 2014 prot. 37257; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014, con il quale sono state delegate alcune funzioni  del
Presidente del Consiglio dei ministri  al  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, ed  in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,
lettera g), relativo alla elaborazione  di  provvedimenti  di  natura
normativa e amministrativa  concernenti  le  Regioni  e  le  province
autonome di Trento e  Bolzano,  anche  con  riguardo  alle  norme  di
attuazione degli statuti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale
delle funzioni sanitarie afferenti alla  medicina  penitenziaria,  le
risorse  finanziare  trasferite  nelle  disponibilita'  del  Servizio
sanitario nazionale  sono  attribuite  alla  regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste annualmente, a decorrere dal 1°  gennaio  2015
in sede di ripartizione della quota  vincolata  del  Fondo  sanitario
nazionale per  la  sanita'  penitenziaria,  sulla  base  dei  criteri
definiti in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  a
valere sulle somme stanziate, ai sensi del  predetto  art.  2,  comma
283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  sul  relativo
capitolo di spesa o, nelle more del trasferimento delle  funzioni  in
materia  di  medicina  penitenziaria,  sul  capitolo  di  spesa   del
Ministero della giustizia. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo. 
    Roma, 14 ottobre 2014 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                  Il Ministro per gli affari          
                                   regionali e le autonomie           
                                            Lanzetta                  

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014 
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne Prev. n. 2957