IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e ss.mm.ii. ("Riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"); 
  Visti l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e
ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e
per  la  correzione  dell'andamento  dei  conti   pubblici"   e,   in
particolare, il comma 1 ed il comma 5,  lettere  f)  ed  f-bis),  del
predetto; 
  Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004,  n.  245  dal
titolo  "Regolamento  recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'articolo
48,  comma  13,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326",
cosi' come modificato dal decreto del Ministero della Salute 29 marzo
2012, n. 53 ("Modifica al regolamento  e  funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione  dell'articolo  17,  comma
10,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2012, n. 106; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visti l'articolo 1, comma 796, lettera f) della legge  27  dicembre
2006, n.  296  e  ss.mm.ii.  ("Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007"),  che
conferma, per gli anni 2007 e seguenti,  le  misure  di  contenimento
della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA,  e,  in  particolare,  la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA 27 settembre
2006, n. 26; 
  Visto l'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge  27  dicembre
2006, n.  296,  il  quale  consente  alle  Aziende  farmaceutiche  di
chiedere  all'AIFA  la  sospensione  degli  effetti   di   cui   alla
deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno  al  versamento
alle  Regioni  degli  importi  individuati  da  apposite  tabelle  di
equivalenza degli effetti economico - finanziari per il SSN; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  27  settembre  2006,   concernente
"Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e  non
convenzionata", con cui  sono  stati  disposti  la  riduzione,  nella
misura del 5%, del prezzo al pubblico, gia' vigente,  dei  medicinali
comunque dispensati o  impiegati  dal  SSN,  la  ridefinizione  dello
sconto al produttore dello  0,6%,  come  da  Determinazione  AIFA  30
dicembre 2005, ed il  mantenimento  delle  predette  misure  sino  ad
integrale copertura del  disavanzo  accertato  per  il  2006,  previa
verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della determinazione AIFA  9  febbraio
2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio  2007,  n.  43,
che individua le quote  di  spettanza  dovute  al  farmacista  ed  al
grossista a norma dell'articolo 1, comma 40 della legge  23  dicembre
1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"); 
  Visti i commi 225 e 227 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n.
147  ("Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - Legge  di  stabilita'  2014),  i  quali,  a
decorrere dall'1 gennaio  2014,  rendono  strutturale  l'applicazione
delle procedure del pay-back 5%; 
  Vista  la  Determinazione  AIFA  2  Dicembre  2013  ("Procedure  di
pay-back  -  Anno  2013"),  pubblicata   nella Gazzetta   Ufficiale 3
dicembre 2013, n. 283; 
  Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi
eventualmente   indotte   dall'applicazione    del    pay-back    non
costituiscono variazioni di spesa a carico del SSN; 
  Considerato il  comunicato  pubblicato  nel  sito  dell'AIFA  il  3
novembre  2014,  con  cui  e'  stato  dato  avviso  di  apertura  del
procedimento amministrativo relativo al pay-back 5% - 2014,  fissando
i termini di partecipazione delle Aziende farmaceutiche allo  stesso,
ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
ss.mm.ii. ("Nuove norme sul procedimento amministrativo"); 
  Considerato  il  successivo  Comunicato  diffuso  tramite  il  sito
dell'AIFA il 20 novembre  2014,  con  cui  si  informano  le  Aziende
farmaceutiche che, a fronte del blocco dell'accesso  da  parte  degli
utenti alla piattaforma del pay-back 5% 2014  dal  18  novembre  sino
alle ore 20.00 del  19  novembre  2014,  al  fine  di  consentire  il
ripristino   delle   corrette   funzionalita'   informatiche    della
piattaforma  stessa,  i  termini  del   procedimento   indicati   nel
precedente Comunicato sono stati posticipati; 
  Viste le dichiarazioni di accettazione/diniego  al  pay-back  5%  -
2014 pervenute sino alle ore 18.00 del 26 novembre 2014, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2014 (Allegato 1) e'
parte integrante del presente provvedimento. 
  2. E' approvato l'elenco delle  confezioni  di  medicinali  di  cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537  e
ss.mm.ii. ("Interventi correttivi di finanza pubblica")  classificati
in classe a) e h), per i quali sono ripristinati i prezzi  in  vigore
al 30 settembre 2006, nonche' quelli rideterminati successivamente  a
tale data, e dei medicinali per i quali, per il periodo 1  gennaio  -
31 dicembre 2014,  in  ragione  dell'applicazione  del  pay-back,  e'
sospesa la riduzione del prezzo del 5%  di  cui  alla  Determinazione
AIFA del 27 settembre 2006, citata in premessa (Allegato 2). 
  3. I medicinali per i quali i titolari si avvalgono della  facolta'
di prorogare il pay-back per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre  2014
sono indicati nell'apposita colonna dell'elenco allegato. 
  4. Per i medicinali di classe a), i corrispettivi prezzi  riportati
nell'Allegato  2  sono  da  intendersi  come  prezzi   al   pubblico,
comprensivi dell'IVA e ridotti come  da  Determinazione  AIFA  del  3
luglio 2006, applicati a fronte della loro erogazione  a  carico  del
SSN. 
  5. Per i  medicinali  di  classe  h),  i  relativi  prezzi  di  cui
all'Allegato 2 si riferiscono a quelli massimi di cessione, al  netto
dell'IVA e ridotti come da Determinazione sopra citata,  praticati  a
fronte della loro erogazione a carico del SSN.