IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115, recante «Ripartizione delle competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 28, paragrafo 1, gli
articoli  29,  31-33  concernenti  i  requisiti  delle  domande   per
l'autorizzazione all'immissione sul mercato e l'art. 35; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data  29  agosto  2014  dall'impresa
«Proplan Plant  Protection  Co.  S.L»,  con  sede  legale  in  Madrid
(Spagna), C. Valle del Roncal, 12 - 1° Oficina n°7 E-28232 Las Rozas,
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario denominato «Maracana», contenete  la  sostanza
attiva Pyriproxyfen uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato
Muligan registrato al n.15948, ai sensi dell'art. 33 del  regolamento
(CE) 1107/2009, con D.D.  in  data  11  dicembre  2013,  dell'impresa
medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto
di riferimento Muligan registrato al n. 15948; Rilevato pertanto  che
non e'  richiesto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i
prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con  il  quale  la
sostanza attiva Pyriproxyfen e' stata considerata approvata  a  norma
del  regolamento  (CE)  1107/2009,  alle  stesse  condizioni  di  cui
allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione; 
  Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validita' fino al 31
dicembre 2019, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento
ai sensi dell'art. 29 del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio». 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2019, l'impresa «Proplan Plant Protection Co. S.L», con  sede  legale
in Madrid (Spagna), C. Valle del Roncal, 12 - 1° Oficina n°7  E-28232
Las Rozas, e' autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario  denominato  MARACANA  con  la  composizione   e   alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 5 - 10 - 50 - 100  -
250 - 500; L 1 - 5. 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dallo  stabilimento
dell'impresa estera: Laboratorios Sirga SA c/Jaime I, n° 7.  Poligono
Industrial del Mediterraneo Massalfassar - 46560 (Valencia) - Spagna. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16167. 
  L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il  prodotto
fitosanitario deve essere posto in  commercio,  e'  corrispondente  a
quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento,
adeguata  per  la  classificazione  alle  condizioni   previste   dal
regolamento 1272/2008, secondo quanto  indicato  nel  comunicato  del
Ministero della salute del 14 gennaio 2014. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° ottobre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco