IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica,  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Vista la domanda presentata in data 19 settembre 2014  dall'impresa
«Rotam Agrochemical Europe Ltd», con sede legale  in  Hamilton  House
Mabledon Place, London, WC1H 9BB, Regno  Unito,  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio    del    prodotto
fitosanitario denominato  «Hadden»,  contenente  le  sostanze  attive
tifensulfuron metile e  tribenuron  metile,  uguale  al  prodotto  di
riferimento denominato «Nautius» registrato al n. 15187 con  D.D.  in
data 28 gennaio 2013, modificato successivamente  l'ultima  volta  in
data 27 aprile 2014 ai sensi dell'art. 7, comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 55/2012, dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che: 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento «Nautius»
registrato al n. 15187; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto del 26 marzo 2002  di  inclusione  della  sostanza
attiva tifensulfuron metile nell'Allegato I del  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194 fino al 30  giugno  2012  in  attuazione  della
direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001; 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva tribenuron metile nell'Allegato I del decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194 fino al  28  febbraio  2016  in  attuazione  della
direttiva 2005/54/CE della Commissione del 19 settembre 2005; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva tifensulfuron metile, nell'Allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194  fino  al  31  dicembre
2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della  Commissione  del
10 novembre 2010; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata abrogata dal  Reg.
(CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione  ora
sono considerate  approvate  ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo n. 194/95 sulla base  di  un  fascicolo  conforme
all'Allegato III; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   28
febbraio 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  28  febbraio
2016, l'impresa «Rotam Agrochemical Europe Ltd», con sede  legale  in
Hamilton House Mabledon Place, London,  WC1H  9BB,  Regno  Unito,  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato «Hadden» con la composizione e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g: 100 - 200  -  240  -
400 - 500 - 800. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
    Sipcam SpA - Salerano sul Lambro (MI). 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dagli  stabilimenti
delle Imprese estere: 
    Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd No.88,  Long  Deng  Road,  ETDZ,
Kunshan 215301, Jiangsu, Cina; 
    Lanlix Cropscience Ltd.  No.  79,  Hsiang  Yang  Rd,  Chang  Chih
Hsiang, Ping Tung Hsien, Taiwan, Cina. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n.  16171. 
  L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il  prodotto
fitosanitario deve essere posto in  commercio,  e'  corrispondente  a
quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento,
adeguata per la classificazione alle  condizioni  previste  dal  Reg.
1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della
salute del 14 gennaio 2014. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
 
    Roma, 16 ottobre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco