IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  VIsto il Regolamento (CE) 1107/2009 del parlamento  europeo  e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 28 paragrafo 1,  gli
articoli  29,  31-33  concernenti  i  requisiti  delle  domande   per
l'autorizzazione all'immissione sul mercato e l'art. 35; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 15 settembre 2014  dall'impresa
«Bayer CropScience Srl», con sede legale in  Milano,  viale  Certosa,
130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio
del prodotto fitosanitario denominato  «Startop  SC»,  contenente  la
sostanza  attiva  triflumuron,  uguale  al  prodotto  di  riferimento
denominato «Alystin» registrato al n. 15711, ai  sensi  dell'art.  33
del Regolamento (CE) 1107/2009, con D.D. in data  19  febbraio  2013,
dell'Impresa medesima; 
  RIlevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che: 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento «Alystin»
registrato al n. 15711; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il Regolamento di esecuzione  n. 540/2011  con  il  quale  la
sostanza attiva triflumuron e' stata considerata  approvata  a  norma
del Regolamento (CE)  1107/2009,  alle  medesime  condizioni  di  cui
allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione; 
  Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validita' fino al 31
marzo 2022, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento ai
sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) 1107/2009; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto  e  fino  al  31  marzo
2022, l'impresa «Bayer CropScience Srl», con sede legale  in  Milano,
viale Certosa, 130, e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato «Startop SC» con la composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 500; L1. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
    ISAGRO S.p.A. - Aprilia (Latina), 
  nonche' confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
    Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG). 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dagli  stabilimenti
delle Imprese estere: 
    Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); 
    Bayer  CropScience  AG  -  Industriepark   Höchst   -   Frankfurt
(Germania); 
    Bayer SAS - Villefranche (Francia); 
    Bayer SAS - Marle sur Serre (Francia); 
    Bayer CropScience LP - Kansas City (USA); 
    ARYSTA LifeScience SAS (France); 
    Phyteurop S.A. - Montreuil-Ballay (Francia); 
    SBM Formulation S.A. - Beziers (Francia); 
    Schirm GmbH - Lübeck (Germania); 
    Schirm GmbH - Schönebeck (Elbe) (Germania); 
    Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade (Germania). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16176. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 10 ottobre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco