IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 83, lettera n), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, il quale introduce, nel testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, l'art. 168-bis con il quale viene stabilito che  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati
e i territori che consentono un adeguato scambio  di  informazioni  e
nei quali il livello di tassazione non e' sensibilmente  inferiore  a
quello  applicato  in  Italia,  ai   fini   dell'applicazione   delle
disposizioni contenute negli articoli ivi indicati; 
  Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007,  il
quale dispone che, fino al periodo d'imposta in corso  alla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-bis  del  citato
testo unico, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  al  31
dicembre 2007; 
  Visto l'art. 167, comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, il quale prevede
che se un  soggetto  residente  in  Italia  detiene,  direttamente  o
indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie  o  per  interposta
persona, il controllo di una impresa, di  una  societa'  o  di  altro
ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale
privilegiato, i redditi conseguiti dal  soggetto  estero  partecipato
sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero partecipato, ai  soggetti  residenti  in
proporzione alle partecipazioni da essi detenute; 
  Visto, in particolare, il comma 4  del  suddetto  art.  167,  nella
versione vigente al 31 dicembre 2007, secondo il quale si considerano
privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori  individuati,  con
decreti del Ministro  delle  finanze  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale,  in  ragione  del  livello  di  tassazione   sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  23
novembre 2001, e successive modificazioni, con il  quale  sono  stati
individuati gli Stati e i territori con regime  fiscale  privilegiato
di cui al previgente art. 127-bis, comma 4,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi; 
  Considerato che la lista degli Stati  e  dei  territori  aventi  un
regime fiscale privilegiato ai fini del citato  art.  167  del  testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  sono  comunque  suscettibili  di
modifiche ed integrazioni sulla base di un'ulteriore valutazione  sia
della  legislazione  fiscale  dei  suddetti  Stati  e  territori  sia
dell'attuazione di un adeguato scambio di informazioni con gli stessi
Paesi; 
  Considerato che il Granducato del Lussemburgo risulta incluso tra i
Paesi elencati nell'art. 3 del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 21 novembre 2001 relativamente al regime delle societa'
holding disciplinato dalla locale legge del 31 luglio 1929; 
  Considerato che nel Granducato del Lussemburgo la legge locale  del
31 luglio 1929 in materia di societa' holding e' stata abrogata dalla
legge del 22 dicembre 2006, in vigore dal 31 dicembre 2010; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di modificare, nelle  more  della
predisposizione  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze previsto dall'art. 168-bis del testo unico delle imposte  sui
redditi, l'elenco degli Stati approvato con  il  citato  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, e successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifica degli elenchi degli  Stati  e  territori  aventi  un  regime
                        fiscale privilegiato 
 
  1. E' soppresso il numero 9) dell'art. 3 del decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   21   novembre   2001,   recante
«Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato
di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle  imposte  sui
redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23  novembre
2001, e successive modificazioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan