(Omissis). 
 
                              Art. 33. 
         Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale 
                  (IRPEF) per l'anno d'imposta 2016 
 
    1.  A   decorrere   dal   1°   gennaio   2016   l'aliquota   base
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche (IRPEF) di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata
delle Regioni a  statuto  ordinario  e  delle  Province,  nonche'  di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario) e successive modificazioni e integrazioni e'  incrementata
per scaglioni di reddito: 
      di 0 punti percentuali per reddito fino a euro 15.000,00; 
      di 2,07 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino
a euro 28.000,00; 
      di 2,08 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino
a euro 55.000,00; 
      di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 55.000,00 fino
a euro 75.000,00; 
      di 2,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000,00. 
    2. E'  istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio finanziario di previsione 2015-2017 all'U.P.B. 18.110 «Spese
compensative dell'Entrata» il «Fondo di garanzia a valere sul maggior
gettito derivante dall'addizionale regionale dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche -  Irpef»  con  uno  stanziamento   di   euro
130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2016 e 2017. 
    3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma  2  si
provvede con l'incremento dell'U.P.B. 1.1.1. «Imposte» dello stato di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  finanziario  di   previsione
2015-2017 con una previsione di euro  130.000.000,00  rispettivamente
per gli anni 2016 e 2017. 
    4. La Giunta regionale puo'  individuare  misure  alternative  di
copertura finanziaria del medesimo importo entro il 31 dicembre  2016
attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di
spesa mediante interventi di razionalizzazione e  contenimento  nelle
more dell'approvazione di eventuali provvedimenti statali o regionali
che assicurino in tutto o in parte identici effetti finanziari  e  di
bilancio tali da consentire la riduzione delle aliquote per scaglione
di cui al comma 1. 
 
                              Art. 34. 
         Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale 
                  (IRPEF) per l'anno d'imposta 2014 
 
    1.  Per  l'anno  d'imposta  2014,   l'aliquota   dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di  cui  all'art.  50  del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi  locali)  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, per i soggetti aventi un reddito  complessivo  ai  fini
dell'addizionale regionale (IRPEF) non superiore ad euro 28.000,00 e'
fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3,  primo  periodo,
del  decreto  legislativo  446/1977  e  successive  modificazioni   e
integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo  68/2011
e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione
regionale. 
    2.  Per  i  soggetti  aventi  un  reddito  complessivo  ai   fini
dell'addizionale regionale (IRPEF) superiore ad euro  28.000,00,  per
l'anno  d'imposta   2014,   l'aliquota   dell'addizionale   regionale
all'imposta sul reddito (IRPEF),  di  cui  all'art.  50  del  decreto
legislativo 446/1997 e successive modificazioni  e  integrazioni,  da
applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo,  e'  fissata
nella misura prevista dall'art.  50,  comma  3,  primo  periodo,  del
decreto   legislativo   446/1997   e   successive   modificazioni   e
integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo  68/2011
e successive modificazioni e integrazioni,  maggiorata  nella  misura
dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 
    3. Per l'anno d'imposta 2014 per i  soggetti  aventi  un  reddito
complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF)  compreso  fra
euro 28.000,01 ed euro 28.142,46, l'imposta determinata ai sensi  del
comma 2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente
0,9827 e la differenza fra euro 28.142,46 ed il  reddito  complessivo
del soggetto  ai  fini  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito (IRPEF). 
    4. Il minor gettito derivante  alla  variazione  dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 28.300.000,00  per
il  periodo  di  imposta  in  corso  al  1°   gennaio   2014,   trova
compensazione  nella  revoca  per  pari  importo  dell'autorizzazione
all'impegno  di  cui  alla  legge  regionale  42/2013  e   successive
modificazioni e integrazioni sulle somme stanziate  all'U.P.B.  9.208
«Finanziamento ripiano disavanzi» dello  stato  di  previsione  della
spesa. 
(Omissis).