IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che
prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate  del  Ministero
delle Finanze elaborino, in  relazione  ai  vari  settori  economici,
appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n.  331  del
1993, che prevede che  gli  studi  di  settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle Finanze; 
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146,  concernente
le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195 e successive modificazioni, recante  disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'Amministrazione
finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli  studi  di
settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle  Finanze  10  novembre  1998  e
successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di  esperti
prevista dall'art.  10,  comma  7,  della  legge  n.  146  del  1998,
modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre
2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio  2004,  27  gennaio  2007,  19
marzo 2009, 4 dicembre 2009,  20  ottobre  2010,  29  marzo  2011,  8
ottobre 2012 e 17 dicembre 2013; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'Economia   e   delle   Finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del  Bilancio  e
della Programmazione Economica e delle Finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  16
novembre 2007, che ha approvato la tabella di  classificazione  delle
attivita' economiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  11
febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di
settore; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  27
maggio 2013, e successive modificazioni,  concernente  l'approvazione
dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo
d'imposta 2012; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  24
marzo 2014, concernente l'approvazione di  modifiche  agli  studi  di
settore, relativi al periodo di imposta 2013; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  21
febbraio 2014, concernente l'approvazione del programma di  revisione
degli studi di settore applicabili a partire  dal  periodo  d'imposta
2014; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti  in  data
10 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Approvazione degli studi di settore 
 
  1. Sono approvati, in base all'art.  62-bis  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, gli studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' economiche nel settore dei servizi: 
    a) Studio di settore VG57U (che sostituisce lo studio di  settore
UG57U) - Attivita'  dei  centri  di  radioterapia,  codice  attivita'
86.22.03; Attivita' dei centri di dialisi, codice attivita' 86.22.04;
Centri di medicina estetica, codice attivita' 86.22.06;  Altri  studi
medici specialistici e  poliambulatori,  codice  attivita'  86.22.09;
Laboratori radiografici, codice  attivita'  86.90.11;  Laboratori  di
analisi  cliniche,  codice  attivita'   86.90.12;   Attivita'   degli
ambulatori tricologici, codice attivita' 86.90.41; 
    b) Studio di settore VG96U (che sostituisce lo studio di  settore
UG96U) - Lavaggio auto, codice attivita' 45.20.91; Altre attivita' di
manutenzione  e  di  riparazione  di  autoveicoli,  codice  attivita'
45.20.99; Attivita' di traino e soccorso stradale,  codice  attivita'
52.21.60; 
    c) Studio di settore WG31U (che sostituisce lo studio di  settore
VG31U) - Riparazioni  meccaniche  di  autoveicoli,  codice  attivita'
45.20.10; Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, codice attivita'
45.20.20; Riparazione di impianti elettrici e  di  alimentazione  per
autoveicoli, codice attivita' 45.20.30; Riparazione e sostituzione di
pneumatici per autoveicoli, codice attivita' 45.20.40; Manutenzione e
riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici), codice
attivita' 45.40.30; 
    d) Studio di settore WG33U (che sostituisce lo studio di  settore
VG33U)  -  Servizi  degli  istituti  di  bellezza,  codice  attivita'
96.02.02; Servizi di manicure e pedicure, codice attivita'  96.02.03;
Attivita' di tatuaggio e piercing, codice attivita' 96.09.02; 
    e) Studio di settore WG34U (che sostituisce lo studio di  settore
VG34U) - Servizi  dei  saloni  di  barbiere  e  parrucchiere,  codice
attivita' 96.02.01; 
    f) Studio di settore WG36U (che sostituisce lo studio di  settore
VG36U)  -  Ristorazione  con   somministrazione,   codice   attivita'
56.10.11; Ristorazione senza  somministrazione  con  preparazione  di
cibi da asporto, codice attivita' 56.10.20;  Ristorazione  ambulante,
codice attivita' 56.10.42; 
    g) Studio di settore WG50U (che sostituisce lo studio di  settore
VG50U)  -  Intonacatura  e  stuccatura,  codice  attivita'  43.31.00;
Rivestimento di pavimenti  e  di  muri,  codice  attivita'  43.33.00;
Tinteggiatura e posa in opera di vetri,  codice  attivita'  43.34.00;
Attivita'  non  specializzate  di  lavori  edili  (muratori),  codice
attivita' 43.39.01; Altri lavori di completamento e di finitura degli
edifici nca, codice attivita' 43.39.09; Pulizia a vapore,  sabbiatura
e attivita' simili per pareti esterne di  edifici,  codice  attivita'
43.99.01; 
    h) Studio di settore WG51U (che sostituisce lo studio di  settore
VG51U) - Attivita' di  conservazione  e  restauro  di  opere  d'arte,
codice attivita' 90.03.02; 
    i) Studio di settore WG55U (che sostituisce lo studio di  settore
VG55U) - Servizi  di  pompe  funebri  e  attivita'  connesse,  codice
attivita' 96.03.00; 
    j) Studio di settore WG58U (che sostituisce lo studio di  settore
VG58U) - Villaggi  turistici,  codice  attivita'  55.20.10;  Aree  di
campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte,  codice  attivita'
55.30.00; 
    k) Studio di settore WG60U (che sostituisce lo studio di  settore
VG60U) - Gestione di  stabilimenti  balneari:  marittimi,  lacuali  e
fluviali, codice attivita' 93.29.20; 
    l) Studio di settore WG68U (che sostituisce lo studio di  settore
VG68U) - Trasporto di merci su  strada,  codice  attivita'  49.41.00;
Servizi di trasloco, codice attivita' 49.42.00; 
    m) Studio di settore WG70U (che sostituisce lo studio di  settore
VG70U) - Pulizia generale  (non  specializzata)  di  edifici,  codice
attivita' 81.21.00;  Altre  attivita'  di  pulizia  specializzata  di
edifici e di impianti  e  macchinari  industriali,  codice  attivita'
81.22.02; Altre attivita' di pulizia nca, codice attivita' 81.29.99; 
    n) Studio di settore WG72A (che sostituisce lo studio di  settore
VG72A) - Trasporto con taxi,  codice  attivita'  49.32.10;  Trasporto
mediante noleggio di autovetture da rimessa  con  conducente,  codice
attivita' 49.32.20; 
    o) Studio di settore WG72B (che sostituisce lo studio di  settore
VG72B)  -  Trasporto  terrestre  di  passeggeri  in  aree  urbane   e
suburbane,  codice  attivita'  49.31.00;  Gestioni   di   funicolari,
ski-lift e seggiovie se non facenti parte  dei  sistemi  di  transito
urbano o suburbano, codice attivita'  49.39.01;  Altre  attivita'  di
trasporti terrestri di passeggeri nca, codice attivita' 49.39.09; 
    p) Studio di settore WG75U (che sostituisce lo studio di  settore
VG75U) - Installazione di impianti elettrici in edifici  o  in  altre
opere di costruzione (inclusa  manutenzione  e  riparazione),  codice
attivita' 43.21.01; Installazione di  impianti  elettronici  (inclusa
manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.02; Installazione
impianti  di  illuminazione  stradale  e  dispositivi  elettrici   di
segnalazione, illuminazione  delle  piste  degli  aeroporti  (inclusa
manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.03; Installazione
di  impianti  idraulici,  di  riscaldamento  e   di   condizionamento
dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in  altre
opere di costruzione, codice  attivita'  43.22.01;  Installazione  di
impianti  per  la  distribuzione  del  gas  (inclusa  manutenzione  e
riparazione), codice attivita' 43.22.02; Installazione di impianti di
spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e
riparazione), codice attivita' 43.22.03; Installazione di impianti di
depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione),  codice
attivita' 43.22.04; Installazione  di  impianti  di  irrigazione  per
giardini  (inclusa  manutenzione  e  riparazione),  codice  attivita'
43.22.05; Installazione, riparazione e manutenzione  di  ascensori  e
scale  mobili,  codice  attivita'  43.29.01;  Lavori  di   isolamento
termico, acustico o antivibrazioni, codice attivita' 43.29.02;  Altri
lavori di costruzione e installazione nca, codice attivita' 43.29.09;
Posa in opera di infissi, arredi,  controsoffitti,  pareti  mobili  e
simili, codice attivita' 43.32.02. 
  2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono  individuati
sulla base della nota  tecnica  e  metodologica,  delle  tabelle  dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili  per  l'applicazione
dello studio di cui agli allegati: 
    1 per lo studio di settore VG57U; 
    2 per lo studio di settore VG96U; 
    3 per lo studio di settore WG31U; 
    4 per lo studio di settore WG33U; 
    5 per lo studio di settore WG34U; 
    6 per lo studio di settore WG36U; 
    7 per lo studio di settore WG50U; 
    8 per lo studio di settore WG51U; 
    9 per lo studio di settore WG55U; 
    10 per lo studio di settore WG58U; 
    11 per lo studio di settore WG60U; 
    12 per lo studio di settore WG68U; 
    13 per lo studio di settore WG70U; 
    14 per lo studio di settore WG72A; 
    15 per lo studio di settore WG72B; 
    16 per lo studio di settore WG75U. 
  3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli  studi
di cui agli allegati da n. 1 a n. 16, e' individuato sulla base della
nota tecnica e metodologica in allegato n. 17. 
  4. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 5, da n. 7 a
n. 9 e da n. 12 a n. 16, e' individuata sulla base della nota tecnica
e metodologica in allegato n. 18. 
  5. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  «ricavo  minimo»,
relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a  n.  16
sono riportati in allegato n. 19. 
  6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore, segnala anche  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di
normalita' economica. 
  7. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa, che svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando il disposto del successivo  art.  2  e  tenuto  conto  delle
disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio
di  piu'  attivita'  d'impresa,   per   attivita'   prevalente,   con
riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si  intende
quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita'  dei
ricavi. 
  8. Lo studio di settore WG33U, approvato con il  presente  decreto,
si applica  anche  ai  contribuenti  che  svolgono,  unitamente  alle
attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle  seguenti  attivita'
complementari: 
    a) Servizi dei  centri  per  il  benessere  fisico  (esclusi  gli
stabilimenti balneari) codice attivita' 96.04.10; 
    b) Stabilimenti termali, codice attivita' 96.04.20. 
  Lo studio WG33U si applica, in presenza  delle  predette  attivita'
complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio  sono
prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme  delle  attivita'
complementari. 
  9. Lo studio di settore WG36U, approvato con il  presente  decreto,
si applica  anche  ai  contribuenti  che  svolgono,  unitamente  alle
attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle  seguenti  attivita'
complementari: 
    a) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; 
    b) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41; 
    c) Bar e altri esercizi simili  senza  cucina,  codice  attivita'
56.30.00. 
  Lo studio WG36U si applica, in presenza  delle  predette  attivita'
complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio  sono
prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme  delle  attivita'
complementari. Lo studio di settore WG36U si applica, alle condizioni
stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi,  ancorche'
prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad
aggio e  ricavo  fisso,  ad  esclusione  di  quelli  derivanti  dalla
vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri  e  di
periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita  di
carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio. 
  10. Lo studio di settore WG60U, approvato con il presente  decreto,
si  applica  anche  ai  contribuenti  titolari  di  concessione   per
l'esercizio dell'attivita' di  «Gestione  di  stabilimenti  balneari:
marittimi,  lacuali  e  fluviali»,  codice  attivita'  93.29.20   che
svolgono,  unitamente   all'attivita'   oggetto   dello   studio,   e
nell'ambito della  medesima  unita'  produttiva,  una  o  piu'  delle
seguenti attivita' complementari, anche se prevalenti: 
    a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11; 
    b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione  di  cibi
da asporto, codice attivita' 56.10.20; 
    c) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; 
    d) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41; 
    e) Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42; 
    f) Bar e altri esercizi simili  senza  cucina,  codice  attivita'
56.30.00. 
  11. Gli studi di settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai sensi dell'art. 8
del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli  studi  possono
essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei
mercati.