IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 21  dicembre  2006,  n.
1967,  relativo  alla  misure  di  gestione   per   lo   sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e  recante
modifica del Reg. (CEE) n.  2847/93  e  che  abroga  il  Reg.(CE)  n.
1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva; 
  Visto il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce
un regime di controllo comunitario per garantire  il  rispetto  delle
norme della politica comune della pesca; 
  Visto il Regolamento (UE) della Commissione europea dell'08  aprile
2011,  n.  404,  recante  modalita'  di  applicazione  del   predetto
Regolamento (CE) n. 1224/2009; 
  Visto il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante  «Misure
per il riassetto delle normativa in materia di pesca  e  acquacoltura
ai sensi dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto in particolare, l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo  9
gennaio 2012, n. 4 il quale dispone  che  con  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  sono  definite  le
modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi,  turistici  o
sportivi, al fine di assicurare che essa sia  effettuata  in  maniera
compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca; 
  Visto  il  Decreto  ministeriale  6   dicembre   2010   concernente
"Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e  ricreativa  in
mare", pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24; 
  Visto il Decreto ministeriale 31 gennaio 2014; 
  Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del  Decreto  recante
le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi,  turistici
o sportivi, disporre la proroga della validita'  delle  comunicazioni
di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto ministeriale 6 dicembre  2010,
al fine di garantire la prosecuzione dell'attivita'  di  monitoraggio
sull'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. La validita' delle comunicazioni in scadenza nel corrente  anno,
effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto ministeriale  6
dicembre 2010, e' prorogata al 31 dicembre 2015. 
  2. Le comunicazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  Decreto
ministeriale 6 dicembre 2010 sono  obbligatorie,  altresi',  ai  fini
dell'esercizio dell'attivita' di pesca da  terra  e  hanno  validita'
sino al 31 dicembre 2015; 
  3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni  contenute
nel Decreto ministeriale 6 dicembre 2010; 
  Il presente Decreto e' immediatamente efficace e  viene  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina