IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  15  dicembre  2014,  n.188,  recante
disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro
succedanei, nonche' di fiammiferi, a  norma  dell'articolo  13  della
legge 11 marzo 2014, n. 23; 
  Visto, in  particolare,  l'articolo  62-quater,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo n. 504 del 1995, che  assoggetta  ad  imposta  di
consumo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i  prodotti  da  inalazione
senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti  o  meno
nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni; 
  Visto altresi', in particolare, l'articolo 62-quater, comma 4,  del
decreto legislativo n. 504 del 1995, che prevede che con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  adottate  disposizioni
applicative del medesimo articolo; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 22  febbraio  1999,  n.
67,   e   successive   modificazioni,   recante   norme   concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardanti i tabacchi lavorati; 
  Visti i decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  16
novembre 2013 e 12 febbraio 2014, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, rispettivamente, del 7 dicembre  2013,  n.
287 e 19 febbraio 2014, n. 41,  recanti  disposizioni  di  attuazione
dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504  del
1995; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  adottare  ulteriori  disposizioni  di
attuazione dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto  legislativo
n. 504 del 1995,  per  la  regolare  distribuzione  dei  prodotti  da
inalazione  senza  combustione  costituiti   da   sostanze   liquide,
contenenti o meno nicotina; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito applicativo e definizioni 
 
  1.   Il   presente   decreto    disciplina    il    regime    della
commercializzazione dei  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno  nicotina,  esclusi
quelli autorizzati all'immissione in  commercio  come  medicinali  ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  e  successive
modificazioni. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Agenzia», l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    b) «prodotti liquidi da inalazione»,  i  prodotti  da  inalazione
senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti  o  meno
nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni; 
    c) «prodotti monouso», i dispositivi utilizzati  per  il  consumo
del prodotto liquido da inalazione contenuto e che non possono essere
riutilizzati una volta consumato il liquido; 
    d) «deposito», l'impianto in cui vengono fabbricati o  introdotti
i prodotti liquidi da  inalazione  senza  combustione  costituiti  da
sostanze liquide, contenenti o  meno  nicotina  destinati  ad  essere
forniti agli esercizi che ne effettuano la vendita  al  pubblico,  ai
diretti consumatori, ad altri depositi, alla cessione in altri  Stati
membri dell'Unione europea, all'esportazione; 
    e) «soggetto autorizzato», il soggetto  autorizzato  dall'Agenzia
all'istituzione e gestione di un deposito; 
    f) «periodo di imposta», il periodo, pari  ad  una  «quindicina»,
per il quale e' dovuta l'imposta gravante  sui  prodotti  liquidi  da
inalazione immessi in consumo nello stesso periodo; 
    g) «quindicina», i giorni dal 1°  al  15°  di  ogni  mese  (prima
quindicina) e i giorni dal  16°  all'ultimo  di  ogni  mese  (seconda
quindicina); 
    h) «immissione in consumo», il momento in cui i prodotti  liquidi
da inalazione sono estratti dal  deposito,  per  essere  ceduti  agli
esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ovvero per  essere
ceduti direttamente ai consumatori; 
    i) «modello F24 accise», la delega irrevocabile ad un istituto di
credito per  il  versamento  al  bilancio  dello  Stato,  secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive  modificazioni,  dell'imposta  di  consumo
dovuta dal soggetto autorizzato; 
    l) «Testo unico delle accise», il decreto legislativo 26  ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.