IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Visto l'articolo 285 del predetto Codice concernente  il  Fondo  di
garanzia per le vittime della strada; 
  Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente  il  Fondo  di
garanzia per le vittime della caccia; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo
economico che, nel  dare  attuazione  alle  citate  disposizioni  del
predetto Codice delle assicurazioni private, mediante un unico  testo
regolamentare, per le rilevanti analogie di  contenuti  e  disciplina
intercorrenti tra le due previsioni normative, ha recato condizioni e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di  garanzia  per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi  comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo n. 209  del
2005; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha fra  l'altro
istituito l'Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS),
subentrato nelle competenze  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 5 giugno 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la nota  del  2  luglio  2014  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98 
 
  1. Al decreto 28 aprile 2008, n. 98, del  Ministro  dello  sviluppo
economico, recante condizioni  e  modalita'  di  amministrazione,  di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada e del Fondo di garanzia per le vittime della  caccia,  nonche'
composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 2, la lettera  f)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.»; 
    b) all'articolo 2, comma 2, la lettera  e)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «e)  due  rappresentanti  delle  imprese  di  assicurazione   e
riassicurazione  con  qualificata  esperienza   nel   settore   delle
assicurazioni private designati dall'Associazione di  categoria  piu'
rappresentativa sul piano nazionale;»; 
    c) all'articolo 25, comma 2, la lettera d), e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «d)  un  rappresentante  delle  imprese  di   assicurazione   e
riassicurazione  con  qualificata  esperienza   nel   settore   delle
assicurazioni private designato dall'Associazione di  categoria  piu'
rappresentativa sul piano nazionale;»; 
    d) agli articoli 2, comma 2, lettera c); 8, comma 2; 10, comma  1
e 2; 15, comma 2; 25, comma 2, lettera b); 31, comma 2; 33, comma  1;
36, comma 2; 37, comma 3, la  parola  «ISVAP»,  e'  sostituita  dalla
parola «IVASS». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 25 luglio 2014 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3369 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'articolo 285  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni  private),  e'  il
          seguente: 
              "Art. 285. Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
          strada 
              1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada  e'
          amministrato,  sotto  la  vigilanza  del  Ministero   delle
          attivita' produttive, dalla CONSAP con l'assistenza  di  un
          apposito comitato. 
              2. Il Ministro delle attivita'  produttive  disciplina,
          con  regolamento,  le  condizioni   e   le   modalita'   di
          amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
          garanzia  per  le  vittime   della   strada,   nonche'   la
          composizione del comitato di cui al comma 1. 
              3.   Le   imprese   autorizzate   all'esercizio   delle
          assicurazioni per la responsabilita'  civile  per  i  danni
          causati dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
          natanti sono tenute  a  versare  annualmente  alla  CONSAP,
          gestione autonoma del Fondo  di  garanzia  per  le  vittime
          della strada, un contributo commisurato al premio incassato
          per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo
          di assicurazione. 
              4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura
          del contributo, nel limite massimo del  quattro  per  cento
          del premio imponibile, tenuto  conto  dei  risultati  della
          liquidazione dei danni che sono determinati nel  rendiconto
          annualmente  predisposto  dal  comitato  di  gestione   del
          fondo.". 
              L'articolo  303  del  citato  decreto   legislativo   7
          settembre 2005, n. 209, e' il seguente: 
              "Art. 303. Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
          caccia 
              1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia  e'
          amministrato,  sotto  la  vigilanza  del  Ministero   delle
          attivita' produttive, dalla CONSAP con l'assistenza  di  un
          apposito comitato. 
              2. Il Ministro delle attivita'  produttive  disciplina,
          con  regolamento,  le  condizioni   e   le   modalita'   di
          amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
          garanzia  per  le  vittime   della   caccia,   nonche'   la
          composizione del comitato di cui al comma 1. 
              3.   Le   imprese   autorizzate   all'esercizio   delle
          assicurazioni per la responsabilita' venatoria sono  tenute
          a versare annualmente alla CONSAP,  gestione  autonoma  del
          Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della   caccia,   un
          contributo commisurato  al  premio  incassato  per  ciascun
          contratto  stipulato   in   adempimento   dell'obbligo   di
          assicurazione. 
              4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura
          del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del
          premio  imponibile,  tenuto  conto  dei   risultati   della
          liquidazione dei danni che sono determinati nel  rendiconto
          annualmente  predisposto  dal  comitato  di  gestione   del
          fondo.". 
              Il decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri), e' pubblicato in GU n. 114 del 18-5-2006. 
              Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95 (Disposizioni urgenti per la  revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario, convertito con modificazioni dalla  L.  7
          agosto   2012,   n.   135,   che   prevede    l'Istituzione
          dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), e'  il
          seguente: 
              "Art. 13. Istituzione dell'Istituto  per  la  vigilanza
          sulle assicurazioni 
              1.  Al  fine  di  assicurare  la   piena   integrazione
          dell'attivita' di vigilanza nel settore assicurativo, anche
          attraverso un piu' stretto collegamento  con  la  vigilanza
          bancaria, e' istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto
          per la vigilanza sulle  assicurazioni  (IVASS).  Resta,  in
          ogni caso, ferma la disciplina  in  materia  di  poteri  di
          vigilanza   regolamentare,   informativa,    ispettiva    e
          sanzionatori esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati
          e sulle imprese di assicurazione nonche'  sui  prodotti  di
          cui all'articolo 1, comma 1, lettera  w-bis),  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa  disciplina
          regolamentare di attuazione. 
              2.  L'IVASS  ha  personalita'  giuridica   di   diritto
          pubblico. 
              3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia
          organizzativa,  finanziaria  e  contabile,  oltre  che   di
          trasparenza e di economicita', mantenendo i  contributi  di
          vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo  XIX  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice  delle
          assicurazione private). 
              4. L'IVASS e i componenti dei suoi organi  operano  con
          piena autonomia e indipendenza e non sono  sottoposti  alle
          direttive di altri soggetti  pubblici  o  privati.  L'IVASS
          puo' fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al
          Ministro dell'economia e delle finanze,  esclusivamente  in
          forma aggregata. 
              5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e  al
          Governo una relazione sulla propria attivita'. 
              6.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli   articoli
          25-bis, 30, comma  9,  32,  comma  2,  e  190  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  L'IVASS  svolge  le
          funzioni gia' affidate all'Istituto per la vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)  ai
          sensi dell'art. 4 della  legge  12  agosto  1982,  n.  576,
          (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5
          del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. Sono organi dell'IVASS: 
                a) il Presidente; 
                b) il Consiglio; 
                c) il Direttorio di cui  all'art.  21  dello  Statuto
          della Banca d'Italia, operante nella composizione integrata
          di cui al comma 17.  11.  Presidente  dell'Istituto  e'  il
          Direttore Generale della Banca d'Italia. 
              12.  Il  Presidente   e'   il   legale   rappresentante
          dell'Istituto e presiede il Consiglio. 
              13. Il Consiglio e' composto dal Presidente  e  da  due
          consiglieri scelti tra persone di indiscussa  moralita'  ed
          indipendenza   oltre   che   di   elevata    qualificazione
          professionale  in  campo  assicurativo  ...,  nominati  con
          decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  delibera
          del Consiglio dei Ministri, ad  iniziativa  del  Presidente
          del Consiglio, su  proposta  del  Governatore  della  Banca
          d'Italia e di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico .... 
              14. I due consiglieri restano in carica sei  anni,  con
          possibilita' di  rinnovo  per  un  ulteriore  mandato.  Gli
          emolumenti connessi alla carica sono  fissati  con  decreto
          del Ministro dello  sviluppo  economico  ...,  adottato  su
          proposta del Governatore della Banca d'Italia. 
              15.  Al  Consiglio  spetta  l'amministrazione  generale
          dell'IVASS. In particolare il Consiglio: 
                - adotta il regolamento organizzativo dell'IVASS; 
                - delibera in  ordine  al  trattamento  normativo  ed
          economico del personale dipendente dell'Istituto  e  adotta
          il relativo regolamento; 
                - adotta i  provvedimenti  di  nomina,  assegnazione,
          promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti; 
                - conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; 
                - approva gli accordi stipulati con le organizzazioni
          sindacali; 
                - provvede alla gestione dei contributi dei  soggetti
          vigilati; 
                - esamina ed approva il bilancio; 
                - esercita le  ulteriori  competenze  indicate  dallo
          Statuto  e  delibera  sulle  questioni  che  il  Direttorio
          integrato eventualmente ritenga di sottoporgli. 
              16. Nell'ambito delle proprie competenze, il  Consiglio
          puo' rilasciare deleghe anche a singoli  consiglieri  o  al
          personale  dell'Istituto  con  qualifica  dirigenziale  per
          l'adozione di provvedimenti che non richiedono  valutazioni
          di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e  limiti,
          nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto. 
              17.  Ai  soli  fini   dell'esercizio   delle   funzioni
          istituzionali attribuite all'IVASS in materia  assicurativa
          ..., il Direttorio della Banca d'Italia e' integrato con  i
          due consiglieri di cui al comma 13. 
              18.  Al  Direttorio  integrato  spetta  l'attivita'  di
          indirizzo e direzione strategica dell'IVASS e la competenza
          ad  assumere  i  provvedimenti  aventi  rilevanza   esterna
          relativi  all'esercizio  delle  funzioni  istituzionali  in
          materia di vigilanza assicurativa .... 
              19. Nell'ambito delle proprie competenze il  Direttorio
          integrato puo' rilasciare deleghe al Presidente, a  singoli
          consiglieri,  a  dipendenti  dell'Istituto  con   qualifica
          dirigenziale o a Comitati, Commissioni o  Collegi  previsti
          dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti  nel  rispetto
          delle modalita' previste dallo Statuto medesimo. 
              20. Rientra, in ogni caso, nella  competenza  esclusiva
          del Direttorio  integrato  l'approvazione  della  relazione
          annuale  di  cui  al  comma  5,  del  presente  articolo  e
          l'adozione di provvedimenti a carattere normativo. 
              21. Rientra, altresi', nella competenza del  Direttorio
          integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVASS
          di  provvedimenti  di  distacco  ed  il   conferimento   di
          particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei  delegati
          presso l'Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e  delle
          pensioni aziendali e professionali (EIOPA). 
              22.  Nei  casi  di   necessita'   e   di   urgenza,   i
          provvedimenti  di  competenza  del   Direttorio   integrato
          possono essere assunti  dai  componenti  del  Consiglio  di
          amministrazione   anche   singolarmente,   salvo   ratifica
          collegiale. 
              23.  Il  Direttorio  integrato  viene   informato   dal
          Presidente  dell'IVASS  sui  fatti  rilevanti   concernenti
          l'amministrazione dell'Istituto. 
              24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVASS
          e'  deliberato  dal  Direttorio  della  Banca  d'Italia  ed
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico  ...,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri.   Le
          modifiche   allo   Statuto   dell'IVASS,   deliberate   dal
          Direttorio  integrato,  sono  approvate  con  le   medesime
          modalita'. 
              25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto
          organizzativo dell'IVASS e in particolare: 
                - stabilisce  norme  di  dettaglio  sulle  competenze
          degli organi dell'Istituto; 
                - prevede la facolta'  del  Direttorio  integrato  di
          nominare un Segretario generale con  compiti  di  ordinaria
          amministrazione, anche su delega del Consiglio; 
                - disciplina il funzionamento degli organi e in  tale
          ambito, stabilisce i quorum costitutivi e  deliberativi  di
          quelli collegiali, prevedendo che il  Direttorio  integrato
          possa assumere i provvedimenti di sua competenza  solo  con
          la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui  al  comma
          13; 
                -  definisce  principi  e   criteri   ai   fini   del
          conferimento  delle   deleghe   da   parte   degli   organi
          collegiali; 
                -  definisce  le   modalita'   dell'esercizio   delle
          funzioni istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza; 
                - stabilisce norme in materia di  incompatibilita'  e
          principi per l'adozione  di  un  codice  etico  sia  per  i
          dipendenti che per i componenti degli organi; 
                -  definisce  i  criteri   ai   fini   di   eventuali
          provvedimenti  di  distacco  dei  dipendenti  dalla   Banca
          d'Italia all'IVASS o dall'IVASS alla Banca d'Italia; 
                -  definisce  norme  relative   alla   consulenza   e
          rappresentanza in giudizio dell'Istituto. 
              26.  Lo   Statuto,   tenendo   conto   delle   funzioni
          dell'Istituto,  stabilisce  criteri  per   l'ottimizzazione
          delle  risorse,   la   riduzione   delle   spese   per   il
          funzionamento e per le collaborazioni esterne. 
              27. Ai fini dell'esercizio delle sue  funzioni  l'IVASS
          puo'  avvalersi  delle  infrastrutture  tecnologiche  della
          Banca d'Italia. 
              28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
          gli organi dell'ISVAP decadono e  il  Presidente  dell'ente
          soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria
          e straordinaria amministrazione  dell'ente,  mantenendo  il
          trattamento economico connesso all'incarico precedentemente
          ricoperto, ridotto del 10 per cento. 
              29. Il Commissario straordinario riferisce con  cadenza
          almeno  quindicinale  al  direttore  generale  della  Banca
          d'Italia in ordine all'attivita' svolta ed ai provvedimenti
          assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria,
          continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza
          in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. 
              30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28  del
          presente articolo, sono nominati i Consiglieri  di  cui  al
          comma 13 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo
          Statuto dell'IVASS. 
              31. Alla data di entrata in vigore  dello  Statuto,  il
          Commissario  straordinario  decade  automaticamente   dalle
          funzioni. 
              32. Alla medesima data l'ISVAP e' soppresso  e  l'IVASS
          succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e  in
          tutti  i  rapporti  attivi  e   passivi.   All'IVASS   sono
          trasferite le risorse finanziarie e  strumentali  dell'ente
          soppresso. Il personale  del  soppresso  ISVAP  passa  alle
          dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento
          giuridico, economico e  previdenziale  di  provenienza.  La
          dotazione dell'IVASS e' determinata entro il limite  di  un
          numero pari alle unita'  di  personale  di  ruolo  a  tempo
          indeterminato  trasferite,  in   servizio   presso   l'ente
          soppresso. 
              33. Entro centoventi  giorni  dalla  data  di  subentro
          dell'IVASS  nelle  funzioni  di  ISVAP,  il  consiglio   di
          amministrazione,  sentite  le   organizzazioni   sindacali,
          definisce   il   trattamento   giuridico,    economico    e
          previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando  che
          lo stesso non potra', in nessun caso, comportare  oneri  di
          bilancio  aggiuntivi  rispetto  a   quelli   previsti   nel
          precedente ordinamento dell'ISVAP. 
              34. Entro centoventi  giorni  dalla  data  di  subentro
          dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il  consiglio  definisce
          il piano di riassetto organizzativo  che  tenga  conto  dei
          principi dettati dallo statuto ai sensi del  comma  25  del
          presente articolo. In ogni caso, il piano dovra' realizzare
          risparmi  rispetto  al  costo   totale   di   funzionamento
          dell'ente soppresso. 
              35. Alla data di  subentro  dell'IVASS  nelle  funzioni
          precedentemente attribuite all'ISVAP,  e'  trasferita  alla
          Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici  Spa,
          la tenuta del ruolo dei periti  assicurativi  di  cui  agli
          artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n. 209, e ogni  altra  competenza  spettante  all'ISVAP  in
          materia. 
              36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap Spa la
          gestione del Centro di informazione  previsto  dagli  artt.
          154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
              37. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          sentita l'IVASS, e' stabilita la quota  dei  contributi  di
          vigilanza di cui al  comma  3  del  presente  articolo,  da
          riconoscere  alla  Consap  Spa  a  copertura  degli   oneri
          sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 35
          e 36. 
              38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro  due  anni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'
          disciplinata l'istituzione di  apposito  Organismo,  avente
          personalita' giuridica di diritto  privato  e  ordinato  in
          forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e
          competenze in materia di tenuta del  Registro  unico  degli
          intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  nonche'   la
          vigilanza sui soggetti iscritti nel registro  medesimo.  Il
          regolamento potra' prevedere, nel rispetto dei principi  di
          semplificazione e  proporzionalita',  una  revisione  delle
          categorie di soggetti tenuti all'iscrizione  nel  Registro.
          L'organismo sara' soggetto alla  vigilanza  dell'IVASS.  Il
          regolamento disciplinera',  altresi',  il  procedimento  di
          nomina dei componenti  dell'Organismo  e  il  passaggio  al
          medesimo delle funzioni  e  competenze  attribuite  in  via
          transitoria all'IVASS con attribuzione dei necessari poteri
          sanzionatori. 
              39. La  contabilita'  dell'IVASS  viene  verificata  da
          revisori esterni cosi' come stabilito per la Banca d'Italia
          ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo
          di banche centrali e della Banca centrale  europea  (SEBC),
          fermi restando i controlli gia' esercitati dalla Corte  dei
          conti su ISVAP ai sensi  dell'articolo  4  della  legge  12
          agosto 1982, n. 576,  come  modificato  dall'articolo  351,
          comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
              40. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  dello
          statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli  9,  10,  11,
          12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche'
          l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.  335.
          Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni  incompatibili
          con le norme di cui ai precedenti commi. 
              41. 
              42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando
          quanto previsto al comma 40  del  presente  articolo,  ogni
          riferimento all'ISVAP ... contenuto in norme di legge o  in
          altre disposizioni normative e'  da  intendersi  effettuato
          all'IVASS. Per le norme che disciplinano  la  gestione  dei
          compiti di cui ai commi 35 e  36,  del  presente  articolo,
          ogni  riferimento  all'ISVAP  si  intende  effettuato  alla
          Consap Spa. 
              43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP  nell'esercizio
          delle funzioni  e  delle  competenze  trasferite  all'IVASS
          restano in vigore fino  all'eventuale  adozione,  da  parte
          dell'IVASS medesimo, di nuove  disposizioni  nelle  materie
          regolate. 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 25, 8, 10, 15,
          31,33,  36  e  37  del  decreto  28  aprile  2008,  n.   98
          (Regolamento   recante   condizioni    e    modalita'    di
          amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
          garanzia per  le  vittime  della  strada  e  del  Fondo  di
          garanzia per le vittime della caccia, nonche'  composizione
          dei relativi comitati, ai sensi degli articoli  285  e  303
          del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,   n.   209),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2008, n.  129,
          come modificati dal presente decreto: 
              "Art. 1. Oggetto del regolamento e definizioni 
              1. Il presente regolamento disciplina le  condizioni  e
          le  modalita'  di  amministrazione,  di  intervento  e   di
          rendiconto del Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
          strada e del Fondo di garanzia per le vittime della  caccia
          nonche' la composizione dei comitati di cui rispettivamente
          all'articolo  285  e  all'articolo  303  del  Codice  delle
          assicurazioni private. 
              2. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
                a) Codice: il decreto legislativo 7  settembre  2005,
          n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; 
                b) CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi
          pubblici S.p.A.; 
                c) Fondo strada: il Fondo di garanzia per le  vittime
          della strada previsto dall'articolo 283 del Codice; 
                d) Fondo caccia: il Fondo di garanzia per le  vittime
          della caccia previsto dall'articolo 302 del Codice; 
                e) Organismo di indennizzo: l'Organismo di indennizzo
          italiano previsto dall'articolo 296 del Codice; 
                f)   IVASS:   Istituto   per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni." 
              "Art. 2. Composizione del comitato 
              1. Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del
          Codice  e'  presieduto  dal  presidente,  o  in  sua  vece,
          dall'amministratore delegato  della  CONSAP,  che  ne  sono
          membri di diritto. 
              2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1: 
                a) due rappresentanti del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
                b) un rappresentante del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze; 
                c) un rappresentante dell'IVASS; 
                d) il  dirigente  della  CONSAP,  coordinatore  delle
          attivita' del Fondo strada; 
                e) due rappresentanti delle imprese di  assicurazione
          e riassicurazione con qualificata  esperienza  nel  settore
          delle assicurazioni private designato dall'Associazione  di
          categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale; 
                f) un rappresentante dei  consumatori  designato  dal
          Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 
              3. I componenti il comitato sono nominati  con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico per la durata  di  un
          triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e'  composto
          da due membri, di cui un funzionario  del  Ministero  dello
          sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP." 
              "Art. 25. Composizione del comitato 
              1. Il comitato previsto dall'articolo 303, comma 1, del
          Codice, e'  presieduto  dal  presidente  o,  in  sua  vece,
          dall'amministratore delegato  della  CONSAP,  che  ne  sono
          membri di diritto. 
              2. Fanno parte altresi' del comitato di cui al comma 1: 
                a) due rappresentanti del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
                b) un rappresentante dell'IVASS; 
                c) il  dirigente  della  CONSAP,  coordinatore  delle
          attivita' del Fondo caccia; 
                d) un rappresentante delle imprese di assicurazione e
          riassicurazione  con  qualificata  esperienza  nel  settore
          delle    assicurazioni    private    designato    designato
          dall'Associazione di  categoria  piu'  rappresentativa  sul
          piano nazionale; 
                e) un rappresentante dei  consumatori  designato  dal
          Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 
              3. I componenti il comitato sono nominati  con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico per la durata  di  un
          triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e'  composto
          di due membri di cui un  funzionario  del  Ministero  dello
          sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP." 
              "Art. 8. Contributo da corrispondere al Fondo strada 
              1. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il  Ministro
          dello sviluppo economico  determina  con  proprio  decreto,
          tenuto  conto  dei  risultati   dell'esercizio   che   sono
          determinati  nel  rendiconto   della   gestione   dell'anno
          precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono
          tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada. 
              2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese  versano
          un  contributo  provvisorio   relativo   all'anno   stesso,
          determinato applicando l'aliquota stabilita per detto  anno
          ai  premi   incassati   risultanti   dall'ultimo   bilancio
          approvato, al netto degli oneri di gestione determinati con
          provvedimento dell'IVASS. 
              3. Il conguaglio fra  la  somma  effettivamente  dovuta
          dall'impresa e quella anticipata  ai  sensi  del  comma  2,
          nonche'  il  versamento  del  saldo  a  debito  o   credito
          dell'impresa stessa, sono effettuati sulla base  dei  premi
          incassati risultanti dal  bilancio  dell'esercizio  cui  si
          riferisce  la  somma  anticipata,  entro  il  30  settembre
          successivo alla data di approvazione di detto bilancio." 
              "Art. 10. Designazione delle imprese 
              1. L'IVASS  designa  le  imprese  che  provvedono  alla
          liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1,
          del Codice, per  la  durata  di  un  triennio,  sentito  il
          consiglio di amministrazione della CONSAP e  tenuto  conto,
          per ciascuna impresa, della  sua  capacita'  finanziaria  e
          dell'esistenza  di  una  adeguata  organizzazione  per   la
          liquidazione dei sinistri. 
              2. L'IVASS con il  provvedimento  di  cui  al  comma  1
          indica anche le eventuali societa' di servizio  di  cui  le
          imprese designate si avvalgono in via stragiudiziale per le
          attivita' di accertamento e di liquidazione dei danni posti
          a carico del Fondo strada. 
              3. I provvedimenti di designazione di cui  al  comma  1
          sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale." 
              "Art. 15. Obbligo per le imprese designate  di  fornire
          al Fondo strada dati ed elementi sulla gestione di sinistri
          e vigilanza governativa sulle imprese designate 
              1. Il Fondo strada puo' chiedere alle imprese designate
          dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui
          alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter)  dell'articolo
          283, comma 1,  del  Codice.  Le  stesse  imprese  designate
          tengono a disposizione del Fondo strada per  gli  eventuali
          riscontri, tutti i libri, registri e documenti  riguardanti
          la predetta gestione. 
              2. L'IVASS ha facolta' di disporre ispezioni presso  le
          imprese designate e le societa' di servizio per controllare
          l'osservanza   delle   disposizioni   della   legge,    del
          regolamento, dei decreti,  delle  istruzioni  ministeriali,
          delle  disposizioni  impartite  dall'ISVAP  stesso  nonche'
          delle convenzioni di cui all'articolo 14. 
              3. Le imprese e, ove del caso, le societa' di  servizio
          mettono a  disposizione  dei  funzionari  incaricati  delle
          ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti,  i  libri,  le
          scritture e tutto quanto concerne i rapporti con  il  Fondo
          strada e la prestazione del servizio  di  liquidazione  dei
          sinistri, e forniscono altresi' le notizie  e  i  dati  che
          siano alle stesse richiesti." 
              "Art. 31. Contributo da corrispondere al Fondo caccia 
              1. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il  Ministro
          dello sviluppo economico  determina  con  proprio  decreto,
          tenuto  conto  dei  risultati   dell'esercizio   che   sono
          determinati  nel  rendiconto   della   gestione   dell'anno
          precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono
          tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia. 
              2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese  versano
          un  contributo  provvisorio   relativo   all'anno   stesso,
          determinato applicando l'aliquota stabilita per detto  anno
          ai  premi   incassati   risultanti   dall'ultimo   bilancio
          approvato, al netto degli oneri di gestione determinati con
          provvedimento dell'IVASS. 
              3. Il conguaglio fra  la  somma  effettivamente  dovuta
          dall'impresa e quella  anticipata  ai  sensi  del  comma  2
          nonche'  il  versamento  del  saldo  a  debito  o   credito
          dell'impresa stessa sono effettuati sulla  base  dei  premi
          incassati risultanti dal  bilancio  dell'esercizio  cui  si
          riferisce  la  somma  anticipata,  entro  il  30  settembre
          successivo alla data di approvazione di detto bilancio." 
              "Art. 33. Designazione delle imprese 
              1. L'IVASS  designa  le  imprese  che  provvedono  alla
          liquidazione dei  sinistri  di  cui  all'articolo  302  del
          Codice, per la durata di un triennio, sentito il  consiglio
          di amministrazione della CONSAP e tenuto conto per ciascuna
          impresa della sua capacita' finanziaria e dell'esistenza di
          una  adeguata  organizzazione  per  la   liquidazione   dei
          sinistri. 
              2. I decreti  di  designazione  sono  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale." 
              "Art. 36. Convenzioni tra le  imprese  designate  e  il
          Fondo caccia 
              1.  Le  somme  anticipate  dalle   imprese   designate,
          comprese le spese ed al  netto  delle  somme  recuperate  a
          norma dell'articolo 304 del Codice, saranno rimborsate  dal
          Fondo caccia,  secondo  le  convenzioni  stipulate  fra  le
          imprese e il Fondo stesso. 
              2. Le convenzioni  di  cui  al  comma  1,  soggette  ad
          approvazione  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,
          sentito l'IVASS, devono, in ogni caso, regolare: 
                a) il termine entro il quale il Fondo caccia comunica
          il proprio benestare o le sue  eventuali  osservazioni  sui
          rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese designate, a
          norma dell'articolo 39; 
                b) il termine entro il quale  il  Fondo  caccia,  nei
          limiti delle proprie disponibilita', rimette  alle  imprese
          designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali; 
                c) le modalita' per la determinazione degli interessi
          da  riconoscere  alle  imprese  sulle   somme   da   queste
          anticipate per pagamenti di sinistri e  relative  spese  di
          liquidazione; 
                d) i  casi  di  giustificata  necessita'  in  cui  le
          imprese potranno chiedere il rimborso di somme  pagate  per
          sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla
          lettera b); 
                e)  i  criteri  cui  le  imprese  si  attengono   per
          determinare le spese di liquidazione dei  sinistri  di  cui
          all'articolo 302 del Codice, e per calcolare la quota parte
          delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di
          detti sinistri; 
                f) i casi in cui le imprese  chiedono  il  preventivo
          benestare  al  Fondo  caccia  prima   di   procedere   alla
          liquidazione dei sinistri,  nonche'  le  procedure  cui  le
          imprese si attengono nei rapporti con il  Fondo  stesso  in
          caso  di  contestazioni  relative  ai   sinistri   di   cui
          all'articolo 302 del Codice." 
              "Art. 37. Obbligo per le imprese designate  di  fornire
          al Fondo caccia dati ed elementi sulla gestione di sinistri
          e vigilanza governativa sulle imprese designate 
              1. Il Fondo caccia puo' chiedere alle imprese designate
          dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui
          all'articolo 302 del Codice. 
              2. Le stesse imprese designate tengono  a  disposizione
          del Fondo caccia  per  gli  eventuali  riscontri,  tutti  i
          libri,  registri  e  documenti  riguardanti   la   predetta
          gestione. 
              3. L'IVASS ha facolta' di disporre ispezioni presso  le
          imprese  designate,  per  controllare  l'osservanza   delle
          disposizioni  di  legge,  delle  istruzioni   ministeriali,
          nonche' delle convenzioni di cui all'articolo 36. 
              4. Le imprese mettono  a  disposizione  dei  funzionari
          incaricati delle ispezioni  tutta  la  corrispondenza,  gli
          atti, i libri, le  scritture  e  tutto  quanto  concerne  i
          rapporti con il Fondo caccia e la prestazione del  servizio
          di liquidazione dei sinistri e forniscono le  notizie  e  i
          dati che siano ad esse richiesti.".