IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»,  e  in
particolare gli articoli 108 e 109, relativi all'accesso al ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  27  aprile  2006,
recante l'individuazione dei titoli  di  studio  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale  del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei  sostituti
direttori tecnico-informatici del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,
recante «Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n.  197,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di  accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli  5,  22,
41, 53, 62, 88, 98, 109,  119,  e  126  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217.»; 
  Considerato che, a norma dell'articolo 108,  comma  7,  del  citato
decreto legislativo n. 217 del 2005,  con  regolamento  del  Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei  collaboratori  e
dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni  sindacali  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  20
febbraio 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Ambito di applicazione e bando di concorso 
 
  1. Il presente regolamento disciplina  il  concorso  pubblico,  per
esami, per l'accesso alla qualifica iniziale  di  vice  collaboratore
tecnico-informatico del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei  sostituti
direttori tecnico-informatici del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, di cui all'articolo 108,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  2. Il bando di  concorso  e'  emanato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche'  sul  sito
internet www.vigilfuoco.it.  Il  decreto,  in  conformita'  a  quanto
stabilito  dal  presente  regolamento,   indica   le   modalita'   di
svolgimento del  concorso,  i  requisiti  di  ammissione,  il  diario
dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le  materie
oggetto delle prove di  esame,  le  modalita'  di  presentazione  dei
titoli valutabili ai fini  della  formazione  della  graduatoria,  le
percentuali  dei  posti  riservati  nonche'   eventuali   particolari
modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre
          2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              - Il  testo  degli  articoli  108  e  109  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente: 
              «Art. 108 (Accesso al ruolo  dei  collaboratori  e  dei
          sostituti  direttori  tecnico-informatici).  -   1.   Ferma
          restando la riserva di posti di cui all'articolo 18,  comma
          6, del  decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  e
          successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale
          del ruolo  dei  collaboratori  e  dei  sostituti  direttori
          tecnico-informatici avviene: 
                a) nel limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante   pubblico   concorso   per   esami,
          consistenti in  due  prove  scritte  e  un  colloquio,  con
          facolta' di far precedere le prove di esame  da  una  prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo; 
                b) nel limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante  concorso  interno  per  titoli   di
          servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
          colloquio, riservato al personale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, in  possesso,  alla  data  del  bando  di
          indizione del concorso, di un'anzianita'  di  servizio  non
          inferiore a  sette  anni,  del  titolo  di  studio  di  cui
          all'articolo 109, comma 1, lettera d)  e  che,  nell'ultimo
          biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
          grave della sanzione pecuniaria. 
              2. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
              3. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data  di
          inizio del relativo periodo di prova, ai  partecipanti  del
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti. 
              4.  Le  prove  del  concorso  vertono   sulle   materie
          attinenti ai tipi di specializzazione richiesti  dal  bando
          di concorso e  tendenti  ad  accertare  il  possesso  delle
          capacita' professionali per assolvere le funzioni previste. 
              5.   Possono   essere   nominati,   a   domanda,   vice
          collaboratori  tecnico-informatici  in  prova,  nell'ambito
          delle  vacanze   organiche   disponibili,   e   ammessi   a
          frequentare il primo corso di formazione utile, il  coniuge
          e i figli superstiti, nonche' il  fratello,  qualora  unico
          superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  deceduti  o  divenuti   permanentemente
          inabili al  servizio,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni
          riportate nell'espletamento delle attivita'  istituzionali,
          purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
          109, comma 1, e non si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
          all'articolo 109, comma 4. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge e  ai  figli  superstiti,  nonche'  al
          fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui  al  comma  1,  la  composizione  delle  commissioni
          esaminatrici, le materie oggetto delle prove di  esame,  le
          categorie  di  titoli  da  ammettere  a   valutazione,   il
          punteggio massimo da attribuire a  ciascuna  di  esse  e  i
          criteri per la formazione della graduatoria finale.». 
              «Art. 109 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore
          tecnico-informatico).   -   1.   L'assunzione   dei    vice
          collaboratori tecnico-informatici di cui all'articolo  108,
          comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso  al
          quale possono partecipare i cittadini italiani in  possesso
          dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' stabilita dal regolamento adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                d) titolo  di  studio  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado che consente l'iscrizione  ai  corsi  per  il
          conseguimento del diploma universitario; 
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
          n. 53; 
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie dei titoli di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richiesti  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
              3.  A  parita'  di  merito  l'appartenenza   al   Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  costituisce  titolo  di
          preferenza, fermi restando gli altri  titoli  preferenziali
          previsti dall'ordinamento vigente. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e dai corpi militarmente organizzati o che hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per delitto non  colposo  o  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              5.  I  vincitori  del  concorso  sono   nominati   vice
          collaboratori tecnico-informatici in prova.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400 e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi),  e'  pubblicato
          nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9  agosto
          1994, n. 185. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 27  aprile  2006
          (Individuazione dei titoli di  studio  per  l'accesso  alla
          qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei
          sostituti  direttori   amministravo-contabili   del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi  dell'articolo  98
          del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 11  marzo  2008,
          n. 78 (Regolamento concernente  i  requisiti  di  idoneita'
          fisica,  psichica  e  attitudinale  per   l'ammissione   ai
          concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5,  22,  41,
          53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto  legislativo  13
          ottobre  2005,  n.  217,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre  2012,
          n. 197 (Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
          limiti di eta' per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di
          accesso ai ruoli del  personale  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98,  109,
          119, e 126 del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.
          217), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  21  novembre
          2012, n. 272. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco),  e'  pubblicato  nel  Supplemento
          Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 108, comma 1, lett. a) del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si  vedano  le
          note alle premesse.