IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»,  e  in
particolare l'articolo 108,  disciplinante  l'accesso  al  ruolo  dei
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  27  aprile  2006,
recante l'individuazione dei titoli  di  studio  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale  del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei  sostituti
direttori tecnico-informatici del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio  2007,  n.  148
«Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' di conferimento
e le modalita'  d'uso  dei  segni  di  benemerenza  e  delle  insegne
conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Considerato che, a norma dell'articolo 108,  comma  7,  del  citato
decreto legislativo n. 217 del 2005,  con  regolamento  del  Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei  collaboratori  e
dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco; 
  Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  maggio  2008,  recante
"Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  20
febbraio 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Ambito di applicazione e bando di concorso 
 
  1. Il presente regolamento  disciplina  il  concorso  interno,  per
titoli di servizio ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale di
vice collaboratore tecnico-informatico del ruolo dei collaboratori  e
dei sostituiti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera  b),  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  2. Il bando di  concorso  e'  emanato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile,  di  seguito  denominato  Dipartimento  e  pubblicato
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia.  Il
decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente  regolamento,
indica le modalita' di  svolgimento  del  concorso,  i  requisiti  di
ammissione, il diario delle prove di esame  ovvero  le  modalita'  di
comunicazione delle stesse, le materie oggetto delle prove di  esame,
le modalita' di presentazione dei titoli  valutabili  ai  fini  della
formazione della graduatoria nonche' eventuali particolari  modalita'
di presentazione delle domande al concorso medesimo. 
  3. Il concorso e' riservato al personale del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  108,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,   n.   217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre
          2004, n. 252), e' pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              Il  testo  dell'articolo   108   del   citato   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente: 
                "Art. 108. (Accesso al ruolo dei collaboratori e  dei
          sostituti  direttori  tecnico-informatici).  -   1.   Ferma
          restando la riserva di posti di cui all'articolo 18,  comma
          6, del  decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  e
          successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale
          del ruolo  dei  collaboratori  e  dei  sostituti  direttori
          tecnico-informatici avviene: 
                  a) nel limite del cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante   pubblico   concorso   per   esami,
          consistenti in  due  prove  scritte  e  un  colloquio,  con
          facolta' di far precedere le prove di esame  da  una  prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo; 
                  b) nel limite del cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante  concorso  interno  per  titoli   di
          servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
          colloquio, riservato al personale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, in  possesso,  alla  data  del  bando  di
          indizione del concorso, di un'anzianita'  di  servizio  non
          inferiore a  sette  anni,  del  titolo  di  studio  di  cui
          all'articolo 109, comma 1, lettera d)  e  che,  nell'ultimo
          biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
          grave della sanzione pecuniaria. 
              2. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
              3. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data  di
          inizio del relativo periodo di prova, ai  partecipanti  del
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti. 
              4.  Le  prove  del  concorso  vertono   sulle   materie
          attinenti ai tipi di specializzazione richiesti  dal  bando
          di concorso e  tendenti  ad  accertare  il  possesso  delle
          capacita' professionali per assolvere le funzioni previste. 
              5.   Possono   essere   nominati,   a   domanda,   vice
          collaboratori  tecnico-informatici  in  prova,  nell'ambito
          delle  vacanze   organiche   disponibili,   e   ammessi   a
          frequentare il primo corso di formazione utile, il  coniuge
          e i figli superstiti, nonche' il  fratello,  qualora  unico
          superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  deceduti  o  divenuti   permanentemente
          inabili al  servizio,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni
          riportate nell'espletamento delle attivita'  istituzionali,
          purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
          109, comma 1, e non si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
          all'articolo 109, comma 4. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge e  ai  figli  superstiti,  nonche'  al
          fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui  al  comma  1,  la  composizione  delle  commissioni
          esaminatrici, le materie oggetto delle prove di  esame,  le
          categorie  di  titoli  da  ammettere  a   valutazione,   il
          punteggio massimo da attribuire a  ciascuna  di  esse  e  i
          criteri per la formazione della graduatoria finale.". 
              Il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 e' il seguente: 
                "Art. 17. (Regolamenti). (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici  impieghi)  e'  pubblicato
          nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9  agosto
          1994, n. 185. 
              Il decreto del Ministro  dell'interno  27  aprile  2006
          (Individuazione dei titoli di  studio  per  l'accesso  alla
          qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei
          sostituti  direttori   amministravo-contabili   del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi  dell'articolo  98
          del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109. 
              Il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007,  n.
          148 (Regolamento recante le caratteristiche,  le  modalita'
          d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al
          personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre  2007,  n.
          208. 
              Il testo dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 maggio 2008, e' il seguente: 
                "Art. 35. (Concertazione). - 1. La  concertazione  e'
          attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni  dal
          ricevimento    dell'informazione    preventiva    di    cui
          all'articolo 33, da parte  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal  presente
          decreto e si svolge in appositi incontri che  iniziano,  di
          norma, entro due giorni lavorativi dalla data di  ricezione
          della richiesta;  durante  la  concertazione  le  parti  si
          adeguano,  nei   loro   comportamenti,   ai   principi   di
          responsabilita', correttezza e trasparenza. 
              2.  Nella  concertazione   le   parti   verificano   la
          possibilita' di un accordo, mediante un confronto che deve,
          comunque, concludersi entro il termine  massimo  di  trenta
          giorni   dalla   sua   attivazione,   trascorsi   i   quali
          l'Amministrazione  ha  facolta'  di  assumere  le   proprie
          autonome determinazioni; dell'esito della concertazione  e'
          redatto verbale dal  quale  risultano  le  posizioni  delle
          parti nelle materie che ne sono oggetto. 
              3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie: 
              a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro  degli
          uffici; 
              b) verifica periodica della produttivita' degli uffici; 
              c)    implicazioni    dei    processi    generali    di
          riorganizzazione dell'amministrazione; 
              d) criteri generali  per  l'ubicazione  delle  sedi  di
          servizio sub-provinciali, con  particolare  riferimento  ai
          distaccamenti insulari; 
              e) criteri generali per la promozione  alle  qualifiche
          superiori mediante scrutinio a ruolo aperto; 
              f) criteri generali per la definizione delle  procedure
          di selezione interna  per  la  promozione  alle  qualifiche
          superiori  dello  stesso  ruolo  o   per   l'accesso   alle
          qualifiche  iniziali  di  ruolo  diverso   da   quello   di
          appartenenza,  ai  fini  dei  regolamenti  e  dei   decreti
          ministeriali previsti dal decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217; 
              g) modalita' di applicazione delle normative in materia
          di pari opportunita'; 
              h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo  parziale,
          ai  fini  dell'adozione  del   regolamento   del   Ministro
          dell'interno   previsto    dall'articolo    144,    decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
              i) criteri  attuativi  dell'articolo  134  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217   (mutamento   di
          funzioni). 
              4. Per le materie di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  la
          concertazione si effettua anche in sede di  amministrazione
          locale.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'articolo 108, comma 1  lett.  b)  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217  si  vedano  le
          note alle premesse.