IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»,  e  in
particolare  l'articolo  122,  disciplinante   la   promozione   alla
qualifica   di   funzionario    amministrativo-contabile    direttore
vicedirigente; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio  2007,  n.  148
«Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' di conferimento
e le modalita'  d'uso  dei  segni  di  benemerenza  e  delle  insegne
conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Considerato che, a norma dell'articolo 122,  comma  2,  del  citato
decreto legislativo n. 217 del 2005,  con  regolamento  del  Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  previste  le  modalita'  di
svolgimento  del  concorso  per  la  promozione  alla  qualifica   di
funzionario  amministrativo-contabile   direttore-vicedirigente   del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  20
febbraio 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Ambito di applicazione e bando di concorso 
 
  1. Il presente regolamento  disciplina  il  concorso  interno,  per
titoli di servizio ed esami, per  la  promozione  alla  qualifica  di
funzionario  amministrativo-contabile  direttore  vicedirigente   del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 122  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  2. Il bando di  concorso  e'  emanato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile,  di  seguito  denominato  Dipartimento  e  pubblicato
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia.  Il
decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente  regolamento,
indica le modalita' di svolgimento del concorso, il numero dei  posti
messi a concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di
esame ovvero le modalita' di comunicazione delle stesse,  le  materie
oggetto delle prove di  esame,  le  modalita'  di  presentazione  dei
titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria  nonche'
eventuali particolari modalita' di  presentazione  delle  domande  al
concorso medesimo. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,   n.   217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre
          2004, n. 252), e' pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              Il testo dell'articolo 122 del decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217 e' il seguente: 
                "Art. 122. (Promozione alla qualifica di  funzionario
          amministrativo-contabile direttore-vicedirigente). - 1.  La
          promozione     alla      qualifica      di      funzionario
          amministrativo-contabile   direttore    vicedirigente    si
          consegue, nei limiti dei posti disponibili al  31  dicembre
          di ogni anno,  mediante  concorso  interno  per  titoli  di
          servizio ed esami,  al  quale  sono  ammessi  i  funzionari
          amministrativo-contabili direttori che, alla predetta data,
          abbiano compiuto otto  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica  e  che,  nell'ultimo   triennio,   non   abbiano
          riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave   della
          sanzione pecuniaria. 
              2.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione
          della commissione esaminatrice, le  materie  oggetto  delle
          prove di esame, le  categorie  di  titoli  da  ammettere  a
          valutazione, il punteggio massimo da attribuire a  ciascuna
          di esse e i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          finale.". 
              Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400 e' il seguente: 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi),  e'  pubblicato
          nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9  agosto
          1994, n. 185. 
              Il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007,  n.
          148 (Regolamento recante le caratteristiche,  le  modalita'
          d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al
          personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre  2007,  n.
          208. 
              Il testo dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 maggio 2008, e' il seguente: 
                "Art. 35. (Concertazione). - 1. La  concertazione  e'
          attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni  dal
          ricevimento    dell'informazione    preventiva    di    cui
          all'articolo 33, da parte  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal  presente
          decreto e si svolge in appositi incontri che  iniziano,  di
          norma, entro due giorni lavorativi dalla data di  ricezione
          della richiesta;  durante  la  concertazione  le  parti  si
          adeguano,  nei   loro   comportamenti,   ai   principi   di
          responsabilita', correttezza e trasparenza. 
              2.  Nella  concertazione   le   parti   verificano   la
          possibilita' di un accordo, mediante un confronto che deve,
          comunque, concludersi entro il termine  massimo  di  trenta
          giorni   dalla   sua   attivazione,   trascorsi   i   quali
          l'Amministrazione  ha  facolta'  di  assumere  le   proprie
          autonome determinazioni; dell'esito della concertazione  e'
          redatto verbale dal  quale  risultano  le  posizioni  delle
          parti nelle materie che ne sono oggetto. 
              3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie: 
                a) definizione dei  criteri  sui  carichi  di  lavoro
          degli uffici; 
                b)  verifica  periodica  della  produttivita'   degli
          uffici; 
                c)   implicazioni   dei    processi    generali    di
          riorganizzazione dell'amministrazione; 
                d) criteri generali per l'ubicazione  delle  sedi  di
          servizio sub-provinciali, con  particolare  riferimento  ai
          distaccamenti insulari; 
                e) criteri generali per la promozione alle qualifiche
          superiori mediante scrutinio a ruolo aperto; 
                f)  criteri  generali  per   la   definizione   delle
          procedure di  selezione  interna  per  la  promozione  alle
          qualifiche superiori dello stesso  ruolo  o  per  l'accesso
          alle qualifiche iniziali di  ruolo  diverso  da  quello  di
          appartenenza,  ai  fini  dei  regolamenti  e  dei   decreti
          ministeriali previsti dal decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217; 
                g)  modalita'  di  applicazione  delle  normative  in
          materia di pari opportunita'; 
                h)  disciplina  del  rapporto  di  lavoro   a   tempo
          parziale,  ai  fini  dell'adozione  del   regolamento   del
          Ministro dell'interno previsto dall'articolo  144,  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
                i) criteri attuativi dell'articolo  134  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217   (mutamento   di
          funzioni). 
              4. Per le materie di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  la
          concertazione si effettua anche in sede di  amministrazione
          locale.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'articolo 122, comma 1  lett.  b)  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217  si  vedano  le
          note alle premesse.