IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984, riguardante  l'istituzione  del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; 
  Visti il regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,  che
ha approvato il relativo regolamento; 
  Visto l'art. 19, ventesimo e  ventunesimo  comma,  della  legge  22
dicembre 1984, n. 887, concernente disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  1985),
pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale n.
356 del 29 dicembre 1984; 
  Visto il decreto ministeriale  26  luglio  1985,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31  luglio  1985,  con  il  quale,  fra
l'altro, si rinviava ad un  successivo  provvedimento  la  fissazione
della data di entrata in  vigore  del  sistema  di  tesoreria  unica,
nonche' la determinazione dei tassi  d'interesse  e  delle  ulteriori
modalita' necessarie per il concreto avvio delle procedure; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, di cui
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e' fissata al 1° gennaio 1986. 
  Da tale data per gli enti  ed  organismi  pubblici  elencati  nella
tabella A allegata  alla  citata  legge  numero  720/84,  cessano  le
procedure  previste  dal  decreto  ministeriale  5   novembre   1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 13 novembre 1984, e si
applicano quelle fissate nel decreto  ministeriale  26  luglio  1985,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  31  luglio  1985,
nonche' le ulteriori modalita' e condizioni  contenute  nel  presente
decreto. 
  Gli enti ed organismi pubblici di cui al precedente secondo  comma,
i cui servizi di tesoreria eccezionalmente non siano ancora  affidati
ad istituti o aziende di credito, cureranno che  i  rapporti  con  le
sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato,  derivanti   dalla
normativa sulla  tesoreria  unica,  siano  espletati  dai  rispettivi
tesorieri per il tramite di corrispondenti bancari.