IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento; Visto l'art. 19, ventesimo e ventunesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1984; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985, con il quale, fra l'altro, si rinviava ad un successivo provvedimento la fissazione della data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, nonche' la determinazione dei tassi d'interesse e delle ulteriori modalita' necessarie per il concreto avvio delle procedure; Decreta: Art. 1. La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e' fissata al 1° gennaio 1986. Da tale data per gli enti ed organismi pubblici elencati nella tabella A allegata alla citata legge numero 720/84, cessano le procedure previste dal decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 13 novembre 1984, e si applicano quelle fissate nel decreto ministeriale 26 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985, nonche' le ulteriori modalita' e condizioni contenute nel presente decreto. Gli enti ed organismi pubblici di cui al precedente secondo comma, i cui servizi di tesoreria eccezionalmente non siano ancora affidati ad istituti o aziende di credito, cureranno che i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, derivanti dalla normativa sulla tesoreria unica, siano espletati dai rispettivi tesorieri per il tramite di corrispondenti bancari.