Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme  sulla
registrazione  degli  atti   da   prodursi   al   pubblico   registro
automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6: 
a) un compenso  spettante  all'Automobile  club  d'Italia,  per  ogni
   formalita' eseguita, di L. 910, se relativa  a  scritture  private
   autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici; 
b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro  delle  finanze  e
   con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in
   base alle variazioni percentuali dell'indice  generale  del  costo
   della vita, intervenute rispetto  al  trimestre  (ottobre-dicembre
   1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa; 
  Vista la nota del 10 marzo 1987, n. 5371, con la  quale  l'Istituto
centrale di statistica ha comunicato che  A.  variazione  percentuale
degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai  ed  impiegati,  gia'  indici  del   costo   della   vita,
verificatasi nell'anno 1986, rispetto al  trimestre  ottobre-dicembre
1977, risulta pari a 206,1; 
  Considerato che per l'anno  1987  occorre  adeguare  alla  suddetta
variazione  percentuale  i  compensi  spettanti  all'Automobile  club
d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977,  n.
952; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Per ogni formalita' richiesta nell'anno  1987,  anche  se  eseguita
nell'anno  successivo,  i  compensi  spettanti  all'Automobile   club
d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23  dicembre
1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del  terzo  comma  dello  stesso
articolo, del 206,1%.