IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Viste le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE recepite con
il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; 
  Vista la direttiva 2004/49/CE del 29  aprile  2004  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  relativa  alla  sicurezza  delle  ferrovie
comunitarie e recepita con il decreto legislativo 10 agosto 2007,  n.
162; 
  Viste le direttive 2008/57/CE del 17  giugno  2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e  2009/131/CE  del  16  ottobre  2009  della
Commissione, relative all'interoperabilita' del  sistema  ferroviario
comunitario e recepite con il decreto legislativo 8 ottobre 2010,  n.
191; 
  Vista la direttiva 2011/18/UE del 1° marzo 2011 della  Commissione,
che modifica gli allegati II,  V  e  VI  della  richiamata  direttiva
2008/57/CE  e  recepita   con   il   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  22  luglio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 del 10  settembre
2011; 
  Vista la direttiva 2013/9/UE, che  modifica  l'allegato  III  della
gia' menzionata direttiva 2008/57/CE e recepita con  il  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  5  settembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  241
del 14 ottobre 2013; 
  Vista la direttiva 2014/38/UE, che modifica  l'allegato  III  della
piu' volte richiamata direttiva 2008/57/CE; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di modificare  l'allegato  III
del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191: 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare il comma
3, dell'art. 35; 
  Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 6,  del  su  menzionato
decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, alle modifiche di  ordine
tecnico degli allegati alla direttiva 2008/57/CE, approvati a livello
comunitario,  si  provvede  mediante  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                               Adotta 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
 
       Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il punto 1.4.4  dell'allegato  III  del  decreto  legislativo  8
ottobre 2010, n. 191, di recepimento  della  direttiva  2008/57/CE  e
della direttiva 2009/131/CE, e' sostituito dal seguente: 
  «1.4.4. La progettazione e l'esercizio del sistema ferroviario  non
devono portare ad un livello inammissibile di rumore da esso emesso: 
    nelle aree in prossimita' dell'infrastruttura  ferroviaria,  come
definita nell'art. 3 della direttiva 2012/34/UE, e nella  cabina  del
macchinista.».