Estratto determina FV n. 21/2015 del 21 gennaio 2015 
 
    Medicinale: SYMBICORTMITE. 
    Confezioni: 
      035603 012 1 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg; 
      035603 024 3 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg; 
      035603 036 2 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg; 
      035603 048 10 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg; 
      035603 051 18 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg; 
      035603 063 1 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg; 
      035603 075 2 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg; 
      035603 087 3 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg; 
      035603 099 10 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg; 
      035603 101 18 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg. 
    Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.P.A. 
    Procedura Mutuo Riconoscimento SE/H/0230/001/R/003  con  scadenza
il  24  luglio  2014  e'   rinnovata,   con   validita'   illimitata,
l'autorizzazione all'immissione  in  commercio  previa  modifica  del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo
e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  determinazione,  i  requisiti  di  qualita',
sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 
    In adeguamento alla lista degli Standard Terms  della  Farmacopea
Europea e' inoltre autorizzata la modifica della denominazione  delle
confezioni 
      da: 
        035603 012 1 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg; 
        035603 024 3 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg; 
        035603 036 2 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg; 
        035603 048 10 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg; 
        035603 051 18 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg; 
        035603 063 1 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg; 
        035603 075 2 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg; 
        035603 087 3 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg; 
        035603 099 10 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg; 
        035603 101 18 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg; 
      a: 
        035603      012      «Turbohaler      80      microgrammi/4,5
microgrammi/inalazione, polvere per inalazione»  1  inalatore  da  60
dosi; 
        035603      024      «Turbohaler      80      microgrammi/4,5
microgrammi/inalazione, polvere per inalazione»  3  inalatori  da  60
dosi; 
        035603      036      «Turbohaler      80      microgrammi/4,5
microgrammi/inalazione, polvere per inalazione»  2  inalatori  da  60
dosi; 
        035603      048      «Turbohaler      80      microgrammi/4,5
microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 10  inalatori  da  60
dosi; 
        035603      051      «Turbohaler      80      microgrammi/4,5
microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 18  inalatori  da  60
dosi; 
        035603      063      «Turbohaler      80      microgrammi/4,5
microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 1  inalatore  da  120
dosi; 
        035603      075      «Turbohaler      80      microgrammi/4,5
microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 2  inalatori  da  120
dosi; 
        035603      087      «Turbohaler      80      microgrammi/4,5
microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 3  inalatori  da  120
dosi; 
        035603      099      «Turbohaler      80      microgrammi/4,5
microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 10 inalatori  da  120
dosi; 
        035603      101      «Turbohaler      80      microgrammi/4,5
microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 18 inalatori  da  120
dosi. 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto  mentre  per  il  Foglio
Illustrativo ed Etichettatura  entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  Titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di  cui  all'art.  2,
comma  2,  della  suddetta  determinazione,  che  non  riportino   le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in  etichetta.  I
farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti a decorrere dal  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente determinazione. Il titolare A.I.C.  rende  accessibile
al farmacista il Foglio Illustrativo  aggiornato  entro  il  medesimo
termine. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  Societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.