IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2014/497/UE relativa alla misure volte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea della Xylella fastidiosa (Well e Raju); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana» con il quale sono stati disciplinate le attivita' da porre in essere; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju) in considerazione dell'esigenza di disporre di poteri straordinari per attuare le misure di cui trattasi; Ravvisata la necessita' di disporre la piu' tempestiva attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale; Considerato che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 2, lett. c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'adozione di un'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile; Acquisita l'intesa della regione Puglia; Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia, il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato per la regione Puglia e' nominato Commissario delegato. 2. L'Agenzia regionale per le attivita' irrigue e forestali della regione Puglia e' nominata Soggetto attuatore del Commissario delegato. 3. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato nonche', anche in qualita' di soggetti attuatori, della regione Puglia, del Servizio fitosanitario regionale, dei Comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati, nonche' dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticita'. Il Commissario delegato assicura una costante informativa al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alla regione Puglia in ordine alle attivita' poste in essere in attuazione della presente ordinanza per le conseguenti informazioni che le predette Amministrazioni hanno la responsabilita' di fornire alla Commissione UE. 4. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano per la piu' celere attuazione delle misure di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, previa istruttoria del Comitato di monitoraggio di cui al comma 6, relativamente agli aspetti connessi con la localizzazione degli interventi da porre in essere, l'elenco degli stessi, con relativo cronoprogramma, nonche' la stima dei costi relativi. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, limitatamente al cronoprogramma delle attivita' ed alla relativa stima dei costi, nei limiti delle risorse di cui all'art. 4 e con le modalita' di cui al comma 4, nonche' per le eventuali ulteriori misure fitosanitarie individuate con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto ministeriale del 26 settembre 2014 sopra citato. 6. Il Dipartimento della protezione civile istituisce un Comitato di monitoraggio delle attivita' poste in essere dal Commissario delegato, assicurando ogni opportuno raccordo con il comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 settembre 2014. Il predetto Comitato di monitoraggio e' composto da sette membri di cui tre designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra i quali uno con funzioni di presidente, due designati dal Dipartimento della protezione civile e due dalla Regione Puglia. 7. Per la partecipazione al Comitato di cui al comma 6 non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. 8 Gli eventuali oneri relativi ai rimborsi delle spese di missione sostenute dai componenti del Comitato di cui al comma 6 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 4 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui al comma 4 sono quantificate le somme necessarie.
Avvertenza: Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione «provvedimenti».