IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 8 luglio 2013 tra ASSTRA, ANAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI e FAISA CISAL (d'ora in avanti, "Accordo dell'8 luglio 2013"), con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 28 giugno 2012, n. 92; Considerata l'avvertita necessita' delle parti sociali firmatarie dell'accordo dell'8 luglio 2013 di potenziare ed estendere gli strumenti di tutela dei lavoratori nei rapporti di lavoro e nel mercato del lavoro in connessione ai processi di riorganizzazione che interessano le aziende; Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Decreta: Art. 1 Istituzione del fondo E' istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico" (d'ora in avanti, "Fondo").