Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Roma
Alle Amministrazioni centrali dello Stato
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Al Consiglio di Stato - Roma
Alla Corte dei Conti - Roma
All'Avvocatura generale dello Stato -
Roma
Agli Uffici centrali di bilancio presso
le Amministrazioni centrali - Loro sedi
Alle Ragionerie territoriali dello Stato
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All'Istituto nazionale della previdenza
sociale - Roma
All'Agenzia delle entrate - Roma
All'Agenzia delle dogane e dei Monopoli -
Roma
Alle Amministrazioni e agli enti pubblici
che si avvalgono del sistema NoiPA - Loro
sedi
e, per conoscenza:
Alla Banca d'Italia - Roma
Al Dipartimento del Tesoro - Sede
Al Dipartimento delle finanze - Sede
Al Dipartimento dell'Amministrazione
generale, del personale e dei servizi -
Sede
PREMESSA
In merito all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento
operante per i dipendenti dello Stato e di talune amministrazioni
pubbliche, a carattere innovativo rispetto alle preesistenti prassi
amministrative, sono state diramate dettagliate istruzioni con le
circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011 e n. 30/RGS del 20 ottobre
2011, mentre con la circolare n. 38/RGS del 21 dicembre 2012 sono
state fornite solo alcune semplici indicazioni integrative.
Sebbene da allora il quadro normativo di riferimento, almeno
segnatamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, non sia
stato interessato da significative modifiche, per cui le istruzioni a
regime contenute nelle predette circolari sono ancora sostanzialmente
attuali, la variazione di alcuni elementi di contesto inerenti alle
procedure informatiche utilizzate, l'ampliamento, anche in
prospettiva, del novero della Amministrazioni che si avvalgono del
sistema NoiPA, l'opportunita' di operare un intevento sistematico
sulle anzidette istruzioni, essendo ormai superata la fase
transitoria ivi prevista, e, soprattutto, l'avvertita esigenza di
estendere l'istituto in discorso anche ad altre fattispecie
costituiscono elementi che hanno indotto ad una rivisitazione e ad un
aggiornamento delle anzidette istruzioni.
Cio' posto, la presente circolare si prefigge lo scopo di
riorganizzare e rivedere le istruzioni precedentemente fornite,
riunendole in un unico documento, nonche' di introdurre una serie di
novita' quanto ai casi in cui e' riconosciuto praticabile l'istituto
della delegazione.
Per quanto sinora detto, e' inevitabile che le nuove istruzioni
appresso illustrate, almeno in alcune parti, ripercorrano, talvolta
pure abbastanza fedelmente, quanto a suo tempo descritto nei
menzionati strumenti di prassi.
In ordine all'ambito di applicazione, si chiarisce che, salva
l'esistenza di previsioni normative peculiari, lo stesso ricomprende
tutte le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono del sistema NoiPA
per la gestione delle partite stipendiali dei propri dipendenti
nonche' tutte le Amministrazioni dello Stato, anche quelle che si
avvalgono di altri sistemi. Invece, per le altre Amministrazioni
pubbliche che utilizzano un diverso sistema gestionale delle partite
stipendiali, le presenti istruzioni assumono essenzialmente il valore
di criteri di orientamento e guida.
E' d'obbligo esporre come la presente circolare e' frutto della
collaborazione, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle
Finanze-MEF, con il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
Personale e dei Servizi-DAG - principalmente con la Direzione dei
Sistemi Informativi e dell'Innovazione-DSII - il quale elabora e
gestisce, per la quasi totalita' dei dipendenti dello Stato e, in
proiezione, di buona parte dei dipendenti pubblici, le relative
partite stipendiali, utilizzando il sistema NoiPA (sistema che ha
sostituito il Service Personale Tesoro-SPT).
Da ultimo, si rappresenta che le correnti indicazioni sono da
riferirsi, qualora non diversamente specificato in modo espresso,
esclusivamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, mentre si
sottolinea che non sono state introdotte innovazioni in materia di
cessione del quinto dello stipendio e di piccolo prestito rispetto a
quanto precedentemente disposto, in particolare, con le circolari 3
giugno 2005, n. 21/RGS, e 13 marzo 2006, n. 13/RGS.
1. ASPETTI GENERALI
Il dipendente pubblico statale - ma discorso analogo e'
teoricamente proponibile per qualunque dipendente, sia egli privato o
pubblico in generale - al ricorrere di determinati presupposti puo'
avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento,
a valere sulle proprie competenze stipendiali, per corrispondere
delle somme dovute al proprio creditore.
Restando nel settore pubblico, in disparte da puntuali fattispecie
aventi una propria disciplina, sinora l'istituto e' stato
riconosciuto utilizzabile volontariamente per assolvere gli obblighi
di pagamento assunti a seguito della stipula di un contratto di
assicurazione per la copertura di rischi attinenti, lato sensu, alla
persona umana o di un contratto di finanziamento (piu' propriamente,
contratto di mutuo). Tuttavia, stante la mutata sensibilita' sociale,
si e' dell'avviso che detto istituto possa essere certamente esteso
anche per il pagamento di polizze attinenti all'assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti (di seguito, piu' semplicemente, RC auto)
nonche' all'erogazione volontaria e periodica di liberalita' a
beneficio di determinati soggetti - tra cui, in particolare, le
organizzazioni non lucrative di utilita' - destinatari di una
legislazione, anche fiscale, di favore ovvero, infine, al versamento
di somme a vantaggio di casse mutue o enti con finalita'
mutualistiche e senza scopo di lucro (d'ora in avanti, per
semplicita', anche indicati globalmente come ONLUS).
Le cennate estensioni trovano ragione, quanto alla RC auto, nella
rilevanza del possesso di un veicolo a motore, espressione anche del
diritto alla libera circolazione sancito dall'art. 16 della
Costituzione per la generalita' delle persone, e, quanto alle ONLUS e
agli enti con finalita' mutualistiche, nel riconoscimento del valore
della partecipazione dei cittadini ad iniziative di utilita' sociale
attraverso uno strumento associativo o, comunque, partecipativo senza
fini di speculazione privata, in linea con il dettato dell'art. 45
della Costituzione.
Cio' posto, nel concreto, il dipendente puo' provvedere,
avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, sia alla
corresponsione dei premi di assicurazione, sia al rimborso rateale
del finanziamento ottenuto, sia al versamento periodico di
liberalita' o, comunque, di somme predeterminate a favore di
determinati soggetti, in considerazione della loro utilita' e
rilevanza sociali.
A tale riguardo, non sembra fuori luogo precisare, con riferimento
ai contratti di finanziamento, che la delegazione convenzionale di
pagamento non deve essere confusa con la cessione del quinto dello
stipendio, fattispecie per la quale vale una specifica disciplina.
Anzi, la delegazione consente, al dipendente che ha gia' in atto la
cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento,
lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta
cessione stipendiale del quinto.
In definitiva, la delegazione convenzionale di pagamento e'
l'incarico che il dipendente pubblico affida all'Amministrazione di
appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione
di lavoro e a condizione che la stessa Amministrazione accetti di
obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito o una
societa' di assicurazione, in virtu' dell'avvenuta sottoscrizione,
rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di
assicurazione, ovvero una ONLUS o un ente mutualistico, in ragione
dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo
periodico.
Cio' precisato, prima di scendere nella disamina normativa e al
fine di delineare meglio i termini dell'ammissibilita' dell'istituto
nell'ambito della Pubblica Amministrazione, prestando comunque
maggiore attenzione all'Amministrazione statale, occorre svolgere
sull'argomento qualche considerazione aggiuntiva di portata generale
in tema di attivita' amministrativa e di finanza pubblica.
In proposito, va rilevato come l'azione di tutta la Pubblica
Amministrazione e' rivolta necessariamente al perseguimento
dell'interesse pubblico affidato, di volta in volta, sulla base dei
principi dell'ordinamento e degli obiettivi individuati dal decisore
politico in attuazione dei precetti e dei programmi rivenienti, in
massima misura, dalla Carta costituzionale. Ne deriva che i poteri di
supremazia della Pubblica Amministrazione nei confronti degli altri
soggetti giuridici trovano fondamento e limite nella legge che, per
quanto qui d'interesse, deve funzionalmente indicare le risorse
umane, finanziarie e strumentali destinate alla realizzazione
dell'interesse pubblico perseguito. Infatti, non puo' essere
trascurato che e' il principio di legalita' a permeare e
caratterizzare l'attivita' dei soggetti pubblici. Conseguentemente,
le risorse affidate, derivanti in larga parte dalla collettivita'
attraverso la fiscalita' generale, non possono essere utilizzate
liberamente al di fuori dei fini alla cui realizzazione sono
destinate. Il corollario di tale considerazione e' che un'attivita'
svolta dalla Pubblica Amministrazione, qualora non rientrasse
direttamente nell'interesse pubblico individuato dalla legge -
ancorche' attivita' perfettamente lecita e magari idonea a procurare
un'utilita' verso una platea, anche ampia, di soggetti - non puo'
essere svolta ponendo a carico delle finanze pubbliche i relativi
oneri, proprio perche' queste sono gia' deputate alla realizzazione
di obiettivi di natura generale. Una siffatta attivita', dunque, per
essere attuata senza incidere sulle risorse pubbliche, sempreche'
compatibile con i compiti d'istituto, deve contemplare il ristoro
degli oneri, anche amministrativi, sostenuti dall'Amministrazione, in
modo da mantenere intatte le risorse alla stessa assegnate dalla
legge e vincolate, come piu' volte ricordato, al perseguimento
dell'interesse istituzionale affidato.
Tali considerazioni, esposte a carattere generale per la finanza
pubblica, assumono un significato ancora piu' stringente per le
Amministrazioni dello Stato, stante l'ineludibile riferimento, per
quanto attiene alle risorse finanziarie, al precetto recato dall'art.
81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui, come noto, ogni
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
Ne discende come l'esistenza di una copertura finanziaria o,
comunque, l'assenza di oneri - in modo da garantire l'utilizzazione
appropriata e pertinente delle risorse affidate dalla legge
all'amministrazione pubblica, rispettando anche il principio di buon
andamento contemplato all'art. 97, primo comma, della Costituzione -
rende pienamente legittimo lo svolgimento di una simile attivita'.
In tale contesto, e' da includere nel novero delle attivita' di cui
trattasi anche la delegazione convenzionale di pagamento il cui
utilizzo costituisce, per un verso, un vantaggio per il dipendente e
per il delegatario - entrambi garantiti nella regolarita' dei
pagamenti e affrancati, in varia misura, da adempimenti
amministrativi e transazioni finanziarie - e nel contempo, per altro
verso, rappresenta un onere per la finanza pubblica che deve essere
ristorato, proprio in considerazione dell'inevitabile e
consequenziale impiego di risorse umane e strumentali, specialmente
informatiche, da parte dell'Amministrazione.
Infine, non appare superfluo sottolineare, come accennato, che la
disciplina delle delegazioni convenzionali di pagamento, dal punto di
vista concettuale, non coinvolge solo i dipendenti dello Stato e i
dipendenti pubblici le cui partite stipendiali sono gestite tramite
il sistema NoiPa, ma interessa anche gli altri dipendenti pubblici
che hanno partite stipendiali gestite con altri sistemi o con
differenti procedure. In queste ultime ipotesi, infatti, si e'
dell'avviso che le relative Amministrazioni siano tenute, in
considerazione delle argomentazioni sopra esposte, ad uniformarsi
quantomeno ai principi teste' tratteggiati per la tutela della
finanza pubblica, rifacendosi, se ritenuto confacente alle proprie
esigenze, alle indicazioni operative appresso descritte.
2. QUADRO NORMATIVO
La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, segnatamente
agli aspetti qui di interesse, principalmente negli articoli 1269 e
seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni.
In sintesi, secondo lo schema delineato dall'art. 1269 c.c., la
delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto
(delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di
promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore
(delegatario). Il rapporto giuridico esistente tra delegante e
delegato e' definito rapporto di provvista - spesso gia' preesistente
alla delegazione - mentre quello tra delegante e delegatario e'
qualificato rapporto di valuta.
Il secondo comma dell'art. 1269 c.c. precisa che il delegato,
ancorche' debitore del delegante, non e' tenuto ad accettare
l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non e' atto dovuto o
necessario, bensi' volontario e discrezionale.
Il successivo art. 1270 c.c. statuisce, poi, che il delegante puo'
revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto
l'obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio
assenso, o non abbia eseguito il pagamento.
Volendo calare la suddetta struttura giuridica nelle fattispecie
oggetto della presente circolare, la delegazione di pagamento e'
l'incarico che il dipendente pubblico affida alla Amministrazione - a
fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a
condizione che la stessa accetti di obbligarsi - di corrispondere una
somma periodica predeterminata a favore di un istituto esercente il
credito o di una societa' di assicurazione o, ancora, di una ONLUS o
di un ente mutualistico, in virtu' dell'avvenuta sottoscrizione,
rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di
assicurazione o dell'assunzione di un obbligo di contribuzione. Tale
fattispecie e' stata qualificata, secondo la prassi terminologica
invalsa, come "delegazione convenzionale".
In pratica, avvalendosi della delegazione convenzionale, il
dipendente pubblico puo', per il tramite della propria
Amministrazione, provvedere a:
- pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la
copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni
previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- pagare i premi delle assicurazioni volte a salvaguardare
l'integrita' della casa di abitazione e a fornire garanzie
accessorie;
- pagare i premi delle assicurazioni sulla responsabilita' civile
relative alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e
quelli inerenti alle garanzie accessorie;
- pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtu' di un contratto
di finanziamento;
- versare il contributo fissato a favore di determinate categorie
di soggetti di particolare rilevanza sociale, quali le ONLUS e gli
enti con finalita' mutualistiche.
Per completezza, si espone come a latere della delegazione
convenzionale, esistano varie previsioni normative che qualificano
come obbligo per l'Amministrazione, ricorrendone sempre i
presupposti, di operare trattenute stipendiali per pagare delle somme
dovute dal dipendente, per cui si e' in presenza della figura
individuata anche come "delegazione legale" di pagamento. Ad esempio,
l'art. 58 del D.P.R. n. 180/1950 prevede delle puntuali ipotesi di
delegazione di pagamento (quote del prezzo o della pigione afferenti
ad alloggi popolari od economici) per le quali l'Amministrazione e'
tenuta, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge,
a dare senz'altro esecuzione alla richiesta del dipendente, non
avendo alcuno spazio per una valutazione discrezionale. Peraltro,
nella delegazione legale, sotto il profilo concettuale e pratico,
possono essere ricomprese pure ulteriori fattispecie, in quanto
previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva o concernenti
servizi resi dall'Amministrazione, anche in via indiretta per mezzo
di soggetti terzi (in tali fattispecie si annoverano, ad esempio, la
delega a favore di organizzazioni sindacali relativamente al
pagamento delle quote associative, il pagamento per la fruizione di
alloggi di servizio, il pagamento delle rette degli asili aziendali,
ecc.).
La distinzione tra delegazioni legali, per le quali esiste un
obbligo di legge o di contratto all'esecuzione, e delegazioni
convenzionali, soggette all'esercizio del potere discrezionale
dell'Amministrazione, comporta un diverso trattamento procedimentale.
Infatti, per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre, per
le seconde, una volta assentite, scatta in capo all'Amministrazione
l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo
siffatti oneri gravare sulle spese di funzionamento della stessa
Amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge, come
precedentemente argomentato. Considerato, poi, che le somme
trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario -
il quale, in ultima istanza, e' il beneficiario del pagamento - e la
necessita' di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti
al riscontro dei versamenti attraverso anche uno scambio di
informazioni, gli oneri di cui trattasi incombono necessariamente in
capo a quest'ultimo.
Cio' illustrato, in merito alla normativa generale sulle
delegazioni convenzionali di pagamento, e' d'obbligo tenere in debito
conto alcune puntuali disposizioni che hanno un notevole rilievo
nella tematica in trattazione, afferendo al sistema NoiPA.
In primo luogo, va rammentato l'art. 11, comma 9, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, il quale ha previsto l'estensione del menzionato
sistema NoiPA a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, poi,
contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze
Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure
informatiche del sistema NoiPA per il pagamento al personale delle
competenze fisse e accessorie.
Inoltre, l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, specifica, tra l'altro, che "Le prestazioni, comprese le
eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato
attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in
modalita' centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA".
Quanto alla percezione di somme a fronte di prestazioni rese dal
MEF, va ricordato il decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze 30 luglio 2013, n. 123, concernente il "Regolamento recante
norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi
di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati,
contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure
di incentivazione della produttivita'". Tale decreto esplicita come
per talune prestazioni svolte dal MEF "puo' essere richiesto il
versamento di un contributo nelle forme e con le modalita' previste
dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati",
indicando espressamente, tra le altre, le delegazioni di pagamento
(art. 3).
Da ultimo, per completezza, si soggiunge che in tale cornice
normativa si inseriscono le attribuzioni in materia di controllo
espletate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
attraverso il sistema delle ragionerie (Uffici Centrali di
Bilancio-UCB e Ragionerie Territoriali dello Stato-RTS), di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e all'art.
9 del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67.
3. PRESUPPOSTI E LIMITI
La possibilita' per il dipendente pubblico di avvalersi dello
strumento della delegazione convenzionale di pagamento e' legata al
ricorrere di taluni presupposti e soggetta ad una serie di limiti,
fissati, in buona misura, direttamente dalla legge.
In via generale, e' opportuno ricordare sin d'ora come il D.P.R. n.
180/1950, per tutti i dipendenti pubblici, fissa delle limitazioni,
soprattutto quantitative, alla misura delle trattenute. In effetti,
non va dimenticato che lo strumento di pagamento in parola e'
cumulabile con la cessione del quinto dello stipendio, potendo
giungere ad incidere significativamente sull'ordinaria capacita'
reddituale del dipendente (il cumulo dei due istituti puo' comportare
una riduzione del quaranta per cento dello stipendio netto,
ulteriormente elevabile in presenza di circostanze eccezionali).
Quanto ai presupposti per fruire dell'istituto, oltre ovviamente
all'esistenza di un rapporto di impiego pubblico, la delegazione
convenzionale di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di
assicurazione, un contratto di finanziamento oppure l'esistenza di un
obbligo per il versamento di liberalita' a favore di una ONLUS o di
quote a vantaggio di un ente con finalita' mutualistiche. Si
chiarisce sin d'ora che non rientrano nel predetto istituto, stante
la loro maggiore assonanza con le delegazioni legali, le trattenute
operate per pagamenti volti a soddisfare la fruizione di beni o
servizi collegati, anche in senso ampio, direttamente al rapporto di
lavoro (e' il caso, ad esempio, dell'acquisto di abbonamenti a
periodici afferenti all'Amministrazione di appartenenza o al
pagamento di utenze correlate all'attivita' di servizio).
Quanto alle delegazioni per contratti di assicurazione e alle
delegazioni per contratti di finanziamento, occorre che il contratto
sia stato stipulato con uno dei soggetti elencati all'art. 15 del
D.P.R. n. 180/1950 e appresso elencati:
a) istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e
salariati delle Pubbliche Amministrazioni (casse mutue, casse
sovvenzioni e istituti similari);
b) societa' di assicurazioni legalmente autorizzate a svolgere
l'attivita' di assicurazione e riassicurazione;
c) istituti e societa' autorizzati all'esercizio dell'attivita'
creditizia, con esclusione delle societa' di persone, nonche' le
casse di risparmio e i monti di credito su pegno.
Inoltre, soprattutto per ragioni di efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa, la richiesta di delegazione non puo'
avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi.
In estrema sintesi, per gli aspetti qui di rilievo, relativamente
ai limiti posti all'attivazione della delegazione convenzionale, si
evidenziano sommariamente i seguenti:
- la quota totale delegabile non puo' superare un quinto dello
stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo
previdenziale e fiscale (articoli 5 e 65 del D.P.R. n. 180/1950);
- in caso di concorso della delegazione convenzionale con la
cessione del quinto dello stipendio - per la quale il soggetto
finanziatore beneficiario del pagamento abbia la garanzia dell'INPS o
sia egualmente assicurato presso altri istituti - o con le
delegazioni legali (pagamento di quote di prezzo o di pigione di
alloggi popolari, ecc.), il totale delle somme trattenute non puo',
ordinariamente, superare il quaranta per cento dello stipendio
mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e
fiscale, salvo casi straordinari che l'Amministrazione di
appartenenza del dipendente e' chiamata a valutare, fornendo uno
specifico e motivato assenso (art. 70 del D.P.R. n. 180/1950 e art.
66 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895). Corre l'obbligo di
sottolineare che il rilascio dell'assenso, necessariamente esplicito,
in questi casi deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di
situazioni del tutto eccezionali e straordinarie.
Infine, presupposto per l'attivazione della delegazione
convenzionale di pagamento e' l'esistenza, a monte, di una
convenzione tra l'Amministrazione e i soggetti interessati nella
quale, tra i vari aspetti, deve risultare specificato l'onere
amministrativo posto a carico dei delegatari, unitamente alle
modalita' di versamento e ai consequenziali obblighi.
4. CONVENZIONE
La condizione preliminare e indefettibile, come accennato, per
l'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento e' proprio
l'esistenza di una convenzione stipulata tra il soggetto delegatario
e l'Amministrazione - ovvero direttamente con il DAG-DSII e con
valenza su tutti i dipendenti amministrati tramite NoiPA - che, dal
canto suo, dovra' verificare, prima di addivenire alla definitiva
sottoscrizione, la presenza e il rispetto di una serie di clausole ed
elementi.
A carattere generale, le convenzioni, oltre a contenere i dati e
gli elementi idonei ad identificare univocamente le parti contraenti
(denominazione, sede, codice fiscale, e, per i delegatari, numero di
partita IVA, se posseduto, numero d'iscrizione ai pertinenti
albi/registri) e le persone legittimate alla sottoscrizione, dovranno
evidenziare esplicitamente la loro durata e il divieto del rinnovo
tacito, nonche' disciplinare compiutamente la facolta' di recesso. Va
da se' che le convenzioni devono tendere a ricomprendere un numero
elevato, o comunque significativo, di dipendenti, non potendo ridursi
alla cura dell'interesse di pochi beneficiari.
Inoltre, le convenzioni dovranno prevedere che:
- in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle
trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'art. 3 del
regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2
giugno 1939, n. 739, ovvero di trattenute operate d'ufficio per
morosita', in virtu' delle previsioni recate dagli articoli 60, 61 e
62 del D.P.R. n. 180/1950, o comunque di trattenute effettuate in
base ad altre disposizioni di legge o per provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, la quota stipendiale derivante dalla
delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purche' al
delegante sia garantita la spettanza di meta' dello stipendio netto,
calcolata prima della riduzione;
- l'Amministrazione non risponde in alcun modo nel caso di
inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause
non imputabili all'Amministrazione stessa;
- per quanto non disciplinato dalla convenzione, si applicano le
prescrizioni di legge e, in particolare, i limiti recati dal D.P.R.
n. 180/1950 nonche' le disposizioni dettate per la cessione del
quinto dello stipendio, in quanto compatibili;
- il delegatario assume l'obbligo di versare gli oneri
amministrativi nella misura e secondo le modalita' determinate
dall'Amministrazione, nonche' in aderenza alle indicazioni contenute
nella presente circolare anche per quanto attiene agli aggiornamenti
degli oneri stessi;
- nel caso dell'esistenza di una delegazione convenzionale in
corso per il rimborso di un finanziamento ricevuto dal dipendente,
l'Amministrazione dara' seguito ad una nuova delegazione
convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di
ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante
causa alla precedente delegazione e sull'avvenuta somministrazione
del nuovo finanziamento.
Per agevolare le Amministrazioni interessate, sono stati
predisposti e uniti alla presente circolare tre schemi di
convenzione-tipo concernenti i contratti di finanziamento (Allegato
A), le polizze assicurative (Allegato B) e i versamenti alle ONLUS e
agli enti mutualistici (Allegato C). E' d'obbligo ricordare che
ciascuna convenzione-tipo, ovviamente priva di forza normativa, puo'
essere convenientemente modulata dalle Amministrazioni stipulanti, a
seconda delle esigenze avvertite o degli interessi tutelati, il
tutto, ovviamente, nel rispetto della normativa vigente e delle
clausole sopra indicate.
Si sottolinea come le convenzioni in discorso possono essere
stipulate centralmente, con efficacia su tutti i dipendenti con
partite stipendiali riconducibili al sistema NoiPA, direttamente dal
DAG-DSII, stante la razionalizzazione dei processi, dovuta pure
all'evoluzione normativa intervenuta (l'art. 1, commi 446 e 447,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede una delega al DAG, per
stipulare una convenzione unificata con gli istituti delegatari,
mentre l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge n. 66/2014
attribuisce al sistema NoiPA la gestione centralizzata delle
prestazioni erogate al personale gia' fruitore del medesimo sistema).
Oltre a porsi come indubbio elemento di semplificazione
amministrativa, riducendo le incombenze per le singole
Amministrazioni, tali convenzioni centralizzate appaiono maggiormente
funzionali ad ampliare la gamma di opportunita' per il personale,
potendo anche giungere ad ottenere, in virtu' delle maggiori
dimensioni della platea di dipendenti interessati, condizioni
contrattuali migliori. A margine, poi, va considerato che l'esistenza
di una convenzione con portata ampia e valida per tutte le
Amministrazioni elimina, pressoche' alla radice, i problemi legati
alla gestione degli eventuali passaggi dei dipendenti da
un'Amministrazione ad un'altra e pone, ovviamente, i controlli di
rito, concernenti la convenzione stessa, in capo al medesimo
DAG-DSII, essendo l'Amministrazione stipulante.
In proposito, stante pure la portata innovativa della prevista
utilizzazione delle delegazioni convenzionali di pagamento per la
polizza RC auto, le relative convenzioni potranno essere validamente
perfezionate solamente a livello centralizzato, con esclusione,
dunque, della possibilita' per le singole Amministrazioni di
procedere alla stipula di convenzioni di settore, di comparto o
territoriali.
Quanto alla spettanza degli oneri amministrativi rivenienti dalle
delegazioni convenzionali di pagamento, non si ritiene possano
sussistere fondati dubbi circa la correttezza della loro attribuzione
allo Stato pure per le altre e diverse Amministrazioni pubbliche
rientranti nel perimetro del sistema NoiPA, in virtu' della semplice
circostanza che al MEF fa capo la responsabilita' sul medesimo
sistema NoiPA, anche relativamente alle spese amministrative, alla
manutenzione e alle modalita' di gestione.
Cio' posto, al fine di fornire un quadro di massima, si specifica
che le convenzioni inerenti alle deleghe di pagamento in discorso
possono, in sostanza, riguardare:
- contratti di finanziamento;
- contratti di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e
le malattie, sulla casa di abitazione e sulla RC auto;
- contribuzioni per posizioni previdenziali integrative e, in
genere, fondi previdenziali;
- erogazioni e liberalita' a favore di ONLUS;
- versamenti a favore di enti con finalita' mutualistiche.
Di converso, e' da escludere che possano essere attivate
convenzioni per la fruizione di delegazioni convenzionali di
pagamento relative a contratti di assicurazione per la copertura di
rischi su crediti oppure a contratti di utenze varie o, ancora, a
spese condominiali.
5. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
In generale, come noto, per l'art. 1882 c.c., l'assicurazione e' il
contratto con il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio,
si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del
danno subito a causa di un sinistro (assicurazione contro i danni),
ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento
attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita). In tale
contratto il "rischio" rappresenta un elemento essenziale, senza il
quale il negozio giuridico e' nullo (art. 1895 c.c.). Per la sua
rilevanza economica e sociale, l'attivita' assicurativa puo' essere
esercitata solo da imprese vigilate dall'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni-IVASS (art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).
Per gli aspetti qui d'interesse e, quindi, per poter pagare il
premio mediante l'istituto della delegazione convenzionale di
pagamento, il contratto di assicurazione deve essere finalizzato,
come detto, a fornire specifiche coperture di rischi ritenute
particolarmente meritevoli.
In primo luogo, si tratta delle assicurazioni volte a risarcire, in
tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana
(assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita, et
similia) oppure a coprire i rischi professionali derivanti
dall'attivita' lavorativa svolta o, ancora, a costruire una posizione
previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria.
Inoltre, stante la rilevanza per la persona umana della casa di
abitazione - tendenzialmente coincidente con il domicilio, luogo al
quale e' riconosciuta una tutela di rango costituzionale (art. 14
della Costituzione) - anche i premi derivanti da polizze di
assicurazione contratte per salvaguardare l'integrita' della casa,
con esclusivo riferimento alla sola abitazione principale, possono
essere pagati tramite delegazione convenzionale. Tuttavia, un simile
contratto deve essere strettamente correlato, senza alcuna
possibilita' di un'interpretazione estensiva, alla casa di residenza
anagrafica e limitatamente all'assicurazione dei danni inerenti
all'abitazione stessa, per cui, ai fini in discorso, l'abitazione
principale deve ritenersi coincidente con la residenza anagrafica del
dipendente, senza eccezioni.
Anche il contratto RC auto, unitamente alle garanzie accessorie che
spesso lo accompagnano (rischio di furto, incendio, rottura
cristalli, atti vandalici, copertura per l'assistenza anche legale,
ecc.), puo' formare oggetto di una richiesta di pagamento attraverso
la delegazione convenzionale, purche' sia proprio il dipendente
pubblico delegante a risultare il contraente della polizza. Per il
contratto RC auto, pero', si rinvia alle specifiche illustrate nel
paragrafo dedicato, avendo, sotto il profilo gestionale, un
trattamento differenziato.
E' appena il caso di precisare che, per quanto attiene alla stipula
del contratto di assicurazione, occorre che la societa' proponente
risulti iscritta negli appositi elenchi delle imprese italiane ed
estere autorizzate o abilitate ad operare in Italia dall'IVASS.
Similmente, se destinatario della delegazione e' un intermediario
assicurativo - soggetto che professionalmente presenta o propone
prodotti assicurativi e riassicurativi, presta assistenza e
consulenza finalizzata a tale attivita' e collabora alla gestione e
all'esecuzione dei contratti stipulati - lo stesso deve essere
iscritto in una delle cinque sezioni del Registro Unico degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI o nell'elenco degli
intermediari dell'Unione Europea autorizzati ad operare in Italia
annesso al citato registro.
Per completezza di informazione, si fa presente che tali elenchi
sono liberamente consultabili sul sito istituzionale dell'IVASS.
Per tutti i contratti di assicurazione interessati da delegazioni
convenzionali di pagamento, qualora nel corso del contratto il
rapporto subisca una modifica od una trasformazione (ad esempio,
modifica dei massimali, estensione o riduzione della garanzia, ecc.),
il dipendente o l'impresa assicuratrice dovranno darne pertinente e
tempestiva notizia all'Amministrazione. Infatti, in un'evenienza
simile e in assenza di cautele, potrebbe accadere che,
successivamente alla modifica contrattuale, il dipendente subisca, ad
esempio, due trattenute, non essendosi tenuto in debito conto che il
contratto, ancorche' modificato o trasformato, e' unico. Va da se'
che tanto il dipendente quanto l'istituto delegatario avranno cura di
evidenziare adeguatamente la circostanza nella documentazione
trasmessa, affinche' l'ufficio ordinatore dello stipendio, nel
processare l'istanza di delegazione convenzionale, ponga in essere
ogni consentita attenzione, per evitare il verificarsi del paventato
rischio di una temporanea doppia trattenuta e, quindi, non debba
successivamente procedere ad eventuali rimborsi o compensazioni.
Trattandosi di semplice modifica del contratto gia' in essere, si
reputa, poi, che non debbano essere versati nuovamente gli oneri
amministrativi concernenti la ricezione di una nuova istanza.
Analoghe precauzioni vanno seguite, onde evitare che le trattenute
continuino ad essere operate, qualora l'oggetto del contratto sia
venuto meno (e' il caso dell'avvenuta vendita della casa di
abitazione).
Corre, infine, l'obbligo di esporre che nulla vieta al dipendente,
fermi restando i limiti quantitativi fissati dalla legge per le
trattenute stipendiali, di stipulare piu' contratti di assicurazione
(sanitaria, sulla vita, RC auto, ecc.) corrispondendo il premio
tramite la delegazione convenzionale di pagamento. In tale ipotesi,
devono essere prodotte, comunque, separate istanze di delegazione
convenzionale, ciascuna per ogni contratto, in quanto, anche se tutti
i contratti sono stati stipulati con una stessa compagnia di
assicurazione, si tratta di differenti rapporti giuridici che, tra
l'altro, solo in via occasionale avranno la medesima durata.
Dal punto di vista procedimentale, quindi, vanno prodotte separate
istanze di delegazione convenzionale per ogni contratto di
assicurazione, le quali devono essere considerate in modo distinto
pure relativamente all'applicazione degli oneri amministrativi
conseguenti. In ipotesi del tutto eccezionali, solamente qualora sia
stato adeguatamente documentato che i contratti di assicurazione sono
tra loro strettamente interconnessi e praticamente indivisibili,
potra' essere valutata discrezionalmente dall'Amministrazione - su
richiesta dell'istituto delegatario che, a tal fine, li considerera'
come un solo contratto - la possibilita' di considerare gli stessi in
modo unitario, anche ai fini della determinazione degli oneri
amministrativi, non comportando un'apprezzabile incidenza sugli
ordinari costi di procedimento sopportati. Sul punto, e' il caso di
specificare che un contratto concernente il c.d. "pacchetto
assicurativo", volto ad assicurare piu' rischi congiuntamente (ad
esempio, RC auto e garanzie accessorie), va ordinariamente trattato
come un unico contratto, sempreche' considerato unitariamente anche
dalla compagnia di assicurazione.
6. CONTRATTO RC AUTO
Per quanto attiene ai contratti RC auto, per i quali con la
presente circolare si e' espressamente ritenuto ammissibile, in linea
di principio, il pagamento del relativo premio mediante la
delegazione convenzionale, occorre svolgere qualche considerazione
specifica, sia in relazione allo stesso contratto sia, soprattutto,
in ordine alle procedure per avvalersi della delegazione.
Sotto il primo profilo, si rammenta che per tali contratti di
assicurazione non e' piu' prevista la clausola di rinnovo tacito, per
cui gli stessi esauriscono sostanzialmente i loro effetti alla
scadenza, salvo la vigenza dell'estensione del beneficio della
copertura per i quindici giorni successivi (art. 1901, secondo comma,
c.c., e circolare 14 febbraio 2013 del Ministero dell'Interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza). In pratica, il rinnovo deve
essere sempre esplicito con l'effetto, dunque, di procedere alla
stipula di una nuova polizza.
Con specifico riguardo alle Amministrazioni che si avvalgono del
sistema NoiPA, si puntualizza che le procedure per utilizzare la
delegazione convenzionale per il pagamento del premio
dell'assicurazione RC auto saranno rese disponibili secondo modalita'
dedicate completamente dematerializzate, sulla base di un calendario
e di procedure operative che saranno definite e comunicate a cura del
DAG-DSII.
Nel precisare che non appena saranno operative le nuove procedure
ne verra' diramata tempestiva notizia, si appalesa opportuno fornirne
sin d'ora un'anticipazione.
Le convenzioni con le singole compagnie di assicurazione
interessate o con gli intermediari abilitati saranno centralizzate e
la stipula sara' curata direttamente dal DAG-DSII, avvalendosi anche
dello schema dell'unita convenzione-tipo (Allegato D). Ovviamente, la
convenzione regolera' i soli aspetti generali, rientrando nella
libera autonomia delle parti, assicurato-dipendente e societa' di
assicurazione, definire i concreti contenuti contrattuali della
polizza assicurativa, sulla base di elementi fattuali (tipo veicolo,
chilometraggio mediamente percorso, ecc.). Ad ogni modo, il pagamento
del premio contrattualmente convenuto avverra' attraverso una
trattenuta stipendiale di dodici rate necessariamente di pari
importo. Nella convenzione, oltre alle clausole generali gia' supra
illustrate, dovra' essere previsto che la copertura assicurativa, in
deroga alle previsioni dell'art. 1901, primo comma, c.c., decorre
dalla data indicata dal contratto e non dal primo pagamento. Infatti,
stante i tempi tecnici per l'attivazione della delegazione
convenzionale di pagamento, la trattenuta sullo stipendio della prima
rata da versare a favore della compagnia di assicurazione potra'
essere effettuata non prima di un mese.
L'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento avverra'
tramite una procedura informatica dedicata.
La prima trattenuta, a seconda del momento dell'attivazione della
delegazione convenzionale di pagamento, sara' operata il mese
successivo o, al piu' tardi, il secondo mese successivo.
Naturalmente, la compagnia di assicurazione avra', in via telematica,
notizia dell'avvenuta attivazione della delegazione convenzionale di
pagamento relativamente al contratto sottoscritto, con il riferimento
del numero di polizza e la specificazione dell'avvenuta 'messa in
quota' delle somme trattenute al dipendente. E' d'obbligo ricordare
che la trattenuta sara' effettuata, sino alla scadenza, fintantoche'
la partita stipendiale del dipendente risultera' gestita dal sistema
NoiPA e, quindi, anche nel caso il medesimo dipendente dovesse
cambiare, nel frattempo, amministrazione.
Quanto alla misura degli oneri amministrativi dovuti dal
delegatario, ferma restando quella gia' prevista per le trattenute
mensili degli altri contratti di assicurazione, l'onere inerente alla
ricezione delle istanze e all'istruttoria, stante la semplicita' di
tale fase, anche in ragione alle specifiche modalita'
dematerializzate di attivazione della delegazione convenzionale, e'
stato determinato in misura opportunamente ridotta.
7. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Il contratto di finanziamento e' una forma di concessione di
credito a un consumatore, cioe' a una persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta.
Piu' precisamente si sostanzia nella concessione di un prestito da
parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo
di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia-TUB. Il prestito e' spesso collegato all'acquisto di un
bene o di un servizio da parte del consumatore, ma puo' anche essere
utilizzato per soddisfare esigenze svincolate da simili acquisti. Il
contratto di finanziamento puo' essere concluso dal soggetto
finanziatore anche avvalendosi di un intermediario del credito.
In concreto, per quanto riguarda gli aspetti qui d'interesse,
essendo il finanziamento tendenzialmente destinato a soddisfare
esigenze generiche di liquidita', di regola non avra' rilievo alcuno
la ricerca dei motivi per cui e' stato stipulato il relativo
contratto, salvo che il delegante non intenda avvalersi della
possibilita' di oltrepassare, nel caso di concorso con la cessione
del quinto dello stipendio, la quota del venti per cento al netto
delle ritenute di legge prevista ordinariamente per la delegazione
convenzionale di pagamento, fermi restando gli altri limiti legali.
In quest'ultima evenienza, per tutelare il dipendente da un eccessivo
indebitamento, l'Amministrazione dovra' valutare con molto rigore le
richieste pervenute - che l'interessato avra' cura di giustificare e
documentare convenientemente - escludendo quelle fondate su motivi
non ritenuti meritevoli di tutela. Senza alcuna pretesa di
esaustivita' e solamente a carattere orientativo, si ritiene non
possano trovare accoglimento le istanze di delegazione convenzionale
per contratti di finanziamento volte a superare il predetto limite
del venti per cento dello stipendio netto, laddove attengano
all'acquisto di beni di largo consumo o voluttuari, a spese per le
vacanze, a esborsi per giochi e pronostici in genere, mentre appaiono
meritevoli di positiva considerazione le richieste volte a sostenere
spese, afferenti anche ai propri familiari, per gli studi
universitari, per i viaggi legati ad esigenze di salute, per il
reintegro di perdite patrimoniali impreviste ed imprevedibili
(incidenti domestici, calamita' naturali, ecc.).
In ogni caso, l'Amministrazione, per le delegazioni convenzionali
di pagamento inerenti a finanziamenti, dovra' sempre verificare che
l'istituto o la societa' esercente il credito sia regolarmente
iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106
del TUB e, nel contempo, valutare una serie di elementi, anche
nell'interesse e per la tutela del proprio dipendente, quali, ad
esempio, la durata del prestito e il tasso di interesse.
In proposito, fatte salve le fattispecie afferenti ai mutui
stipulati per il pagamento del prezzo dell'alloggio, giusta
previsioni degli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950, la
durata massima assentibile per il contratto di finanziamento e' di
dieci anni.
Per completezza, tra gli elementi da considerare da parte
dell'Amministrazione, va annoverata anche l'esistenza di una garanzia
per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei
rischi indicati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del
dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio
del dipendente, per qualunque causa). Al riguardo, si chiarisce che
la richiesta di una simile garanzia assicurativa - peraltro
obbligatoria per l'ipotesi della cessione del quinto dello stipendio
- trova fondamento nell'esigenza di tutelare il debitore, o i suoi
aventi causa, dal rischio derivante dal verificarsi di eventi
sfavorevoli. Pur tuttavia, si reputa che, qualora entrambe le parti
contraenti - istituto mutuante e dipendente - mostrino espressamente
di essere consapevoli delle conseguenze giuridiche sul contratto di
finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati
dall'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950, mediante apposita declaratoria,
l'accettazione della istanza di delegazione convenzionale possa
essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa.
Sotto questo profilo, dunque, la presenza di una garanzia
assicurativa non assurge a condizione strettamente obbligatoria o
indefettibile per assentire la richiesta di delegazione convenzionale
di pagamento, sempreche', ovviamente, la convenzione stipulata non
contenga una diversa e specifica previsione in merito.
Infine, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di
rimborso del finanziamento - fermi restando il termine massimo di
dieci anni e le particolarita' di cui agli articoli 58 e seguenti del
D.P.R. n. 180/1950 inerenti al pagamento del prezzo dell'alloggio -
non puo' eccedere, di norma, il rimanente periodo del contratto di
lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque e per tutto
il personale, il previsto momento di conseguimento del diritto al
trattamento di quiescenza.
8. CONTRIBUTI A FAVORE DI ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI
Le persone, anche giuridiche, possono donare somme a favore di
ONLUS e di altre organizzazioni ritenute meritevoli dall'ordinamento
per la loro rilevanza sociale e le finalita' mutualistiche
perseguite, in quanto esplicano senza scopo di lucro la loro
attivita', sostanzialmente, nei seguenti settori: a) assistenza
sociale, sanitaria e socio-sanitaria; b) beneficienza; c) istruzione
e formazione; d) sport dilettantistico; e) tutela, promozione e
valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico; f) tutela
e valorizzazione della natura e dell'ambiente; g) promozione della
cultura e dell'arte; h) tutela dei diritti civili; i) ricerca
scientifica di particolare interesse sociale.
Per le ONLUS, in particolare, la disciplina tributaria, stante la
loro rilevanza sociale, prevede numerose agevolazioni fiscali (in
particolare, art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460)
e contempla, altresi', per i contribuenti che effettuano versamenti
volontari a favore delle stesse la possibilita', secondo determinate
modalita', di considerare le somme versate in detrazione dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche-IRPEF o in deduzione dalla relativa
base imponibile, giusta previsioni, rispettivamente, dell'art. 15 e
dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Simile possibilita'
di detrazione o deduzione e', inoltre, ammessa per altri enti e
soggetti le cui finalita' sono state ritenute meritevoli di
promozione, tra i quali si enumerano, in modo non esaustivo, le
organizzazioni non governative-ONG, varie confessioni religiose, le
universita' e le fondazioni universitarie, gli enti di ricerca
pubblici, le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute e
senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attivita' di rilevante
valore culturale e artistico, gli istituti scolastici di ogni ordine
e grado, eccetera.
Argomentazioni analoghe possono essere svolte - in disparte dalla
detraibilita' o dalla deducibilita' fiscale, non sempre previste -
per i contributi, associativi o volontari, a favore di enti
mutualistici (ad esempio, casse mutue, casse sovvenzioni, ecc.)
connotati dalla dichiarata ispirazione al principio dell'aiuto
reciproco tra gli associati e dall'assenza di fini di lucro. E'
appena il caso di soggiungere che in nessun caso tra gli enti
mutualistici possono essere comprese le societa' commerciali.
Quanto alla durata della delegazione convenzionale per i contributi
in discorso, si espone come, per ragioni tecniche, la stessa non
possa essere inferiore a un anno, mentre la durata massima, in
conformita' alle previsioni valevoli per i contratti di
finanziamento, non potra' superare i dieci anni. Nel rispetto dei
suddetti termini, la delegazione convenzionale a favore di ONLUS ed
enti mutualistici e' sempre revocabile da parte del dipendente, a
mezzo semplice istanza libera, senza che cio' possa comportare alcuna
responsabilita' in capo all'Amministrazione. Va da se' che la revoca
non potra' essere retroattiva e sara' resa operativa nell'ambito dei
tempi tecnici occorrenti per l'aggiornamento della partita
stipendiale.
Va precisato, altresi', che la misura del contributo e' fissa e non
puo' risultare inferiore, per evidenti ragioni pratiche, a cinque
euro mensili. La variazione della trattenuta, in aumento o in
diminuzione, implica, quindi, la presentazione di una nuova istanza
di delegazione di pagamento, la cui istruttoria comportera' il
pagamento ex novo, da parte dell'ente delegatario, dei previsti oneri
amministrativi una tantum.
Cio' precisato, per quanto d'interesse, le ONLUS e i predetti enti
mutualistici possono, al fine di poter attivare la possibilita' di
ottenere delle erogazioni liberali o dei contributi attraverso le
delegazioni convenzionali di pagamento, stipulare delle convenzioni
volte a regolamentare detto meccanismo. Nel caso di convenzioni
stipulate a livello centralizzato dal DAG-DSII, le stesse sono
operative per tutti i dipendenti annoverati in NoiPA. E' appena il
caso di sottolineare che la convenzione puo' essere stipulata solo
allorche' l'ente beneficiario rientri tra quelli per i quali e'
possibile fruire delle detrazione o delle deduzioni fiscali, secondo
la disciplina tributaria sopra ricordata, ovvero l'ente beneficiario
sia qualificabile, in base alla normativa vigente, come mutualistico.
Dal canto suo, il dipendente pubblico che intende elargire un
contributo a tali organizzazioni, avvalendosi della delegazione
convenzionale di pagamento, deve preventivamente verificare che
esista una convenzione vigente stipulata dall'ente beneficiario.
La convenzione, nel caso l'ente beneficiario rientri tra quelli
previsti dalla normativa tributaria, terra' conto delle implicazioni
fiscali delle trattenute operate a detto titolo, per cui il sistema
NoiPA provvedera' direttamente a calcolare e a considerare nella
liquidazione degli emolumenti la misura delle detrazioni e deduzioni
spettanti (utili indicazioni in tal senso, sono state fornite
dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 441/E del 17
novembre 2008).
Quanto alla misura degli oneri amministrativi in merito ai
versamenti in discorso occorre formulare qualche considerazione
aggiuntiva, soprattutto in ragione del particolare riconoscimento che
la normativa riserva a tali soggetti. Infatti, la delegazione
convenzionale di pagamento a favore di ONLUS ed enti mutualistici si
rivela funzionale a concorrere al perseguimento di scopi ritenuti di
interesse generale, valutati come meritevoli dall'ordinamento e dei
quali ne e' favorito il conseguimento. Tale semplice osservazione
produce l'effetto di circoscrivere e temperare l'applicazione del
principio del ristoro degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, tra
l'altro, stante la maggiore semplicita' del procedimento, gia'
estremamente contenuti. Siffatte ragioni, dunque, legittimano la
fissazione di onere minimo da porre a carico del delegatario.
9. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE - ASPETTI GENERALI
Le istanze di delegazione di pagamento - redatte avvalendosi dei
facsimili uniti alla presente circolare per l'ipotesi,
rispettivamente, di finanziamento (Allegato E), di assicurazione
(Allegato F) e di versamento ad una ONLUS (Allegato G) - vanno
presentate, dal delegatario o direttamente a cura del delegante,
all'Amministrazione del medesimo delegante.
L'Amministrazione, dal canto suo, deve provvedere a verificare
l'esistenza dei prescritti requisiti generali nonche' il rispetto
delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con il
delegatario.
In sintesi e per grandi linee, sono enucleabili i seguenti passaggi
procedimentali:
1) il dipendente pubblico presenta, a seconda dei casi, l'istanza
direttamente all'Amministrazione di appartenenza o all'ufficio
pagatore dello stipendio, ovvero delega alla presentazione l'ente
delegatario;
2) l'ufficio ricevente controlla la correttezza dell'istanza.
Qualora dovessero emergere irregolarita' sanabili, l'ufficio mantiene
in sospeso l'istanza e comunica la circostanza sia al dipendente sia
al delegatario, affinche' possano provvedere all'eventuale sanatoria.
In caso sia riscontrata la mancanza dei presupposti o siano trascorsi
sei mesi dalla predetta comunicazione senza che le irregolarita'
siano state sanate, l'ufficio rigetta l'istanza, dandone notizia al
delegante e al delegatario. Invece, in presenza di un'istanza
regolare, la accetta e la processa, informandone il delegatario;
3) l'ufficio pagatore rilascia al delegatario il modello B-1 (di
cui alla circolare 3 giugno 2005, n. 21/RGS, modificato dalla
circolare 13 marzo 2006, n. 13/RGS), contenente la cosiddetta futura
'messa in quota' e provvede, al piu' tardi entro il secondo mese
successivo, ad operare le pertinenti trattenute stipendiali. Per i
contratti di finanziamento, le trattenute potranno avere corso solo
dopo l'intervenuta comunicazione da parte dell'istituto delegatario
della somministrazione del finanziamento.
Si precisa che per competente ufficio ordinatore del pagamento
dello stipendio sono da intendersi, a seconda delle circostanze:
- la pertinente RTS (giusta decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale,
serie generale, n. 48 del 28 febbraio 2011), per gli uffici
periferici delle Amministrazioni statali di cui gestiscono le partite
stipendiali;
- l'ufficio del personale dell'Amministrazione centrale,
relativamente alle partite stipendiali dei dipendenti dalla stessa
gestite (per il MEF, tale ufficio, incardinato nell'ambito del DAG,
e' la Direzione del Personale);
- la competente unita' organizzativa del Ministero dell'Interno,
Dipartimento di Pubblica Sicurezza (questura, scuola, ecc.), per il
personale periferico della Polizia di Stato, con riguardo alle
partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA dall'anno 2015.
10. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
Per fruire dell'istituto della delegazione convenzionale, il
dipendente dovra' aver chiesto ad un istituto esercente il credito o
comunque ad un intermediario abilitato di poter ottenere un
finanziamento da rimborsare a mezzo trattenuta sulle proprie
competenze stipendiali, mentre l'istituto mutuante valutera', secondo
le proprie regole, siffatta richiesta, anche in relazione alla
documentazione prodotta (per quanto attiene ai possibili riflessi
sull'Amministrazione, sicuramente dovra' essere rilasciata
l'attestazione sulla posizione giuridica del dipendente, secondo la
modulistica appropriata).
Determinatosi in senso favorevole, l'istituto mutuante ricevera' il
modello E debitamente compilato, ma non sottoscritto, dal dipendente
richiedente il finanziamento e, dal canto suo, provvedera' a stilare
e sottoscrivere la sezione del modello stesso riservata all'istituto
delegatario. Successivamente, il modello E va inoltrato
all'Amministrazione competente a cura del delegante o del
delegatario.
Nell'ipotesi la presentazione sia curata dall'istituto delegatario,
il modello deve contenere la firma del delegante debitamente
autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una
fotocopia di un suo documento d'identita' in corso di validita',
sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale
e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui
costituisce allegato (ad esempio, potrebbe essere utilmente riportata
in diagonale una dicitura del tipo "Copia inerente a richiesta di
finanziamento presso societa' ALFA S.p.a. - Citta', data" dopo la
quale apporre la firma). Infatti, stante il contenuto dell'istanza,
e' applicabile la disciplina recata dall'art. 21, comma 1, e
dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo
cui le istanze prodotte alla Pubblica Amministrazione sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, che
procede all'autentica della sottoscrizione, ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
valido documento di identita' del sottoscrittore.
Di contro, la presentazione diretta da parte del delegante non
richiede necessariamente la produzione di una copia del documento
d'identita' e la sottoscrizione puo' essere apposta all'atto della
presentazione, in modo da consentire l'immediata autenticazione della
firma da parte del funzionario dell'Amministrazione accettante.
Pervenuta l'istanza di delegazione, l'Amministrazione di
appartenenza del dipendente, come accennato, procedera' agli
adempimenti di propria competenza, quali, in via esemplificativa, la
verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il
rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere,
l'osservanza dei limiti di coesistenza e consistenza della somma
oggetto di delegazione con la situazione stipendiale del dipendente.
In particolare, dovranno essere verificati i seguenti elementi:
- il tasso effettivo globale medio-TEG (talora indicato,
impropriamente, anche TEGM) praticato dall'istituto finanziario non
deve superare il tasso medio indicato nel decreto - adottato ogni
trimestre, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.
108, dal MEF - recante la rilevazione dei tassi di interesse
effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Si ricorda che
il tasso, oltre il quale si configura l'usura, non puo' essere mai
superiore a otto punti percentuali del TEG di riferimento e si
determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG
aumentato di un quarto;
- la quota oggetto della delegazione non puo' eccedere il venti
per cento dello stipendio netto, salvo ipotesi del tutto eccezionali,
debitamente motivate e documentate, da autorizzare espressamente
dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente;
- il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di
altre delegazioni di pagamento non puo', in ogni modo, comportare una
riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e
previdenziali, superiore alla meta';
- l'esistenza di una garanzia per la restituzione del
finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'art. 32
del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il
debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa),
ferma restando la possibilita' che la convenzione escluda
l'obbligatorieta' di tale garanzia ed entrambe le parti contraenti
mostrino espressamente di essere consapevoli delle conseguenze sul
contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli
eventi indicati dall'anzidetto art. 32.
Qualora durante l'esame dell'istanza dovessero emergere delle
irregolarita' o delle carenze ritenute sanabili, l'Amministrazione
provvedera' ordinariamente, per palesi ragioni di economicita'
procedimentale, a formulare solo in via telematica la richiesta delle
necessarie integrazioni all'indirizzo di posta elettronica indicato
dal dipendente nell'istanza di delegazione convenzionale.
Parimenti per posta elettronica, verra' data notizia al dipendente
circa l'eventuale determinazione negativa in merito all'istanza
avanzata.
Con l'occasione, si richiama l'attenzione sull'importanza
dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica del dipendente
nell'istanza di delegazione convenzionale, non essendo tenuta
l'Amministrazione ad utilizzare, salvo casi eccezionali, altri
strumenti per richiedere la regolarizzazione delle istanze o per
comunicare il risultato dell'istruttoria.
Una volta, poi, scontato il controllo con esito positivo,
l'Amministrazione apporra' sullo stesso modello E un'attestazione per
esplicitare la determinazione assunta in ordine alla richiesta di
delegazione di pagamento, trasmettendo, per ragioni di celerita',
l'originale del modello all'ufficio ordinatore dello stipendio e una
copia conforme del medesimo modello all'istituto delegatario.
Tuttavia, l'inizio effettivo della trattenuta sullo stipendio non
potra' che essere successivo, per evidenti ragioni di tutela del
dipendente, alla notizia dell'avvenuta somministrazione del
finanziamento, da inoltrare anche con semplici evidenze informatiche
(ad esempio, una comunicazione per posta elettronica, recante in
allegato copia in formato digitalizzato dell'assegno circolare
disposto a favore del dipendente ovvero del bonifico in cui e'
evidenziato l'avvenuto buon fine con la specifica 'Eseguito' o
similare). E' in facolta', ovviamente, dello stesso dipendente
mutuatario rendere un'esplicita dichiarazione sull'avvenuto accredito
a suo favore della somma mutuata.
In questa fase, solamente qualora dall'istituto mutuante emergesse
la necessita' di avere una garanzia circa l'assenza di impedimenti
alla messa in quota sullo stipendio della trattenuta per il rimborso
del finanziamento - necessita' che chiaramente puo' essere
manifestata anche attraverso lo stesso dipendente - l'ufficio
ordinatore dello stipendio, sulla scorta della determinazione assunta
dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente, provvedera' a
rilasciare il modello B-1, attestando in tal modo l'avvenuto positivo
perfezionamento del procedimento istruttorio finalizzato all'avvio
della trattenuta stipendiale. Si sottolinea che siffatta
attestazione, resa con il modello B-1, non fa scattare, comunque, la
trattenuta stipendiale, almeno fintantoche' l'istituto delegatario o
il dipendente delegante non comunicano - entro un termine
ragionevole, che puo' essere individuato in non oltre sessanta giorni
- l'avvenuta erogazione del finanziamento sottostante alla
delegazione convenzionale.
Pervenuta la comunicazione della somministrazione del
finanziamento, l'ufficio ordinatore dello stipendio, al piu' tardi
entro il secondo mese successivo, dara' concreto corso alle
trattenute stipendiali.
Diversamente, trascorso l'indicato periodo di sessanta giorni senza
che sia giunta l'anzidetta comunicazione, il modello B-1 gia'
rilasciato e' privo di effetti.
Per quanto riguarda il rinnovo di un finanziamento gia' in atto -
assentibile soltanto dopo la dimostrazione dell'estinzione del
finanziamento preesistente - il procedimento relativo non si discosta
significativamente da quello sopra tracciato.
La differenza di maggiore rilievo attiene alla necessaria
dimostrazione dell'estinzione del precedente finanziamento che dovra'
essere fornita contestualmente all'avvenuta comunicazione della
somministrazione del nuovo finanziamento. L'estinzione puo' essere
dimostrata, poi, con modalita' del tutto analoghe a quelle descritte
per la somministrazione del finanziamento 'nuovo' (va preferibilmente
prodotta una comunicazione per posta elettronica recante in allegato
copia in formato digitalizzato del piano relativo al conto estintivo
e del tempestivo bonifico finale disposto a saldo e andato a buon
fine). Non si tralascia di rammentare che l'esame della
documentazione inerente all'avvenuta estinzione implica pure la
verifica circa il rispetto della scadenza del pagamento in relazione
al conto estintivo.
Rientra, poi, nelle valutazioni di carattere istruttorio
dell'Amministrazione chiedere, nel caso di dubbi o perplessita' sulla
documentazione pervenuta in copia, l'esibizione dell'atto originale o
di una copia conforme.
11. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Per le delegazioni di pagamento discendenti da una polizza
assicurativa, ferma restando la necessita' dell'esistenza dei
requisiti generali e del rispetto della convenzione sottostante,
l'esame da condurre, confrontato con quello concernente le
delegazioni per i contratti di finanziamento, e' piu' circoscritto,
essendo la verifica, fondamentalmente, volta ad accertare:
- l'oggetto del contratto che, come gia' esplicitato, deve
riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali
ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa
dell'assicurazione generale obbligatoria, l'assicurazione sui danni,
anche a terzi, inerenti alla casa di abitazione (per l'assicurazione
RC auto si rinvia all'apposito paragrafo);
- il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati
dal D.P.R. n. 180/1950.
Per il resto, la trattazione delle istanze di delegazione seguira'
il procedimento illustrato relativamente a quelle relative ai
contratti di finanziamento.
E' d'obbligo, comunque, fornire qualche maggiore specificazione.
In primo luogo, non va trascurato che, a norma dell'art. 1901 c.c.,
il contratto di assicurazione, senza pagamento del premio, resta
sospeso, per cui, ancorche' esistente ed efficace, il rischio non e'
coperto. Il pagamento del premio e' un vero e proprio obbligo per
l'assicurato, essendo la copertura del rischio in funzione del
predetto pagamento. E', pero', in facolta' della compagnia garantire
la copertura assicurativa anche prima del pagamento, ad esempio, gia'
dal momento della sottoscrizione del contratto
Cio' precisato, e' di tutta evidenza come l'avvenuta certezza,
tanto per la societa' di assicurazione quanto per il
dipendente-assicurato, dell'effettivita' della trattenuta stipendiale
volta al pagamento del premio sia di centrale importanza,
conseguendo, dalla stessa, in assenza di una diversa clausola piu'
favorevole all'assicurato, l'operativita' della copertura del
rischio.
Pertanto, si raccomanda agli uffici ordinatori dello stipendio di
procedere con ogni consentita priorita' all'effettuazione della prima
trattenuta stipendiale afferente al premio assicurativo, onde rendere
operativa ed effettiva la copertura del rischio assicurato.
Quanto alle modalita' di presentazione dell'istanza di delegazione
convenzionale e, soprattutto, alle specifiche fornite circa
l'autenticazione della firma del dipendente, valgono,
sostanzialmente, le indicazioni illustrate a proposito dei contratti
di finanziamento. Cosi', nell'ipotesi in cui la presentazione
dell'istanza sia curata direttamente dall'istituto delegatario, il
modello F deve contenere la firma del delegante debitamente
autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una copia
fotostatica di un suo documento d'identita' in corso di validita',
sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale
e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui
costituisce allegato, del tipo "Copia inerente a polizza assicurativa
con societa' BETA S.p.a. - Citta', data".
Diversamente, nel caso di presentazione diretta dell'istanza da
parte del dipendente, come illustrato, non e' richiesta la produzione
di una copia del documento d'identita', in quanto la sottoscrizione
puo' essere apposta all'atto della presentazione dell'istanza stessa,
in modo da consentire l'immediata autenticazione della firma a cura
del funzionario dell'Amministrazione ricevente.
12. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRATTI RC AUTO
Come anticipato, per l'assicurazione RC auto, segnatamente alle
partite stipendiali gestite tramite il sistema NoiPA, le istanze di
delegazione convenzionale di pagamento saranno trattate con modalita'
informatiche.
Tale procedura sara' rilasciata e resa operativa dal DAG-DSII a
completamento delle attivita' di analisi necessarie all'attivazione
della stessa.
Maggiori indicazioni tecniche in materia saranno diramate e
aggiornate da parte del DAG-DSII, anche attraverso il portale NoiPA.
13. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRIBUTI A FAVORE DI ONLUS ED
ENTI MUTUALISTICI
Per le istanze di delegazione convenzionale di pagamento inerenti a
contributi destinati a favore delle ONLUS e di enti mutualistici,
ferma restando la necessita' dell'esistenza dei requisiti generali e
del rispetto della convenzione sottostante, l'esame da condurre,
posto a raffronto con quelli concernenti le delegazioni per i
contratti di finanziamento o per le polizze assicurative, e'
decisamente piu' limitato. In concreto, la verifica da svolgere e'
diretta ad accertare i seguenti aspetti:
- il contributo deve connotarsi per essere una erogazione
liberale o un semplice donativo ovvero, soprattutto per quanto
attiene agli enti mutualistici, dal rappresentare la quota
associativa;
- l'importo non puo' essere inferiore a cinque euro mensili,
mentre la durata della trattenuta deve essere compresa tra dodici e
centoventi mensilita';
- il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati
dal D.P.R. n. 180/1950.
Per il resto, la trattazione delle istanze di delegazione seguira'
il procedimento illustrato relativamente a quelle relative ai
contratti di finanziamento e ai contratti di assicurazione.
Si ricorda, ad ogni buon fine, che circa le modalita' di
presentazione dell'istanza di delegazione convenzionale e,
soprattutto, alle specifiche fornite sull'autenticazione della firma
del dipendente, valgono le indicazioni gia' illustrate a proposito
dei contratti di finanziamento e dei contratti di assicurazione.
Cosi', nell'ipotesi in cui la presentazione dell'istanza sia curata
direttamente dall'ente delegatario, il modello G deve contenere la
firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa,
deve recare in allegato una copia fotostatica di un suo documento
d'identita' in corso di validita', sulla quale deve essere stata
apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la
data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato, del tipo
"Copia inerente a contribuzioni a favore della ONLUS GAMMA - Citta',
data".
Invece, come gia' illustrato, nel caso di presentazione diretta
dell'istanza da parte del dipendente non e' richiesta la produzione
di una copia del documento d'identita', essendo la sottoscrizione
direttamente autenticata da parte del funzionario
dell'Amministrazione all'atto della presentazione dell'istanza.
14. ULTERIORI FATTISPECIE
Illustrato quanto sopra sulle delegazioni convenzionali di
pagamento, e' d'obbligo fornire qualche indicazione soprattutto in
ordine all'esistenza di altre forme di trattenute sugli emolumenti
dei dipendenti, gia' operate dalle Amministrazioni la cui gestione
delle partite stipendiali e' confluita in un secondo momento nel
sistema NoiPA o ne e' prevista la prossima confluenza.
In proposito, va evidenziato che non rientrano nelle fattispecie
trattate le trattenute operate a favore della stessa Amministrazione
a fronte di somme dovute dal dipendente a qualsiasi titolo, essendo,
peraltro, al di fuori dello schema della delegazione. In una siffatta
circostanza, infatti, e' del tutto evidente che e' l'Amministrazione
ad avere un precipuo interesse ad operare la trattenuta stipendiale,
per cui - anche se dovesse trattarsi di somme che l'Amministrazione
deve in un secondo momento riversare a terzi per servizi fruiti, in
ultima istanza, dal dipendente (ad esempio, servizi aziendali, quali
mense e asili, spese di trasporto, ecc.) - la trattenuta e'
certamente legittima e non e' configurabile alcun onere
amministrativo.
15. CONTROLLI SULLE DELEGAZIONI CONVENZIONALI
Come esposto, il primo controllo sulle istanze di delegazione
convenzionale di pagamento e' operato dall'Amministrazione competente
a ricevere e processare le stesse.
Resta, comunque, in capo alle Amministrazioni che hanno stipulato
le convenzioni a monte della delegazione convenzionale l'obbligo di
effettuare, in particolare, la verifica sul rispetto del tasso soglia
e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di
finanziamento, da svolgere con cadenza trimestrale. Relativamente
alle convenzioni centralizzate, invece, sara' il DAG-DSII, in quanto
soggetto che ha provveduto alla loro stipula, a svolgere alcuni
riscontri, tra i quali, in particolare, il periodico rispetto del
tasso soglia per i contratti di finanziamento.
Inoltre, anche gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie
espletano una serie di verifiche.
In particolare, in relazione alle partite stipendiali gestite
tramite il sistema NoiPA e stante il ruolo attivo assunto ormai dal
1° marzo 2011, le RTS svolgono a livello periferico un'attivita'
sulla gestione delle partite stipendiali e sui singoli contratti che,
sotto l'aspetto funzionale, e' complementare a quella curata a
livello centrale da parte del DAG-DSII.
Segnatamente a quest'ultimo aspetto, le RTS hanno l'incombenza di
verificare la completezza della documentazione ricevuta, anche al
fine di poter correttamente rilasciare il modello B-1 il quale, come
noto, e' finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota", cioe' la
garanzia da parte dell'Amministrazione di aver annotato il debito del
dipendente e, quindi, di aver 'prenotato' la misura della
corrispondente trattenuta sulla partita stipendiale.
Quanto ai controlli sulle delegazioni convenzionali perfezionate,
gli stessi attengono principalmente al rispetto della garanzia posta
a tutela del dipendente circa la percezione di almeno la meta' dello
stipendio netto.
Per quanto riguarda i versamenti di erogazioni liberali alle ONLUS,
il DAG-DSII dovra' procedere, con cadenza almeno annuale, ad appurare
se le predette ONLUS rientrino tra i soggetti che legittimano il
riconoscimento dei previsti benefici fiscali, in termini di
detrazioni o di deduzioni, in capo al donatore.
16. ONERI AMMINISTRATIVI DOVUTI DAI DELEGATARI
La misura degli oneri dovuti dagli istituti delegatari - seppure
con gli inevitabili margini di imprecisione legati a qualunque
procedimento di stima, che impone sempre una scelta ed un
bilanciamento tra le varie esigenze contrapposte (semplificazione,
onerosita' della rilevazione, snellimento delle procedure, tempi di
lavoro, convenienza di una forfetizzazione, ecc.) - sono stati
determinati sulla scorta di un'analisi condotta sugli effettivi costi
sopportati dall'Amministrazione nella gestione delle delegazioni
convenzionali di pagamento nell'ambito del procedimento di gestione
degli stipendi.
Tale circostanza implica che non sussistano dei concreti spazi per
poter determinare in modo 'libero' i predetti oneri amministrativi,
dovendo essere rapportati ai costi sostenuti dall'Amministrazione.
Consequenzialmente, ne deriva l'esigenza di una loro periodica
revisione, fissata con cadenza biennale, in ragione delle possibili
variazioni intervenute nel tempo degli anzidetti costi.
In proposito, precisato che le eventuali variazioni potrebbero
comportare in futuro, nell'ambito della revisione biennale periodica,
anche una riduzione degli oneri di cui trattasi (ad esempio, per la
diminuzione dei costi informatici, per l'ottimizzazione progressiva
delle procedure, ecc.), allo scopo di fornire garanzie agli operatori
economici dei settori interessati, in primis istituti finanziari e
societa' di assicurazione, appare necessario, per non creare
incertezze o, peggio, aleatorieta' nello sviluppo del rapporto
contrattuale tra dipendente e delegatario, fissare dei limiti
massimi, ancorati a parametri oggettivi, per il potenziale incremento
degli oneri amministrativi.
Cio' posto, si ritiene che ragionevolmente i prefati limiti possano
essere costituiti dalla variazione dell'indice nazionale dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice dei prezzi
al consumo FOI) rilevata con cadenza mensile dall'Istituto Centrate
di Statistica-ISTAT.
Pertanto, il DAG procedera' con cadenza biennale alla revisione, in
aumento o in diminuzione, della misura dei predetti oneri
amministrativi, tenuto conti degli effettivi costi procedimentali
sostenuti, e fissera', nel caso di un eventuale aumento, la nuova
misura degli oneri in modo da non superare il limite scaturente
dall'applicazione del ricordato indice dei prezzi al consumo FOI
sugli oneri gia' in atto.
All'attualita', sulla scorta delle analisi svolte, sono stati
determinati gli oneri amministrativi, esposti nella pertinente
tabella unita alla presente circolare (Allegato H), che gli istituti
delegatari sono tenuti a rifondere per ciascuna delegazione
convenzionale a far data dal 1° gennaio 2015, tanto in caso di
delegazioni di nuova attivazione, quanto per quelle gia' in essere.
Per completezza d'informazione, si rappresenta che la prefissata
misura degli oneri amministrativi e' comprensiva dei costi scaturenti
dalle istanze di delegazione convenzionale di pagamento processate
con esito negativo.
La prossima valutazione in merito sara' effettuata con riferimento
alla data del 31 dicembre 2016, al fine di poter aggiornare,
sempreche' ne dovessero ricorrere i presupposti, gli oneri
amministrativi in discorso con decorrenza 1° gennaio 2017, per tutte
delegazioni attive alla medesima data.
Va da se' che sino ad una nuova determinazione degli oneri
amministrativi dovuti, continueranno ad essere applicati gli importi
gia' vigenti.
17. MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
Il versamento degli oneri amministrativi dovuti, a seguito
dell'attivazione delle delegazioni convenzionali di pagamento, e'
effettuato direttamente dall'Amministrazione delegata, utilizzando le
somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate al
delegatario.
Nello specifico, tale versamento segue modalita' differenti a
seconda che, per un versante, le partite stipendiali siano gestite
tramite il sistema NoiPA e attengano ad Amministrazioni dello Stato
ovvero, per altro versante, pur gestite mediante il sistema NoiPA
riguardino enti pubblici oppure siano gestite tramite sistemi
diversi.
Nell'ipotesi in cui il dipendente amministrato dal sistema NoiPA
appartenga ad un'Amministrazione dello Stato il versamento e'
effettuato direttamente dal DAG-DSII, previa ritenzione della quota
degli oneri amministrativi relativi, da operare, attraverso il
medesimo sistema NoiPA, sulle somme trattenute al dipendente e
destinate ad essere accreditate al delegatario. Pertanto, una volta
operata la trattenuta sulle competenze mensili del dipendente, dalla
stessa devono essere scomputati gli oneri amministrativi, al fine di
poterne eseguire il riversamento al pertinente capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato con titolo di spesa da estinguere mediante
commutazione in documenti di entrata (art. 77, delle Istruzioni sul
Servizio di Tesoreria dello Stato-ISTS, approvate con decreto 29
maggio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 163, supplemento
ordinario n. 160 del 16 luglio 2007).
Nello specifico, il suddetto riversamento dovra' essere effettuato
contestualmente alla ritenzione degli oneri e dovra', a seconda dei
casi, affluire in uno dei seguenti capitoli del Capo X dell'entrata
del bilancio dello Stato:
- Capitolo 3378 - "Contributi dovuti per la riscossione e il
versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti
statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di
pagamento": a tale capitolo devono affluire, oltre gli oneri
amministrativi concernenti i contratti di finanziamento, anche quelli
riguardanti i contributi alle ONLUS;
- Capitolo 3374 - "Contributi rivenienti dall'attivita' di
riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi
previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere
mediante l'istituto della delegazione di pagamento": destinato ad
accogliere solamente gli oneri amministrativi rivenienti da contratti
di assicurazione di qualunque tipo.
Con modalita' telematiche, gli enti delegatari, per quanto attiene
ai dati di loro specifico interesse, riceveranno mensilmente un
prospetto con l'elencazione dei dipendenti ai quali e' stata operata
la trattenuta in esecuzione delle delegazioni convenzionali e,
conseguentemente, la commisurazione dei relativi oneri
amministrativi.
I riscontri e i controlli sui riversamenti sono effettuati dell'UCB
presso il MEF.
Per quanto inerisce, invece, alle rimanenti ipotesi - partite
stipendiali gestite dal sistema NoiPA per dipendenti di enti pubblici
ovvero relative a dipendenti dello Stato, ma concernenti
Amministrazioni che non si avvalgono del sistema NoiPA - le
Amministrazioni e gli enti interessati potranno versare gli oneri
amministrativi, a seconda degli assetti organizzativi interni e delle
eventuali prescrizioni dei propri regolamenti di amministrazione e
contabilita', a mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere
mediante commutazione in documenti di entrata (art. 77, ISTS). Per il
versamento con bonifico, le coordinate IBAN dei suddetti capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato sono disponibili e consultabili
all'indirizzo web
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Codici-IBA/ e,
comunque, possono essere acquisite presso la Banca d'Italia.
In siffatte circostanze, i riscontri e i controlli sui riversamenti
sono egualmente effettuati dell'UCB presso il MEF, anche sulla base
dei pertinenti dati forniti dal DAG-DSII.
18. CONTROLLI INERENTI AL VERSAMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
Sotto il fronte dei controlli successivi, come accennato, l'UCB
presso il MEF procedera' a verificare il tempestivo versamento e la
pertinente imputazione al bilancio dei predetti oneri, avvalendosi
anche del Sistema Informativo Entrate-SIE.
Il predetto controllo, stante l'elevata informatizzazione
dell'intero processo, dovrebbe risultare di agevole esecuzione,
almeno per quanto concerne le delegazioni convenzionali di pagamento
gestite tramite il sistema NoiPA e afferenti a dipendenti di
Amministrazioni dello Stato.
Per le rimanenti Amministrazioni dello Stato che si avvalgono di
sistemi diversi dal sistema NoiPA e per gli enti pubblici che
utilizzano il sistema NoiPA, provvedendo in via autonoma al
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, il controllo
espletato dall'UCB avra' un contenuto sostanzialmente equivalente. La
differenza piu' marcata discende dalle diverse modalita' di
versamento che potranno seguire dette Amministrazioni, avendo la
facolta', come gia' indicato, di versare gli oneri amministrativi a
mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere mediante
commutazione in documenti di entrata, per cui devono trasmettere
copia delle quietanze dei versamenti all'entrata del bilancio dello
Stato a valere sui richiamati capitoli 3378 e 3374.
In concreto, la documentazione inerente ai versamenti degli oneri
amministrativi dovra' essere trasmessa, di norma, per posta
elettronica certificata (previa digitalizzazione dei documenti in
formato non modificabile) ovvero anche con idonee evidenze contabili
informatiche. Solo in via del tutto eccezionale e contingente e' da
ritenersi consentita la spedizione a mezzo posta tradizionale.
Per l'esecuzione di siffatti controlli, l'UCB procedera',
ordinariamente, con cadenza trimestrale.
19. MODULISTICA
In ordine alla modulistica, con particolare riferimento al modello
E, al modello F e al modello G, si rappresenta, come non sussistano
aprioristiche preclusioni, per gli enti delegatari, alla
predisposizione di propri moduli prestampati, per ipotesi, allo scopo
di mostrare il marchio o il logotipo aziendali, di recare qualche
personalizzazione o informazione aggiuntiva (ad esempio: numero di
contratto, agente o gruppo promotore, ecc.) o, piu' semplicemente di
editare diversamente i campi relativi agli elementi e ai dati da
fornire. Vanno, ovviamente, salvaguardate la struttura e la totalita'
degli elementi e delle notizie richieste di cui ai facsimili dei
predetti modelli E, F e G allegati alla presente circolare.
In presenza di dette circostanze, comunque, affinche' le istanze di
delegazione convenzionale su modulistica prestampata predisposta
dall'ente delegatario possano essere processate in modo piu' agevole,
appare sommamente opportuno, anche per evitare inconvenienti
procedimentali, che un esemplare del modello "personalizzato" sia
allegato - previo necessario riscontro, per costituire un utile
specimen - alla convenzione stipulata. Le esigenze sottostanti al
riscontro e all'allegazione accennati non ricorrono, chiaramente, nel
caso di mera apposizione del marchio o del logotipo dell'ente
delegatario direttamente sul modello utilizzato, magari utilizzando
una semplice stampigliatura.
Con l'occasione, poi, si reputa sommamente opportuno dare sin d'ora
dei chiarimenti in merito alla modulistica da utilizzare per i
contratti di finanziamento, in ordine, soprattutto, ai rapporti tra
il modello di cui all'Allegato E (il quale facsimile riproduce,
fondamentalmente, il modello C introdotto con la circolare n. 1/RGS
del 2011) e i modelli allegati alla circolare n. 21/RGS del 2005,
alcuni modificati dalla circolare n. 13/RGS del 2006, identificati
anche come modelli A, A-1, B e B-1.
In via generale, si rimarca che i modelli A, A-1, B e B-1 sono
degli allegati alla ricordata circolare n. 21/RGS del 2005 la quale
non e' stata oggetto di interventi innovativi o modificativi di
natura sostanziale, specificatamente per quanto attiene alla cessione
del quinto dello stipendio. Non va trascurato, altresi', che la
modulistica appena menzionata riguarda, attualmente, solo in via
marginale le delegazioni convenzionali di pagamento, inerendo
principalmente alla cessione del quinto dello stipendio e alla
concessione del piccolo prestito.
Quanto osservato comporta, fatte salve le precisazioni susseguenti,
che la modulistica di cui alla circolare n. 21/RGS del 2005 e' da
ritenersi tuttora valida.
Cio' detto, pero', sembra chiaro come il modello E relativo alle
delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di
finanziamento compendia e unisce i modelli A e A-1, avendoli in
pratica sostituiti, seppure, si sottolinea, limitatamente alle
predette delegazioni convenzionali.
Di contro, per le cessioni del quinto dello stipendio e per il
piccolo prestito sono sempre utilizzabili gli anzidetti modelli A ed
A-1.
Invece, il modello B, che rappresenta essenzialmente
un'attestazione di servizio utile per la richiesta di finanziamento
(sia nel caso di cessione del quinto dello stipendio, sia di piccolo
prestito, sia di delegazione convenzionale di pagamento), e il
modello B-1, finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota" - cioe'
la garanzia da parte dell'Amministrazione di aver preso nota del
debito del dipendente e, quindi, di aver 'prenotato' la misura della
relativa trattenuta sulla partita stipendiale - sono, in ultima
analisi, documenti di natura istruttoria per l'istituto mutuante,
essendo funzionali a suffragare la richiesta di finanziamento
promossa dal dipendente, anche per quanto inerisce alla delegazione
convenzionale.
20. ASPETTI FISCALI
In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si
ricorda che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (art. 47 del
D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in
caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Per completezza, si rappresenta che, nel caso di richiesta di
registrazione, l'imposta di registro e' esclusivamente a carico della
parte richiedente (art. 39 e art. 57, comma 7, del D.P.R. n.
131/1986).
21. NOTAZIONI CONCLUSIVE
In chiusura, appare opportuno sottolineare alcuni aspetti di
rilievo.
In primo luogo, si ricorda che l'esistenza della convenzione e' un
presupposto indefettibile per l'esecuzione delle delegazioni
collegate, per cui il venir meno della stessa comporta
inevitabilmente per il delegatario l'impossibilita' di poter attivare
nuove delegazioni convenzionali di pagamento.
In secondo luogo, si sottolinea l'esigenza che tutte le
Amministrazioni che hanno proceduto a stipulare le convenzioni con
gli enti delegatari provvedano a trasmettere al DAG-DSII, a mezzo
posta certificata all'indirizzo dcsii.dag@pec.mef.gov.it, le
opportune informazioni in merito a tutte le variazioni riguardanti
gli elementi della convenzione, intervenute nel corso della sua
validita'. A tale riguardo, si evidenzia che negli schemi di
convenzione-tipo e' previsto a carico del delegatario l'obbligo di
inviare un'apposita comunicazione al DAG-DSII - all'indirizzo di
posta certificata poc'anzi indicato ovvero, in via alternativa, con
posta raccomandata - in relazione alle variazioni dei dati essenziali
concernenti il delegatario stesso (ad esempio, cambiamento della sede
o mutamento della denominazione sociale, avvenuta cessione del
credito, ecc.).
In terzo luogo, si espone che per quanto attiene ai profili
procedimentali delineati nella presente circolare, limitatamente alle
istruzioni tecniche e alla gestione del sistema NoiPA, sara' cura del
DAG-DSII, attraverso apposite comunicazioni divulgate anche per mezzo
del medesimo sistema NoiPA, dettagliarne gli aspetti operativi,
fornendo, nel corso del tempo, anche i relativi aggiornamenti.
E' appena il caso di precisare, poi, che le istruzioni qui fornite
comportano il superamento delle indicazioni diramate con le circolari
n. 1/RGS del 2011, n. 30/RGS del 2011 e n. 38/RGS del 2012.
Da ultimo, relativamente ad una serie di problematiche puntuali,
per una piu' immediata leggibilita', le soluzioni individuate sono
state raccolte in un apposito prospetto sinottico (Allegato I),
secondo il metodo delle 'domande e risposte' o c.d. FAQ (Frequently
Asked Questions) - riproponendo, talora, taluni dei chiarimenti
sviluppati in modo piu' diffuso nel testo della presente circolare -
mentre, con finalita' illustrative, e' pure unito uno schematico
diagramma di flusso sull'intero processo delle delegazioni
convenzionali di pagamento (Allegato L).
Roma, 15 gennaio 2015
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco