Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            ministri - Roma 
                            Alle Amministrazioni centrali dello Stato
                            - Loro sedi 
                            Al Consiglio di Stato - Roma 
                            Alla Corte dei Conti - Roma 
                            All'Avvocatura  generale  dello  Stato  -
                            Roma 
                            Agli Uffici centrali di  bilancio  presso
                            le Amministrazioni centrali - Loro sedi 
                            Alle Ragionerie territoriali dello  Stato
                            - Loro sedi 
                            All'Istituto nazionale  della  previdenza
                            sociale - Roma 
                            All'Agenzia delle entrate - Roma 
                            All'Agenzia delle dogane e dei Monopoli -
                            Roma 
                            Alle Amministrazioni e agli enti pubblici
                            che si avvalgono del sistema NoiPA - Loro
                            sedi 
                            e, per conoscenza: 
                            Alla Banca d'Italia - Roma 
                            Al Dipartimento del Tesoro - Sede 
                            Al Dipartimento delle finanze - Sede 
                            Al   Dipartimento    dell'Amministrazione
                            generale, del personale e dei  servizi  -
                            Sede 
 
PREMESSA 
  In merito all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento
operante per i dipendenti dello Stato  e  di  talune  amministrazioni
pubbliche, a carattere innovativo rispetto alle  preesistenti  prassi
amministrative, sono state diramate  dettagliate  istruzioni  con  le
circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011 e n.  30/RGS  del  20  ottobre
2011, mentre con la circolare n. 38/RGS del  21  dicembre  2012  sono
state fornite solo alcune semplici indicazioni integrative. 
  Sebbene da  allora  il  quadro  normativo  di  riferimento,  almeno
segnatamente alle delegazioni convenzionali  di  pagamento,  non  sia
stato interessato da significative modifiche, per cui le istruzioni a
regime contenute nelle predette circolari sono ancora sostanzialmente
attuali, la variazione di alcuni elementi di contesto  inerenti  alle
procedure   informatiche   utilizzate,   l'ampliamento,   anche    in
prospettiva, del novero della Amministrazioni che  si  avvalgono  del
sistema NoiPA, l'opportunita' di  operare  un  intevento  sistematico
sulle  anzidette  istruzioni,  essendo   ormai   superata   la   fase
transitoria ivi prevista, e,  soprattutto,  l'avvertita  esigenza  di
estendere  l'istituto  in  discorso  anche   ad   altre   fattispecie
costituiscono elementi che hanno indotto ad una rivisitazione e ad un
aggiornamento delle anzidette istruzioni. 
  Cio'  posto,  la  presente  circolare  si  prefigge  lo  scopo   di
riorganizzare  e  rivedere  le  istruzioni  precedentemente  fornite,
riunendole in un unico documento, nonche' di introdurre una serie  di
novita' quanto ai casi in cui e' riconosciuto praticabile  l'istituto
della delegazione. 
  Per quanto sinora detto, e' inevitabile  che  le  nuove  istruzioni
appresso illustrate, almeno in alcune parti,  ripercorrano,  talvolta
pure  abbastanza  fedelmente,  quanto  a  suo  tempo  descritto   nei
menzionati strumenti di prassi. 
  In ordine all'ambito  di  applicazione,  si  chiarisce  che,  salva
l'esistenza di previsioni normative peculiari, lo stesso  ricomprende
tutte le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono del sistema NoiPA
per la gestione  delle  partite  stipendiali  dei  propri  dipendenti
nonche' tutte le Amministrazioni dello Stato,  anche  quelle  che  si
avvalgono di altri sistemi.  Invece,  per  le  altre  Amministrazioni
pubbliche che utilizzano un diverso sistema gestionale delle  partite
stipendiali, le presenti istruzioni assumono essenzialmente il valore
di criteri di orientamento e guida. 
  E' d'obbligo esporre come la presente  circolare  e'  frutto  della
collaborazione,  nell'ambito  del  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze-MEF, con il Dipartimento dell'Amministrazione  Generale,  del
Personale e dei Servizi-DAG - principalmente  con  la  Direzione  dei
Sistemi Informativi e dell'Innovazione-DSII  -  il  quale  elabora  e
gestisce, per la quasi totalita' dei dipendenti  dello  Stato  e,  in
proiezione, di buona  parte  dei  dipendenti  pubblici,  le  relative
partite stipendiali, utilizzando il sistema  NoiPA  (sistema  che  ha
sostituito il Service Personale Tesoro-SPT). 
  Da ultimo, si rappresenta  che  le  correnti  indicazioni  sono  da
riferirsi, qualora non diversamente  specificato  in  modo  espresso,
esclusivamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, mentre si
sottolinea che non sono state introdotte innovazioni  in  materia  di
cessione del quinto dello stipendio e di piccolo prestito rispetto  a
quanto precedentemente disposto, in particolare, con le  circolari  3
giugno 2005, n. 21/RGS, e 13 marzo 2006, n. 13/RGS. 
1. ASPETTI GENERALI 
  Il  dipendente  pubblico  statale  -   ma   discorso   analogo   e'
teoricamente proponibile per qualunque dipendente, sia egli privato o
pubblico in generale - al ricorrere di determinati  presupposti  puo'
avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento,
a valere sulle  proprie  competenze  stipendiali,  per  corrispondere
delle somme dovute al proprio creditore. 
  Restando nel settore pubblico, in disparte da puntuali  fattispecie
aventi  una  propria   disciplina,   sinora   l'istituto   e'   stato
riconosciuto utilizzabile volontariamente per assolvere gli  obblighi
di pagamento assunti a seguito  della  stipula  di  un  contratto  di
assicurazione per la copertura di rischi attinenti, lato sensu,  alla
persona umana o di un contratto di finanziamento (piu'  propriamente,
contratto di mutuo). Tuttavia, stante la mutata sensibilita' sociale,
si e' dell'avviso che detto istituto possa essere  certamente  esteso
anche per il pagamento di polizze attinenti  all'assicurazione  della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei  natanti  (di  seguito,  piu'  semplicemente,  RC  auto)
nonche'  all'erogazione  volontaria  e  periodica  di  liberalita'  a
beneficio di determinati soggetti  -  tra  cui,  in  particolare,  le
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  -  destinatari  di  una
legislazione, anche fiscale, di favore ovvero, infine, al  versamento
di  somme  a  vantaggio  di  casse  mutue  o   enti   con   finalita'
mutualistiche  e  senza  scopo  di  lucro  (d'ora  in   avanti,   per
semplicita', anche indicati globalmente come ONLUS). 
  Le cennate estensioni trovano ragione, quanto alla RC  auto,  nella
rilevanza del possesso di un veicolo a motore, espressione anche  del
diritto  alla  libera  circolazione  sancito   dall'art.   16   della
Costituzione per la generalita' delle persone, e, quanto alle ONLUS e
agli enti con finalita' mutualistiche, nel riconoscimento del  valore
della partecipazione dei cittadini ad iniziative di utilita'  sociale
attraverso uno strumento associativo o, comunque, partecipativo senza
fini di speculazione privata, in linea con il  dettato  dell'art.  45
della Costituzione. 
  Cio'  posto,  nel  concreto,   il   dipendente   puo'   provvedere,
avvalendosi della delegazione convenzionale di  pagamento,  sia  alla
corresponsione dei premi di assicurazione, sia  al  rimborso  rateale
del  finanziamento  ottenuto,  sia   al   versamento   periodico   di
liberalita'  o,  comunque,  di  somme  predeterminate  a  favore   di
determinati  soggetti,  in  considerazione  della  loro  utilita'   e
rilevanza sociali. 
  A tale riguardo, non sembra fuori luogo precisare, con  riferimento
ai contratti di finanziamento, che la  delegazione  convenzionale  di
pagamento non deve essere confusa con la cessione  del  quinto  dello
stipendio, fattispecie per la quale vale  una  specifica  disciplina.
Anzi, la delegazione consente, al dipendente che ha gia' in  atto  la
cessione del quinto,  di  accedere  ad  un  ulteriore  finanziamento,
lasciando invariato il piano di rimborso  previsto  con  la  predetta
cessione stipendiale del quinto. 
  In  definitiva,  la  delegazione  convenzionale  di  pagamento   e'
l'incarico che il dipendente pubblico affida  all'Amministrazione  di
appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione
di lavoro e a condizione che la  stessa  Amministrazione  accetti  di
obbligarsi - di  pagare  un  istituto  esercente  il  credito  o  una
societa' di assicurazione, in  virtu'  dell'avvenuta  sottoscrizione,
rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di
assicurazione, ovvero una ONLUS o un ente  mutualistico,  in  ragione
dell'obbligo  assunto  di  elargire  un   predeterminato   contributo
periodico. 
  Cio' precisato, prima di scendere nella  disamina  normativa  e  al
fine di delineare meglio i termini dell'ammissibilita'  dell'istituto
nell'ambito  della  Pubblica  Amministrazione,   prestando   comunque
maggiore attenzione  all'Amministrazione  statale,  occorre  svolgere
sull'argomento qualche considerazione aggiuntiva di portata  generale
in tema di attivita' amministrativa e di finanza pubblica. 
  In proposito, va  rilevato  come  l'azione  di  tutta  la  Pubblica
Amministrazione   e'   rivolta   necessariamente   al   perseguimento
dell'interesse pubblico affidato, di volta in volta, sulla  base  dei
principi dell'ordinamento e degli obiettivi individuati dal  decisore
politico in attuazione dei precetti e dei  programmi  rivenienti,  in
massima misura, dalla Carta costituzionale. Ne deriva che i poteri di
supremazia della Pubblica Amministrazione nei confronti  degli  altri
soggetti giuridici trovano fondamento e limite nella legge  che,  per
quanto qui  d'interesse,  deve  funzionalmente  indicare  le  risorse
umane,  finanziarie  e  strumentali  destinate   alla   realizzazione
dell'interesse  pubblico  perseguito.  Infatti,   non   puo'   essere
trascurato  che  e'  il  principio  di   legalita'   a   permeare   e
caratterizzare l'attivita' dei soggetti  pubblici.  Conseguentemente,
le risorse affidate, derivanti in  larga  parte  dalla  collettivita'
attraverso la fiscalita'  generale,  non  possono  essere  utilizzate
liberamente  al  di  fuori  dei  fini  alla  cui  realizzazione  sono
destinate. Il corollario di tale considerazione e'  che  un'attivita'
svolta  dalla  Pubblica  Amministrazione,  qualora   non   rientrasse
direttamente  nell'interesse  pubblico  individuato  dalla  legge   -
ancorche' attivita' perfettamente lecita e magari idonea a  procurare
un'utilita' verso una platea, anche ampia, di  soggetti  -  non  puo'
essere svolta ponendo a carico delle  finanze  pubbliche  i  relativi
oneri, proprio perche' queste sono gia' deputate  alla  realizzazione
di obiettivi di natura generale. Una siffatta attivita', dunque,  per
essere attuata senza incidere  sulle  risorse  pubbliche,  sempreche'
compatibile con i compiti d'istituto,  deve  contemplare  il  ristoro
degli oneri, anche amministrativi, sostenuti dall'Amministrazione, in
modo da mantenere intatte le  risorse  alla  stessa  assegnate  dalla
legge e  vincolate,  come  piu'  volte  ricordato,  al  perseguimento
dell'interesse istituzionale affidato. 
  Tali considerazioni, esposte a carattere generale  per  la  finanza
pubblica, assumono un  significato  ancora  piu'  stringente  per  le
Amministrazioni dello Stato, stante  l'ineludibile  riferimento,  per
quanto attiene alle risorse finanziarie, al precetto recato dall'art.
81, terzo comma, della Costituzione, secondo  cui,  come  noto,  ogni
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare  i  mezzi  per
farvi fronte. 
  Ne discende  come  l'esistenza  di  una  copertura  finanziaria  o,
comunque, l'assenza di oneri - in modo da  garantire  l'utilizzazione
appropriata  e  pertinente  delle  risorse   affidate   dalla   legge
all'amministrazione pubblica, rispettando anche il principio di  buon
andamento contemplato all'art. 97, primo comma, della Costituzione  -
rende pienamente legittimo lo svolgimento di una simile attivita'. 
  In tale contesto, e' da includere nel novero delle attivita' di cui
trattasi anche la  delegazione  convenzionale  di  pagamento  il  cui
utilizzo costituisce, per un verso, un vantaggio per il dipendente  e
per  il  delegatario  -  entrambi  garantiti  nella  regolarita'  dei
pagamenti   e   affrancati,   in   varia   misura,   da   adempimenti
amministrativi e transazioni finanziarie - e nel contempo, per  altro
verso, rappresenta un onere per la finanza pubblica che  deve  essere
ristorato,   proprio    in    considerazione    dell'inevitabile    e
consequenziale impiego di risorse umane e  strumentali,  specialmente
informatiche, da parte dell'Amministrazione. 
  Infine, non appare superfluo sottolineare, come accennato,  che  la
disciplina delle delegazioni convenzionali di pagamento, dal punto di
vista concettuale, non coinvolge solo i dipendenti dello  Stato  e  i
dipendenti pubblici le cui partite stipendiali sono  gestite  tramite
il sistema NoiPa, ma interessa anche gli  altri  dipendenti  pubblici
che hanno  partite  stipendiali  gestite  con  altri  sistemi  o  con
differenti procedure.  In  queste  ultime  ipotesi,  infatti,  si  e'
dell'avviso  che  le  relative  Amministrazioni  siano   tenute,   in
considerazione delle argomentazioni  sopra  esposte,  ad  uniformarsi
quantomeno ai  principi  teste'  tratteggiati  per  la  tutela  della
finanza pubblica, rifacendosi, se ritenuto  confacente  alle  proprie
esigenze, alle indicazioni operative appresso descritte. 
2. QUADRO NORMATIVO 
  La delegazione di pagamento trova la sua  disciplina,  segnatamente
agli aspetti qui di interesse, principalmente negli articoli  1269  e
seguenti del codice civile e nelle previsioni del  D.P.R.  5  gennaio
1950, n. 180, recante l'approvazione  del  Testo  unico  delle  leggi
concernenti  il  sequestro,  il  pignoramento  e  la  cessione  degli
stipendi,  salari  e  pensioni   dei   dipendenti   dalle   Pubbliche
Amministrazioni. 
  In sintesi, secondo lo schema delineato  dall'art.  1269  c.c.,  la
delegazione di pagamento si sostanzia  nell'ordine  che  un  soggetto
(delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare  o  di
promettere di pagare una somma di denaro ad un  terzo  suo  creditore
(delegatario).  Il  rapporto  giuridico  esistente  tra  delegante  e
delegato e' definito rapporto di provvista - spesso gia' preesistente
alla delegazione - mentre  quello  tra  delegante  e  delegatario  e'
qualificato rapporto di valuta. 
  Il secondo comma dell'art.  1269  c.c.  precisa  che  il  delegato,
ancorche'  debitore  del  delegante,  non  e'  tenuto  ad   accettare
l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non e' atto  dovuto  o
necessario, bensi' volontario e discrezionale. 
  Il successivo art. 1270 c.c. statuisce, poi, che il delegante  puo'
revocare la delegazione sino a quando il delegato non  abbia  assunto
l'obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio
assenso, o non abbia eseguito il pagamento. 
  Volendo calare la suddetta struttura  giuridica  nelle  fattispecie
oggetto della presente circolare,  la  delegazione  di  pagamento  e'
l'incarico che il dipendente pubblico affida alla Amministrazione - a
fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di  lavoro  e  a
condizione che la stessa accetti di obbligarsi - di corrispondere una
somma periodica predeterminata a favore di un istituto  esercente  il
credito o di una societa' di assicurazione o, ancora, di una ONLUS  o
di un ente  mutualistico,  in  virtu'  dell'avvenuta  sottoscrizione,
rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di
assicurazione o dell'assunzione di un obbligo di contribuzione.  Tale
fattispecie e' stata qualificata,  secondo  la  prassi  terminologica
invalsa, come "delegazione convenzionale". 
  In  pratica,  avvalendosi  della  delegazione   convenzionale,   il
dipendente   pubblico   puo',   per   il   tramite   della    propria
Amministrazione, provvedere a: 
    - pagare  i  premi  delle  assicurazioni  sulla  vita  o  per  la
copertura di rischi professionali o per la costituzione di  posizioni
previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria; 
    - pagare  i  premi  delle  assicurazioni  volte  a  salvaguardare
l'integrita'  della  casa  di  abitazione  e   a   fornire   garanzie
accessorie; 
    - pagare i premi delle assicurazioni sulla responsabilita' civile
relative alla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti  e
quelli inerenti alle garanzie accessorie; 
    - pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtu' di un  contratto
di finanziamento; 
    - versare il contributo fissato a favore di determinate categorie
di soggetti di particolare rilevanza sociale, quali le  ONLUS  e  gli
enti con finalita' mutualistiche. 
  Per  completezza,  si  espone  come  a  latere  della   delegazione
convenzionale, esistano varie previsioni  normative  che  qualificano
come   obbligo   per   l'Amministrazione,   ricorrendone   sempre   i
presupposti, di operare trattenute stipendiali per pagare delle somme
dovute dal dipendente,  per  cui  si  e'  in  presenza  della  figura
individuata anche come "delegazione legale" di pagamento. Ad esempio,
l'art. 58 del D.P.R. n. 180/1950 prevede delle  puntuali  ipotesi  di
delegazione di pagamento (quote del prezzo o della pigione  afferenti
ad alloggi popolari od economici) per le quali  l'Amministrazione  e'
tenuta, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di  legge,
a dare senz'altro  esecuzione  alla  richiesta  del  dipendente,  non
avendo alcuno spazio per  una  valutazione  discrezionale.  Peraltro,
nella delegazione legale, sotto il  profilo  concettuale  e  pratico,
possono essere  ricomprese  pure  ulteriori  fattispecie,  in  quanto
previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva  o  concernenti
servizi resi dall'Amministrazione, anche in via indiretta  per  mezzo
di soggetti terzi (in tali fattispecie si annoverano, ad esempio,  la
delega  a  favore  di  organizzazioni  sindacali   relativamente   al
pagamento delle quote associative, il pagamento per la  fruizione  di
alloggi di servizio, il pagamento delle rette degli asili  aziendali,
ecc.). 
  La distinzione tra delegazioni  legali,  per  le  quali  esiste  un
obbligo  di  legge  o  di  contratto  all'esecuzione,  e  delegazioni
convenzionali,  soggette  all'esercizio  del   potere   discrezionale
dell'Amministrazione, comporta un diverso trattamento procedimentale.
Infatti, per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre,  per
le seconde, una volta assentite, scatta in  capo  all'Amministrazione
l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo
siffatti oneri gravare sulle  spese  di  funzionamento  della  stessa
Amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge, come
precedentemente  argomentato.  Considerato,   poi,   che   le   somme
trattenute al dipendente sono versate direttamente al  delegatario  -
il quale, in ultima istanza, e' il beneficiario del pagamento - e  la
necessita' di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti
al  riscontro  dei  versamenti  attraverso  anche  uno   scambio   di
informazioni, gli oneri di cui trattasi incombono necessariamente  in
capo a quest'ultimo. 
  Cio'  illustrato,  in  merito   alla   normativa   generale   sulle
delegazioni convenzionali di pagamento, e' d'obbligo tenere in debito
conto alcune puntuali disposizioni  che  hanno  un  notevole  rilievo
nella tematica in trattazione, afferendo al sistema NoiPA. 
  In primo luogo, va rammentato l'art. 11, comma 9, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, il quale ha previsto l'estensione del menzionato
sistema NoiPA a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  L'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  poi,
contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia  e  per  le  Forze
Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016,  delle  procedure
informatiche del sistema NoiPA per il pagamento  al  personale  delle
competenze fisse e accessorie. 
  Inoltre, l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89,  specifica,  tra  l'altro,  che  "Le  prestazioni,  comprese   le
eventuali ritenute, di cui all'art.  43,  comma  4,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, erogate a favore  del  personale  amministrato
attraverso i servizi stipendiali del sistema  "NoiPA"  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  fornite  esclusivamente   in
modalita' centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA". 
  Quanto alla percezione di somme a fronte di  prestazioni  rese  dal
MEF, va ricordato il  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze 30 luglio 2013, n. 123, concernente il  "Regolamento  recante
norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed  accordi
di collaborazione,  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati,
contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure
di incentivazione della produttivita'". Tale decreto  esplicita  come
per talune prestazioni svolte  dal  MEF  "puo'  essere  richiesto  il
versamento di un contributo nelle forme e con le  modalita'  previste
dai  relativi  atti  convenzionali  di  volta  in  volta  stipulati",
indicando espressamente, tra le altre, le  delegazioni  di  pagamento
(art. 3). 
  Da ultimo, per  completezza,  si  soggiunge  che  in  tale  cornice
normativa si inseriscono le  attribuzioni  in  materia  di  controllo
espletate dal Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato
attraverso  il  sistema  delle   ragionerie   (Uffici   Centrali   di
Bilancio-UCB e  Ragionerie  Territoriali  dello  Stato-RTS),  di  cui
all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e all'art.
9 del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67. 
3. PRESUPPOSTI E LIMITI 
  La possibilita' per  il  dipendente  pubblico  di  avvalersi  dello
strumento della delegazione convenzionale di pagamento e'  legata  al
ricorrere di taluni presupposti e soggetta ad una  serie  di  limiti,
fissati, in buona misura, direttamente dalla legge. 
  In via generale, e' opportuno ricordare sin d'ora come il D.P.R. n.
180/1950, per tutti i dipendenti pubblici, fissa  delle  limitazioni,
soprattutto quantitative, alla misura delle trattenute.  In  effetti,
non va dimenticato  che  lo  strumento  di  pagamento  in  parola  e'
cumulabile con  la  cessione  del  quinto  dello  stipendio,  potendo
giungere  ad  incidere  significativamente  sull'ordinaria  capacita'
reddituale del dipendente (il cumulo dei due istituti puo' comportare
una  riduzione  del  quaranta  per  cento  dello   stipendio   netto,
ulteriormente elevabile in presenza di circostanze eccezionali). 
  Quanto ai presupposti per fruire  dell'istituto,  oltre  ovviamente
all'esistenza di un rapporto  di  impiego  pubblico,  la  delegazione
convenzionale di pagamento deve avere  ad  oggetto  un  contratto  di
assicurazione, un contratto di finanziamento oppure l'esistenza di un
obbligo per il versamento di liberalita' a favore di una ONLUS  o  di
quote  a  vantaggio  di  un  ente  con  finalita'  mutualistiche.  Si
chiarisce sin d'ora che non rientrano nel predetto  istituto,  stante
la loro maggiore assonanza con le delegazioni legali,  le  trattenute
operate per pagamenti volti a  soddisfare  la  fruizione  di  beni  o
servizi collegati, anche in senso ampio, direttamente al rapporto  di
lavoro (e' il  caso,  ad  esempio,  dell'acquisto  di  abbonamenti  a
periodici  afferenti  all'Amministrazione  di   appartenenza   o   al
pagamento di utenze correlate all'attivita' di servizio). 
  Quanto alle delegazioni  per  contratti  di  assicurazione  e  alle
delegazioni per contratti di finanziamento, occorre che il  contratto
sia stato stipulato con uno dei soggetti  elencati  all'art.  15  del
D.P.R. n. 180/1950 e appresso elencati: 
    a) istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e
salariati  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (casse   mutue,   casse
sovvenzioni e istituti similari); 
    b) societa' di assicurazioni legalmente  autorizzate  a  svolgere
l'attivita' di assicurazione e riassicurazione; 
    c) istituti e societa' autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'
creditizia, con esclusione delle  societa'  di  persone,  nonche'  le
casse di risparmio e i monti di credito su pegno. 
  Inoltre,  soprattutto  per  ragioni  di  efficienza  ed   efficacia
dell'azione amministrativa, la  richiesta  di  delegazione  non  puo'
avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi. 
  In estrema sintesi, per gli aspetti qui di  rilievo,  relativamente
ai limiti posti all'attivazione della delegazione  convenzionale,  si
evidenziano sommariamente i seguenti: 
    - la quota totale delegabile non puo' superare  un  quinto  dello
stipendio  mensile  al  netto  delle  ritenute  di  legge  a   titolo
previdenziale e fiscale (articoli 5 e 65 del D.P.R. n. 180/1950); 
    - in caso di concorso  della  delegazione  convenzionale  con  la
cessione del quinto dello  stipendio  -  per  la  quale  il  soggetto
finanziatore beneficiario del pagamento abbia la garanzia dell'INPS o
sia  egualmente  assicurato  presso  altri  istituti  -  o   con   le
delegazioni legali (pagamento di quote di  prezzo  o  di  pigione  di
alloggi popolari, ecc.), il totale delle somme trattenute  non  puo',
ordinariamente,  superare  il  quaranta  per  cento  dello  stipendio
mensile, al netto delle ritenute di legge a  titolo  previdenziale  e
fiscale,   salvo   casi   straordinari   che   l'Amministrazione   di
appartenenza del dipendente e'  chiamata  a  valutare,  fornendo  uno
specifico e motivato assenso (art. 70 del D.P.R. n. 180/1950  e  art.
66  del  D.P.R.  28  luglio  1950,  n.  895).  Corre   l'obbligo   di
sottolineare che il rilascio dell'assenso, necessariamente esplicito,
in questi casi deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza  di
situazioni del tutto eccezionali e straordinarie. 
  Infine,   presupposto   per   l'attivazione    della    delegazione
convenzionale  di  pagamento  e'  l'esistenza,  a   monte,   di   una
convenzione tra l'Amministrazione  e  i  soggetti  interessati  nella
quale,  tra  i  vari  aspetti,  deve  risultare  specificato  l'onere
amministrativo  posto  a  carico  dei  delegatari,  unitamente   alle
modalita' di versamento e ai consequenziali obblighi. 
4. CONVENZIONE 
  La condizione preliminare  e  indefettibile,  come  accennato,  per
l'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento e' proprio
l'esistenza di una convenzione stipulata tra il soggetto  delegatario
e l'Amministrazione - ovvero  direttamente  con  il  DAG-DSII  e  con
valenza su tutti i dipendenti amministrati tramite NoiPA -  che,  dal
canto suo, dovra' verificare, prima  di  addivenire  alla  definitiva
sottoscrizione, la presenza e il rispetto di una serie di clausole ed
elementi. 
  A carattere generale, le convenzioni, oltre a contenere  i  dati  e
gli elementi idonei ad identificare univocamente le parti  contraenti
(denominazione, sede, codice fiscale, e, per i delegatari, numero  di
partita  IVA,  se  posseduto,  numero  d'iscrizione   ai   pertinenti
albi/registri) e le persone legittimate alla sottoscrizione, dovranno
evidenziare esplicitamente la loro durata e il  divieto  del  rinnovo
tacito, nonche' disciplinare compiutamente la facolta' di recesso. Va
da se' che le convenzioni devono tendere a  ricomprendere  un  numero
elevato, o comunque significativo, di dipendenti, non potendo ridursi
alla cura dell'interesse di pochi beneficiari. 
  Inoltre, le convenzioni dovranno prevedere che: 
    - in caso di riduzione dello stipendio,  anche  a  seguito  delle
trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'art. 3 del
regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2
giugno 1939, n. 739,  ovvero  di  trattenute  operate  d'ufficio  per
morosita', in virtu' delle previsioni recate dagli articoli 60, 61  e
62 del D.P.R. n. 180/1950, o comunque  di  trattenute  effettuate  in
base  ad  altre   disposizioni   di   legge   o   per   provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria,  la  quota  stipendiale  derivante  dalla
delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta,  purche'  al
delegante sia garantita la spettanza di meta' dello stipendio  netto,
calcolata prima della riduzione; 
    - l'Amministrazione non  risponde  in  alcun  modo  nel  caso  di
inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per  cause
non imputabili all'Amministrazione stessa; 
    - per quanto non disciplinato dalla convenzione, si applicano  le
prescrizioni di legge e, in particolare, i limiti recati  dal  D.P.R.
n. 180/1950 nonche' le  disposizioni  dettate  per  la  cessione  del
quinto dello stipendio, in quanto compatibili; 
    -  il  delegatario  assume  l'obbligo  di   versare   gli   oneri
amministrativi  nella  misura  e  secondo  le  modalita'  determinate
dall'Amministrazione, nonche' in aderenza alle indicazioni  contenute
nella presente circolare anche per quanto attiene agli  aggiornamenti
degli oneri stessi; 
    - nel caso dell'esistenza di  una  delegazione  convenzionale  in
corso per il rimborso di un finanziamento  ricevuto  dal  dipendente,
l'Amministrazione   dara'   seguito   ad   una   nuova    delegazione
convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella  di
ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante
causa alla precedente delegazione  e  sull'avvenuta  somministrazione
del nuovo finanziamento. 
  Per  agevolare   le   Amministrazioni   interessate,   sono   stati
predisposti  e  uniti  alla  presente   circolare   tre   schemi   di
convenzione-tipo concernenti i contratti di  finanziamento  (Allegato
A), le polizze assicurative (Allegato B) e i versamenti alle ONLUS  e
agli enti mutualistici  (Allegato  C).  E'  d'obbligo  ricordare  che
ciascuna convenzione-tipo, ovviamente priva di forza normativa,  puo'
essere convenientemente modulata dalle Amministrazioni stipulanti,  a
seconda delle esigenze  avvertite  o  degli  interessi  tutelati,  il
tutto, ovviamente, nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  delle
clausole sopra indicate. 
  Si sottolinea  come  le  convenzioni  in  discorso  possono  essere
stipulate centralmente, con  efficacia  su  tutti  i  dipendenti  con
partite stipendiali riconducibili al sistema NoiPA, direttamente  dal
DAG-DSII, stante  la  razionalizzazione  dei  processi,  dovuta  pure
all'evoluzione normativa intervenuta (l'art.  1,  commi  446  e  447,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede una delega al DAG,  per
stipulare una convenzione  unificata  con  gli  istituti  delegatari,
mentre  l'art.  16,  comma  6-bis,  del  decreto-legge   n.   66/2014
attribuisce  al  sistema  NoiPA  la  gestione   centralizzata   delle
prestazioni erogate al personale gia' fruitore del medesimo sistema).
Oltre   a   porsi   come   indubbio   elemento   di   semplificazione
amministrativa,   riducendo   le   incombenze    per    le    singole
Amministrazioni, tali convenzioni centralizzate appaiono maggiormente
funzionali ad ampliare la gamma di  opportunita'  per  il  personale,
potendo  anche  giungere  ad  ottenere,  in  virtu'  delle   maggiori
dimensioni  della  platea  di  dipendenti   interessati,   condizioni
contrattuali migliori. A margine, poi, va considerato che l'esistenza
di  una  convenzione  con  portata  ampia  e  valida  per  tutte   le
Amministrazioni elimina, pressoche' alla radice,  i  problemi  legati
alla  gestione   degli   eventuali   passaggi   dei   dipendenti   da
un'Amministrazione ad un'altra e pone,  ovviamente,  i  controlli  di
rito,  concernenti  la  convenzione  stessa,  in  capo  al   medesimo
DAG-DSII, essendo l'Amministrazione stipulante. 
  In proposito, stante pure  la  portata  innovativa  della  prevista
utilizzazione delle delegazioni convenzionali  di  pagamento  per  la
polizza RC auto, le relative convenzioni potranno essere  validamente
perfezionate  solamente  a  livello  centralizzato,  con  esclusione,
dunque,  della  possibilita'  per  le  singole   Amministrazioni   di
procedere alla stipula di  convenzioni  di  settore,  di  comparto  o
territoriali. 
  Quanto alla spettanza degli oneri amministrativi  rivenienti  dalle
delegazioni  convenzionali  di  pagamento,  non  si  ritiene  possano
sussistere fondati dubbi circa la correttezza della loro attribuzione
allo Stato pure per le  altre  e  diverse  Amministrazioni  pubbliche
rientranti nel perimetro del sistema NoiPA, in virtu' della  semplice
circostanza che al  MEF  fa  capo  la  responsabilita'  sul  medesimo
sistema NoiPA, anche relativamente alle  spese  amministrative,  alla
manutenzione e alle modalita' di gestione. 
  Cio' posto, al fine di fornire un quadro di massima,  si  specifica
che le convenzioni inerenti alle deleghe  di  pagamento  in  discorso
possono, in sostanza, riguardare: 
    - contratti di finanziamento; 
    - contratti di assicurazione sulla vita, contro gli  infortuni  e
le malattie, sulla casa di abitazione e sulla RC auto; 
    - contribuzioni per posizioni  previdenziali  integrative  e,  in
genere, fondi previdenziali; 
    - erogazioni e liberalita' a favore di ONLUS; 
    - versamenti a favore di enti con finalita' mutualistiche. 
  Di  converso,  e'  da  escludere  che   possano   essere   attivate
convenzioni  per  la  fruizione  di  delegazioni   convenzionali   di
pagamento relative a contratti di assicurazione per la  copertura  di
rischi su crediti oppure a contratti di utenze  varie  o,  ancora,  a
spese condominiali. 
5. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 
  In generale, come noto, per l'art. 1882 c.c., l'assicurazione e' il
contratto con il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio,
si obbliga a rivalere l'assicurato, entro  i  limiti  convenuti,  del
danno subito a causa di un sinistro (assicurazione contro  i  danni),
ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento
attinente  alla  vita  umana  (assicurazione  sulla  vita).  In  tale
contratto il "rischio" rappresenta un elemento essenziale,  senza  il
quale il negozio giuridico e' nullo (art.  1895  c.c.).  Per  la  sua
rilevanza economica e sociale, l'attivita' assicurativa  puo'  essere
esercitata solo da imprese vigilate dall'Istituto  per  la  vigilanza
sulle assicurazioni-IVASS (art. 13 del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). 
  Per gli aspetti qui d'interesse e,  quindi,  per  poter  pagare  il
premio  mediante  l'istituto  della  delegazione   convenzionale   di
pagamento, il contratto di  assicurazione  deve  essere  finalizzato,
come  detto,  a  fornire  specifiche  coperture  di  rischi  ritenute
particolarmente meritevoli. 
  In primo luogo, si tratta delle assicurazioni volte a risarcire, in
tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita  umana
(assicurazione contro gli infortuni,  assicurazione  sulla  vita,  et
similia)  oppure  a  coprire   i   rischi   professionali   derivanti
dall'attivita' lavorativa svolta o, ancora, a costruire una posizione
previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria. 
  Inoltre, stante la rilevanza per la persona  umana  della  casa  di
abitazione - tendenzialmente coincidente con il domicilio,  luogo  al
quale e' riconosciuta una tutela di  rango  costituzionale  (art.  14
della  Costituzione)  -  anche  i  premi  derivanti  da  polizze   di
assicurazione contratte per salvaguardare  l'integrita'  della  casa,
con esclusivo riferimento alla sola  abitazione  principale,  possono
essere pagati tramite delegazione convenzionale. Tuttavia, un  simile
contratto  deve   essere   strettamente   correlato,   senza   alcuna
possibilita' di un'interpretazione estensiva, alla casa di  residenza
anagrafica  e  limitatamente  all'assicurazione  dei  danni  inerenti
all'abitazione stessa, per cui, ai  fini  in  discorso,  l'abitazione
principale deve ritenersi coincidente con la residenza anagrafica del
dipendente, senza eccezioni. 
  Anche il contratto RC auto, unitamente alle garanzie accessorie che
spesso  lo  accompagnano  (rischio  di   furto,   incendio,   rottura
cristalli, atti vandalici, copertura per l'assistenza  anche  legale,
ecc.), puo' formare oggetto di una richiesta di pagamento  attraverso
la delegazione  convenzionale,  purche'  sia  proprio  il  dipendente
pubblico delegante a risultare il contraente della  polizza.  Per  il
contratto RC auto, pero', si rinvia alle  specifiche  illustrate  nel
paragrafo  dedicato,  avendo,  sotto  il   profilo   gestionale,   un
trattamento differenziato. 
  E' appena il caso di precisare che, per quanto attiene alla stipula
del contratto di assicurazione, occorre che  la  societa'  proponente
risulti iscritta negli appositi elenchi  delle  imprese  italiane  ed
estere autorizzate o abilitate ad operare in Italia dall'IVASS. 
  Similmente, se destinatario della delegazione e'  un  intermediario
assicurativo - soggetto  che  professionalmente  presenta  o  propone
prodotti  assicurativi  e   riassicurativi,   presta   assistenza   e
consulenza finalizzata a tale attivita' e collabora alla  gestione  e
all'esecuzione dei  contratti  stipulati  -  lo  stesso  deve  essere
iscritto in  una  delle  cinque  sezioni  del  Registro  Unico  degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI  o  nell'elenco  degli
intermediari dell'Unione Europea autorizzati  ad  operare  in  Italia
annesso al citato registro. 
  Per completezza di informazione, si fa presente  che  tali  elenchi
sono liberamente consultabili sul sito istituzionale dell'IVASS. 
  Per tutti i contratti di assicurazione interessati  da  delegazioni
convenzionali di  pagamento,  qualora  nel  corso  del  contratto  il
rapporto subisca una modifica  od  una  trasformazione  (ad  esempio,
modifica dei massimali, estensione o riduzione della garanzia, ecc.),
il dipendente o l'impresa assicuratrice dovranno darne  pertinente  e
tempestiva  notizia  all'Amministrazione.  Infatti,  in  un'evenienza
simile  e   in   assenza   di   cautele,   potrebbe   accadere   che,
successivamente alla modifica contrattuale, il dipendente subisca, ad
esempio, due trattenute, non essendosi tenuto in debito conto che  il
contratto, ancorche' modificato o trasformato, e' unico.  Va  da  se'
che tanto il dipendente quanto l'istituto delegatario avranno cura di
evidenziare  adeguatamente  la   circostanza   nella   documentazione
trasmessa,  affinche'  l'ufficio  ordinatore  dello  stipendio,   nel
processare l'istanza di delegazione convenzionale,  ponga  in  essere
ogni consentita attenzione, per evitare il verificarsi del  paventato
rischio di una temporanea doppia  trattenuta  e,  quindi,  non  debba
successivamente procedere  ad  eventuali  rimborsi  o  compensazioni.
Trattandosi di semplice modifica del contratto  gia'  in  essere,  si
reputa, poi, che non debbano  essere  versati  nuovamente  gli  oneri
amministrativi concernenti la ricezione di una nuova istanza. 
  Analoghe precauzioni vanno seguite, onde evitare che le  trattenute
continuino ad essere operate, qualora  l'oggetto  del  contratto  sia
venuto  meno  (e'  il  caso  dell'avvenuta  vendita  della  casa   di
abitazione). 
  Corre, infine, l'obbligo di esporre che nulla vieta al  dipendente,
fermi restando i limiti  quantitativi  fissati  dalla  legge  per  le
trattenute stipendiali, di stipulare piu' contratti di  assicurazione
(sanitaria, sulla vita,  RC  auto,  ecc.)  corrispondendo  il  premio
tramite la delegazione convenzionale di pagamento. In  tale  ipotesi,
devono essere prodotte, comunque,  separate  istanze  di  delegazione
convenzionale, ciascuna per ogni contratto, in quanto, anche se tutti
i  contratti  sono  stati  stipulati  con  una  stessa  compagnia  di
assicurazione, si tratta di differenti rapporti  giuridici  che,  tra
l'altro, solo in via occasionale avranno la medesima durata. 
  Dal punto di vista procedimentale, quindi, vanno prodotte  separate
istanze  di  delegazione  convenzionale   per   ogni   contratto   di
assicurazione, le quali devono essere considerate  in  modo  distinto
pure  relativamente  all'applicazione  degli   oneri   amministrativi
conseguenti. In ipotesi del tutto eccezionali, solamente qualora  sia
stato adeguatamente documentato che i contratti di assicurazione sono
tra loro  strettamente  interconnessi  e  praticamente  indivisibili,
potra' essere valutata discrezionalmente  dall'Amministrazione  -  su
richiesta dell'istituto delegatario che, a tal fine, li  considerera'
come un solo contratto - la possibilita' di considerare gli stessi in
modo  unitario,  anche  ai  fini  della  determinazione  degli  oneri
amministrativi,  non  comportando  un'apprezzabile  incidenza   sugli
ordinari costi di procedimento sopportati. Sul punto, e' il  caso  di
specificare  che  un  contratto  concernente   il   c.d.   "pacchetto
assicurativo", volto ad assicurare  piu'  rischi  congiuntamente  (ad
esempio, RC auto e garanzie accessorie), va  ordinariamente  trattato
come un unico contratto, sempreche' considerato  unitariamente  anche
dalla compagnia di assicurazione. 
6. CONTRATTO RC AUTO 
  Per quanto attiene ai  contratti  RC  auto,  per  i  quali  con  la
presente circolare si e' espressamente ritenuto ammissibile, in linea
di  principio,  il  pagamento  del  relativo   premio   mediante   la
delegazione convenzionale, occorre  svolgere  qualche  considerazione
specifica, sia in relazione allo stesso contratto  sia,  soprattutto,
in ordine alle procedure per avvalersi della delegazione. 
  Sotto il primo profilo, si  rammenta  che  per  tali  contratti  di
assicurazione non e' piu' prevista la clausola di rinnovo tacito, per
cui gli  stessi  esauriscono  sostanzialmente  i  loro  effetti  alla
scadenza,  salvo  la  vigenza  dell'estensione  del  beneficio  della
copertura per i quindici giorni successivi (art. 1901, secondo comma,
c.c., e  circolare  14  febbraio  2013  del  Ministero  dell'Interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza). In pratica, il  rinnovo  deve
essere sempre esplicito con  l'effetto,  dunque,  di  procedere  alla
stipula di una nuova polizza. 
  Con specifico riguardo alle Amministrazioni che  si  avvalgono  del
sistema NoiPA, si puntualizza che  le  procedure  per  utilizzare  la
delegazione   convenzionale   per    il    pagamento    del    premio
dell'assicurazione RC auto saranno rese disponibili secondo modalita'
dedicate completamente dematerializzate, sulla base di un  calendario
e di procedure operative che saranno definite e comunicate a cura del
DAG-DSII. 
  Nel precisare che non appena saranno operative le  nuove  procedure
ne verra' diramata tempestiva notizia, si appalesa opportuno fornirne
sin d'ora un'anticipazione. 
  Le  convenzioni  con  le   singole   compagnie   di   assicurazione
interessate o con gli intermediari abilitati saranno centralizzate  e
la stipula sara' curata direttamente dal DAG-DSII, avvalendosi  anche
dello schema dell'unita convenzione-tipo (Allegato D). Ovviamente, la
convenzione regolera'  i  soli  aspetti  generali,  rientrando  nella
libera autonomia delle parti,  assicurato-dipendente  e  societa'  di
assicurazione,  definire  i  concreti  contenuti  contrattuali  della
polizza assicurativa, sulla base di elementi fattuali (tipo  veicolo,
chilometraggio mediamente percorso, ecc.). Ad ogni modo, il pagamento
del  premio  contrattualmente  convenuto  avverra'   attraverso   una
trattenuta  stipendiale  di  dodici  rate  necessariamente  di   pari
importo. Nella convenzione, oltre alle clausole generali  gia'  supra
illustrate, dovra' essere previsto che la copertura assicurativa,  in
deroga alle previsioni dell'art. 1901,  primo  comma,  c.c.,  decorre
dalla data indicata dal contratto e non dal primo pagamento. Infatti,
stante  i  tempi  tecnici   per   l'attivazione   della   delegazione
convenzionale di pagamento, la trattenuta sullo stipendio della prima
rata da versare a favore  della  compagnia  di  assicurazione  potra'
essere effettuata non prima di un mese. 
  L'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento avverra'
tramite una procedura informatica dedicata. 
  La prima trattenuta, a seconda del momento  dell'attivazione  della
delegazione  convenzionale  di  pagamento,  sara'  operata  il   mese
successivo  o,  al  piu'   tardi,   il   secondo   mese   successivo.
Naturalmente, la compagnia di assicurazione avra', in via telematica,
notizia dell'avvenuta attivazione della delegazione convenzionale  di
pagamento relativamente al contratto sottoscritto, con il riferimento
del numero di polizza e la  specificazione  dell'avvenuta  'messa  in
quota' delle somme trattenute al dipendente. E'  d'obbligo  ricordare
che la trattenuta sara' effettuata, sino alla scadenza,  fintantoche'
la partita stipendiale del dipendente risultera' gestita dal  sistema
NoiPA e, quindi,  anche  nel  caso  il  medesimo  dipendente  dovesse
cambiare, nel frattempo, amministrazione. 
  Quanto  alla  misura  degli   oneri   amministrativi   dovuti   dal
delegatario, ferma restando quella gia' prevista  per  le  trattenute
mensili degli altri contratti di assicurazione, l'onere inerente alla
ricezione delle istanze e all'istruttoria, stante la  semplicita'  di
tale   fase,   anche   in   ragione   alle    specifiche    modalita'
dematerializzate di attivazione della delegazione  convenzionale,  e'
stato determinato in misura opportunamente ridotta. 
7. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 
  Il contratto di  finanziamento  e'  una  forma  di  concessione  di
credito a un consumatore, cioe' a una persona fisica che  agisce  per
scopi   estranei    all'attivita'    imprenditoriale,    commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta. 
  Piu' precisamente si sostanzia nella concessione di un prestito  da
parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo
di cui all'art. 106 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, recante il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia-TUB. Il prestito e' spesso collegato  all'acquisto  di  un
bene o di un servizio da parte del consumatore, ma puo' anche  essere
utilizzato per soddisfare esigenze svincolate da simili acquisti.  Il
contratto  di  finanziamento  puo'  essere  concluso   dal   soggetto
finanziatore anche avvalendosi di un intermediario del credito. 
  In concreto, per  quanto  riguarda  gli  aspetti  qui  d'interesse,
essendo  il  finanziamento  tendenzialmente  destinato  a  soddisfare
esigenze generiche di liquidita', di regola non avra' rilievo  alcuno
la ricerca  dei  motivi  per  cui  e'  stato  stipulato  il  relativo
contratto,  salvo  che  il  delegante  non  intenda  avvalersi  della
possibilita' di oltrepassare, nel caso di concorso  con  la  cessione
del quinto dello stipendio, la quota del venti  per  cento  al  netto
delle ritenute di legge prevista ordinariamente  per  la  delegazione
convenzionale di pagamento, fermi restando gli altri  limiti  legali.
In quest'ultima evenienza, per tutelare il dipendente da un eccessivo
indebitamento, l'Amministrazione dovra' valutare con molto rigore  le
richieste pervenute - che l'interessato avra' cura di giustificare  e
documentare convenientemente - escludendo quelle  fondate  su  motivi
non  ritenuti  meritevoli  di  tutela.  Senza   alcuna   pretesa   di
esaustivita' e solamente a  carattere  orientativo,  si  ritiene  non
possano trovare accoglimento le istanze di delegazione  convenzionale
per contratti di finanziamento volte a superare  il  predetto  limite
del  venti  per  cento  dello  stipendio  netto,  laddove   attengano
all'acquisto di beni di largo consumo o voluttuari, a  spese  per  le
vacanze, a esborsi per giochi e pronostici in genere, mentre appaiono
meritevoli di positiva considerazione le richieste volte a  sostenere
spese,  afferenti  anche  ai  propri   familiari,   per   gli   studi
universitari, per i viaggi legati  ad  esigenze  di  salute,  per  il
reintegro  di  perdite  patrimoniali  impreviste   ed   imprevedibili
(incidenti domestici, calamita' naturali, ecc.). 
  In ogni caso, l'Amministrazione, per le  delegazioni  convenzionali
di pagamento inerenti a finanziamenti, dovra' sempre  verificare  che
l'istituto o  la  societa'  esercente  il  credito  sia  regolarmente
iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui  all'art.  106
del TUB e, nel  contempo,  valutare  una  serie  di  elementi,  anche
nell'interesse e per la tutela  del  proprio  dipendente,  quali,  ad
esempio, la durata del prestito e il tasso di interesse. 
  In  proposito,  fatte  salve  le  fattispecie  afferenti  ai  mutui
stipulati  per  il  pagamento  del   prezzo   dell'alloggio,   giusta
previsioni degli articoli 58 e seguenti del D.P.R.  n.  180/1950,  la
durata massima assentibile per il contratto di  finanziamento  e'  di
dieci anni. 
  Per  completezza,  tra  gli  elementi  da  considerare   da   parte
dell'Amministrazione, va annoverata anche l'esistenza di una garanzia
per la restituzione  del  finanziamento  idonea  alla  copertura  dei
rischi indicati  all'art.  32  del  D.P.R.  n.  180/1950  (morte  del
dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione  dal  servizio
del dipendente, per qualunque causa). Al riguardo, si  chiarisce  che
la  richiesta  di  una  simile  garanzia  assicurativa   -   peraltro
obbligatoria per l'ipotesi della cessione del quinto dello  stipendio
- trova fondamento nell'esigenza di tutelare il debitore,  o  i  suoi
aventi  causa,  dal  rischio  derivante  dal  verificarsi  di  eventi
sfavorevoli. Pur tuttavia, si reputa che, qualora entrambe  le  parti
contraenti - istituto mutuante e dipendente - mostrino  espressamente
di essere consapevoli delle conseguenze giuridiche sul  contratto  di
finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati
dall'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950, mediante apposita  declaratoria,
l'accettazione  della  istanza  di  delegazione  convenzionale  possa
essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa.
Sotto  questo  profilo,  dunque,  la   presenza   di   una   garanzia
assicurativa non assurge a  condizione  strettamente  obbligatoria  o
indefettibile per assentire la richiesta di delegazione convenzionale
di pagamento, sempreche', ovviamente, la  convenzione  stipulata  non
contenga una diversa e specifica previsione in merito. 
  Infine, va ricordato che la durata  del  pagamento  delle  rate  di
rimborso del finanziamento - fermi restando  il  termine  massimo  di
dieci anni e le particolarita' di cui agli articoli 58 e seguenti del
D.P.R. n. 180/1950 inerenti al pagamento del prezzo  dell'alloggio  -
non puo' eccedere, di norma, il rimanente periodo  del  contratto  di
lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque e per tutto
il personale, il previsto momento di  conseguimento  del  diritto  al
trattamento di quiescenza. 
8. CONTRIBUTI A FAVORE DI ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI 
  Le persone, anche giuridiche, possono  donare  somme  a  favore  di
ONLUS e di altre organizzazioni ritenute meritevoli  dall'ordinamento
per  la  loro  rilevanza  sociale  e   le   finalita'   mutualistiche
perseguite,  in  quanto  esplicano  senza  scopo  di  lucro  la  loro
attivita',  sostanzialmente,  nei  seguenti  settori:  a)  assistenza
sociale, sanitaria e socio-sanitaria; b) beneficienza; c)  istruzione
e formazione; d)  sport  dilettantistico;  e)  tutela,  promozione  e
valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico; f) tutela
e valorizzazione della natura e dell'ambiente;  g)  promozione  della
cultura e  dell'arte;  h)  tutela  dei  diritti  civili;  i)  ricerca
scientifica di particolare interesse sociale. 
  Per le ONLUS, in particolare, la disciplina tributaria,  stante  la
loro rilevanza sociale, prevede  numerose  agevolazioni  fiscali  (in
particolare, art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460)
e contempla, altresi', per i contribuenti che  effettuano  versamenti
volontari a favore delle stesse la possibilita', secondo  determinate
modalita', di considerare le somme versate in detrazione dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche-IRPEF o in deduzione dalla relativa
base imponibile, giusta previsioni, rispettivamente, dell'art.  15  e
dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Simile possibilita'
di detrazione o deduzione e',  inoltre,  ammessa  per  altri  enti  e
soggetti  le  cui  finalita'  sono  state  ritenute   meritevoli   di
promozione, tra i quali si  enumerano,  in  modo  non  esaustivo,  le
organizzazioni non governative-ONG, varie confessioni  religiose,  le
universita' e  le  fondazioni  universitarie,  gli  enti  di  ricerca
pubblici, le fondazioni e le associazioni legalmente  riconosciute  e
senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attivita' di rilevante
valore culturale e artistico, gli istituti scolastici di ogni  ordine
e grado, eccetera. 
  Argomentazioni analoghe possono essere svolte - in  disparte  dalla
detraibilita' o dalla deducibilita' fiscale, non  sempre  previste  -
per  i  contributi,  associativi  o  volontari,  a  favore  di   enti
mutualistici (ad  esempio,  casse  mutue,  casse  sovvenzioni,  ecc.)
connotati  dalla  dichiarata  ispirazione  al  principio   dell'aiuto
reciproco tra gli associati e  dall'assenza  di  fini  di  lucro.  E'
appena il caso di  soggiungere  che  in  nessun  caso  tra  gli  enti
mutualistici possono essere comprese le societa' commerciali. 
  Quanto alla durata della delegazione convenzionale per i contributi
in discorso, si espone come, per  ragioni  tecniche,  la  stessa  non
possa essere inferiore a  un  anno,  mentre  la  durata  massima,  in
conformita'   alle   previsioni   valevoli   per   i   contratti   di
finanziamento, non potra' superare i dieci  anni.  Nel  rispetto  dei
suddetti termini, la delegazione convenzionale a favore di  ONLUS  ed
enti mutualistici e' sempre revocabile da  parte  del  dipendente,  a
mezzo semplice istanza libera, senza che cio' possa comportare alcuna
responsabilita' in capo all'Amministrazione. Va da se' che la  revoca
non potra' essere retroattiva e sara' resa operativa nell'ambito  dei
tempi  tecnici   occorrenti   per   l'aggiornamento   della   partita
stipendiale. 
  Va precisato, altresi', che la misura del contributo e' fissa e non
puo' risultare inferiore, per evidenti  ragioni  pratiche,  a  cinque
euro mensili.  La  variazione  della  trattenuta,  in  aumento  o  in
diminuzione, implica, quindi, la presentazione di una  nuova  istanza
di delegazione  di  pagamento,  la  cui  istruttoria  comportera'  il
pagamento ex novo, da parte dell'ente delegatario, dei previsti oneri
amministrativi una tantum. 
  Cio' precisato, per quanto d'interesse, le ONLUS e i predetti  enti
mutualistici possono, al fine di poter attivare  la  possibilita'  di
ottenere delle erogazioni liberali o  dei  contributi  attraverso  le
delegazioni convenzionali di pagamento, stipulare  delle  convenzioni
volte a regolamentare  detto  meccanismo.  Nel  caso  di  convenzioni
stipulate a  livello  centralizzato  dal  DAG-DSII,  le  stesse  sono
operative per tutti i dipendenti annoverati in NoiPA.  E'  appena  il
caso di sottolineare che la convenzione puo'  essere  stipulata  solo
allorche' l'ente beneficiario rientri  tra  quelli  per  i  quali  e'
possibile fruire delle detrazione o delle deduzioni fiscali,  secondo
la disciplina tributaria sopra ricordata, ovvero l'ente  beneficiario
sia qualificabile, in base alla normativa vigente, come mutualistico. 
  Dal canto suo, il  dipendente  pubblico  che  intende  elargire  un
contributo  a  tali  organizzazioni,  avvalendosi  della  delegazione
convenzionale  di  pagamento,  deve  preventivamente  verificare  che
esista una convenzione vigente stipulata dall'ente beneficiario. 
  La convenzione, nel caso l'ente  beneficiario  rientri  tra  quelli
previsti dalla normativa tributaria, terra' conto delle  implicazioni
fiscali delle trattenute operate a detto titolo, per cui  il  sistema
NoiPA provvedera' direttamente a  calcolare  e  a  considerare  nella
liquidazione degli emolumenti la misura delle detrazioni e  deduzioni
spettanti  (utili  indicazioni  in  tal  senso,  sono  state  fornite
dall'Agenzia delle  Entrate  con  la  risoluzione  n.  441/E  del  17
novembre 2008). 
  Quanto  alla  misura  degli  oneri  amministrativi  in  merito   ai
versamenti  in  discorso  occorre  formulare  qualche  considerazione
aggiuntiva, soprattutto in ragione del particolare riconoscimento che
la  normativa  riserva  a  tali  soggetti.  Infatti,  la  delegazione
convenzionale di pagamento a favore di ONLUS ed enti mutualistici  si
rivela funzionale a concorrere al perseguimento di scopi ritenuti  di
interesse generale, valutati come meritevoli dall'ordinamento  e  dei
quali ne e' favorito il  conseguimento.  Tale  semplice  osservazione
produce l'effetto di circoscrivere  e  temperare  l'applicazione  del
principio del ristoro degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, tra
l'altro,  stante  la  maggiore  semplicita'  del  procedimento,  gia'
estremamente contenuti.  Siffatte  ragioni,  dunque,  legittimano  la
fissazione di onere minimo da porre a carico del delegatario. 
9. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE - ASPETTI GENERALI 
  Le istanze di delegazione di pagamento -  redatte  avvalendosi  dei
facsimili   uniti   alla   presente    circolare    per    l'ipotesi,
rispettivamente, di  finanziamento  (Allegato  E),  di  assicurazione
(Allegato F) e di versamento  ad  una  ONLUS  (Allegato  G)  -  vanno
presentate, dal delegatario o  direttamente  a  cura  del  delegante,
all'Amministrazione del medesimo delegante. 
  L'Amministrazione, dal canto  suo,  deve  provvedere  a  verificare
l'esistenza dei prescritti requisiti  generali  nonche'  il  rispetto
delle clausole previste nella vigente convenzione  stipulata  con  il
delegatario. 
  In sintesi e per grandi linee, sono enucleabili i seguenti passaggi
procedimentali: 
    1) il dipendente pubblico presenta, a seconda dei casi, l'istanza
direttamente  all'Amministrazione  di  appartenenza   o   all'ufficio
pagatore dello stipendio, ovvero  delega  alla  presentazione  l'ente
delegatario; 
    2) l'ufficio ricevente  controlla  la  correttezza  dell'istanza.
Qualora dovessero emergere irregolarita' sanabili, l'ufficio mantiene
in sospeso l'istanza e comunica la circostanza sia al dipendente  sia
al delegatario, affinche' possano provvedere all'eventuale sanatoria.
In caso sia riscontrata la mancanza dei presupposti o siano trascorsi
sei mesi dalla predetta  comunicazione  senza  che  le  irregolarita'
siano state sanate, l'ufficio rigetta l'istanza, dandone  notizia  al
delegante  e  al  delegatario.  Invece,  in  presenza  di  un'istanza
regolare, la accetta e la processa, informandone il delegatario; 
    3) l'ufficio pagatore rilascia al delegatario il modello B-1  (di
cui alla  circolare  3  giugno  2005,  n.  21/RGS,  modificato  dalla
circolare 13 marzo 2006, n. 13/RGS), contenente la cosiddetta  futura
'messa in quota' e provvede, al piu'  tardi  entro  il  secondo  mese
successivo, ad operare le pertinenti trattenute  stipendiali.  Per  i
contratti di finanziamento, le trattenute potranno avere  corso  solo
dopo l'intervenuta comunicazione da parte  dell'istituto  delegatario
della somministrazione del finanziamento. 
  Si precisa che per  competente  ufficio  ordinatore  del  pagamento
dello stipendio sono da intendersi, a seconda delle circostanze: 
    - la pertinente RTS (giusta decreto del Ministro dell'Economia  e
delle Finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale,
serie  generale,  n.  48  del  28  febbraio  2011),  per  gli  uffici
periferici delle Amministrazioni statali di cui gestiscono le partite
stipendiali; 
    -  l'ufficio   del   personale   dell'Amministrazione   centrale,
relativamente alle partite stipendiali dei  dipendenti  dalla  stessa
gestite (per il MEF, tale ufficio, incardinato nell'ambito  del  DAG,
e' la Direzione del Personale); 
    - la competente unita' organizzativa del Ministero  dell'Interno,
Dipartimento di Pubblica Sicurezza (questura, scuola, ecc.),  per  il
personale periferico  della  Polizia  di  Stato,  con  riguardo  alle
partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA dall'anno 2015. 
10. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO 
  Per  fruire  dell'istituto  della  delegazione  convenzionale,   il
dipendente dovra' aver chiesto ad un istituto esercente il credito  o
comunque  ad  un  intermediario  abilitato  di  poter   ottenere   un
finanziamento  da  rimborsare  a  mezzo  trattenuta   sulle   proprie
competenze stipendiali, mentre l'istituto mutuante valutera', secondo
le proprie  regole,  siffatta  richiesta,  anche  in  relazione  alla
documentazione prodotta (per quanto  attiene  ai  possibili  riflessi
sull'Amministrazione,   sicuramente    dovra'    essere    rilasciata
l'attestazione sulla posizione giuridica del dipendente,  secondo  la
modulistica appropriata). 
  Determinatosi in senso favorevole, l'istituto mutuante ricevera' il
modello E debitamente compilato, ma non sottoscritto, dal  dipendente
richiedente il finanziamento e, dal canto suo, provvedera' a  stilare
e sottoscrivere la sezione del modello stesso riservata  all'istituto
delegatario.   Successivamente,   il   modello   E    va    inoltrato
all'Amministrazione  competente  a   cura   del   delegante   o   del
delegatario. 
  Nell'ipotesi la presentazione sia curata dall'istituto delegatario,
il  modello  deve  contenere  la  firma  del  delegante   debitamente
autenticata oppure, in  alternativa,  deve  recare  in  allegato  una
fotocopia di un suo documento  d'identita'  in  corso  di  validita',
sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in  originale
e una dicitura contenente la data e il riferimento  all'atto  di  cui
costituisce allegato (ad esempio, potrebbe essere utilmente riportata
in diagonale una dicitura del tipo "Copia  inerente  a  richiesta  di
finanziamento presso societa' ALFA S.p.a. -  Citta',  data"  dopo  la
quale apporre la firma). Infatti, stante il  contenuto  dell'istanza,
e'  applicabile  la  disciplina  recata  dall'art.  21,  comma  1,  e
dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445,  secondo
cui  le  istanze  prodotte   alla   Pubblica   Amministrazione   sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, che
procede all'autentica della  sottoscrizione,  ovvero  sottoscritte  e
presentate unitamente a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un
valido documento di identita' del sottoscrittore. 
  Di contro, la presentazione diretta  da  parte  del  delegante  non
richiede necessariamente la produzione di  una  copia  del  documento
d'identita' e la sottoscrizione puo' essere  apposta  all'atto  della
presentazione, in modo da consentire l'immediata autenticazione della
firma da parte del funzionario dell'Amministrazione accettante. 
  Pervenuta   l'istanza   di   delegazione,   l'Amministrazione    di
appartenenza  del  dipendente,  come   accennato,   procedera'   agli
adempimenti di propria competenza, quali, in via esemplificativa,  la
verifica dell'esistenza dei  requisiti  soggettivi  dell'istante,  il
rispetto  delle  clausole  previste  nella  convenzione  in   essere,
l'osservanza dei limiti di  coesistenza  e  consistenza  della  somma
oggetto di delegazione con la situazione stipendiale del  dipendente.
In particolare, dovranno essere verificati i seguenti elementi: 
    -  il  tasso  effettivo  globale  medio-TEG   (talora   indicato,
impropriamente, anche TEGM) praticato dall'istituto  finanziario  non
deve superare il tasso medio indicato nel  decreto  -  adottato  ogni
trimestre, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.
108, dal  MEF  -  recante  la  rilevazione  dei  tassi  di  interesse
effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Si ricorda che
il tasso, oltre il quale si configura l'usura, non  puo'  essere  mai
superiore a otto punti  percentuali  del  TEG  di  riferimento  e  si
determina aggiungendo  quattro  punti  percentuali  al  medesimo  TEG
aumentato di un quarto; 
    - la quota oggetto della delegazione non puo' eccedere  il  venti
per cento dello stipendio netto, salvo ipotesi del tutto eccezionali,
debitamente motivate  e  documentate,  da  autorizzare  espressamente
dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente; 
    - il concorso di una cessione del quinto  dello  stipendio  e  di
altre delegazioni di pagamento non puo', in ogni modo, comportare una
riduzione  dello  stipendio,  al  netto  delle  ritenute  fiscali   e
previdenziali, superiore alla meta'; 
    -  l'esistenza  di  una  garanzia   per   la   restituzione   del
finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati  all'art.  32
del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il
debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa),
ferma  restando  la   possibilita'   che   la   convenzione   escluda
l'obbligatorieta' di tale garanzia ed entrambe  le  parti  contraenti
mostrino espressamente di essere consapevoli  delle  conseguenze  sul
contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi  di  uno  degli
eventi indicati dall'anzidetto art. 32. 
  Qualora  durante  l'esame  dell'istanza  dovessero  emergere  delle
irregolarita' o delle carenze  ritenute  sanabili,  l'Amministrazione
provvedera'  ordinariamente,  per  palesi  ragioni  di   economicita'
procedimentale, a formulare solo in via telematica la richiesta delle
necessarie integrazioni all'indirizzo di posta  elettronica  indicato
dal dipendente nell'istanza di delegazione convenzionale. 
  Parimenti per posta elettronica, verra' data notizia al  dipendente
circa  l'eventuale  determinazione  negativa  in  merito  all'istanza
avanzata. 
  Con   l'occasione,   si   richiama   l'attenzione   sull'importanza
dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica  del  dipendente
nell'istanza  di  delegazione  convenzionale,  non   essendo   tenuta
l'Amministrazione  ad  utilizzare,  salvo  casi  eccezionali,   altri
strumenti per richiedere la  regolarizzazione  delle  istanze  o  per
comunicare il risultato dell'istruttoria. 
  Una  volta,  poi,  scontato  il  controllo  con   esito   positivo,
l'Amministrazione apporra' sullo stesso modello E un'attestazione per
esplicitare la determinazione assunta in  ordine  alla  richiesta  di
delegazione di pagamento, trasmettendo,  per  ragioni  di  celerita',
l'originale del modello all'ufficio ordinatore dello stipendio e  una
copia conforme del medesimo modello all'istituto delegatario. 
  Tuttavia, l'inizio effettivo della trattenuta sullo  stipendio  non
potra' che essere successivo, per  evidenti  ragioni  di  tutela  del
dipendente,   alla   notizia   dell'avvenuta   somministrazione   del
finanziamento, da inoltrare anche con semplici evidenze  informatiche
(ad esempio, una comunicazione  per  posta  elettronica,  recante  in
allegato  copia  in  formato  digitalizzato  dell'assegno   circolare
disposto a favore del  dipendente  ovvero  del  bonifico  in  cui  e'
evidenziato l'avvenuto  buon  fine  con  la  specifica  'Eseguito'  o
similare).  E'  in  facolta',  ovviamente,  dello  stesso  dipendente
mutuatario rendere un'esplicita dichiarazione sull'avvenuto accredito
a suo favore della somma mutuata. 
  In questa fase, solamente qualora dall'istituto mutuante  emergesse
la necessita' di avere una garanzia circa  l'assenza  di  impedimenti
alla messa in quota sullo stipendio della trattenuta per il  rimborso
del  finanziamento  -  necessita'   che   chiaramente   puo'   essere
manifestata  anche  attraverso  lo  stesso  dipendente  -   l'ufficio
ordinatore dello stipendio, sulla scorta della determinazione assunta
dall'Amministrazione di appartenenza del  dipendente,  provvedera'  a
rilasciare il modello B-1, attestando in tal modo l'avvenuto positivo
perfezionamento del procedimento  istruttorio  finalizzato  all'avvio
della   trattenuta   stipendiale.   Si   sottolinea   che    siffatta
attestazione, resa con il modello B-1, non fa scattare, comunque,  la
trattenuta stipendiale, almeno fintantoche' l'istituto delegatario  o
il  dipendente  delegante  non  comunicano   -   entro   un   termine
ragionevole, che puo' essere individuato in non oltre sessanta giorni
-  l'avvenuta   erogazione   del   finanziamento   sottostante   alla
delegazione convenzionale. 
  Pervenuta   la    comunicazione    della    somministrazione    del
finanziamento, l'ufficio ordinatore dello stipendio,  al  piu'  tardi
entro  il  secondo  mese  successivo,  dara'  concreto   corso   alle
trattenute stipendiali. 
  Diversamente, trascorso l'indicato periodo di sessanta giorni senza
che  sia  giunta  l'anzidetta  comunicazione,  il  modello  B-1  gia'
rilasciato e' privo di effetti. 
  Per quanto riguarda il rinnovo di un finanziamento gia' in  atto  -
assentibile  soltanto  dopo  la  dimostrazione  dell'estinzione   del
finanziamento preesistente - il procedimento relativo non si discosta
significativamente da quello sopra tracciato. 
  La  differenza  di  maggiore  rilievo   attiene   alla   necessaria
dimostrazione dell'estinzione del precedente finanziamento che dovra'
essere  fornita  contestualmente  all'avvenuta  comunicazione   della
somministrazione del nuovo finanziamento.  L'estinzione  puo'  essere
dimostrata, poi, con modalita' del tutto analoghe a quelle  descritte
per la somministrazione del finanziamento 'nuovo' (va preferibilmente
prodotta una comunicazione per posta elettronica recante in  allegato
copia in formato digitalizzato del piano relativo al conto  estintivo
e del tempestivo bonifico finale disposto a saldo  e  andato  a  buon
fine).  Non  si   tralascia   di   rammentare   che   l'esame   della
documentazione  inerente  all'avvenuta  estinzione  implica  pure  la
verifica circa il rispetto della scadenza del pagamento in  relazione
al conto estintivo. 
  Rientra,  poi,   nelle   valutazioni   di   carattere   istruttorio
dell'Amministrazione chiedere, nel caso di dubbi o perplessita' sulla
documentazione pervenuta in copia, l'esibizione dell'atto originale o
di una copia conforme. 
11. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE 
  Per  le  delegazioni  di  pagamento  discendenti  da  una   polizza
assicurativa,  ferma  restando  la  necessita'   dell'esistenza   dei
requisiti generali e  del  rispetto  della  convenzione  sottostante,
l'esame  da  condurre,  confrontato   con   quello   concernente   le
delegazioni per i contratti di finanziamento, e'  piu'  circoscritto,
essendo la verifica, fondamentalmente, volta ad accertare: 
    - l'oggetto  del  contratto  che,  come  gia'  esplicitato,  deve
riguardare la tutela della persona umana,  dei  rischi  professionali
ovvero la costituzione di  una  posizione  previdenziale  integrativa
dell'assicurazione generale obbligatoria, l'assicurazione sui  danni,
anche a terzi, inerenti alla casa di abitazione (per  l'assicurazione
RC auto si rinvia all'apposito paragrafo); 
    - il rispetto dei limiti quantitativi per le  trattenute  fissati
dal D.P.R. n. 180/1950. 
  Per il resto, la trattazione delle istanze di delegazione  seguira'
il  procedimento  illustrato  relativamente  a  quelle  relative   ai
contratti di finanziamento. 
  E' d'obbligo, comunque, fornire qualche maggiore specificazione. 
  In primo luogo, non va trascurato che, a norma dell'art. 1901 c.c.,
il contratto di assicurazione,  senza  pagamento  del  premio,  resta
sospeso, per cui, ancorche' esistente ed efficace, il rischio non  e'
coperto. Il pagamento del premio e' un vero  e  proprio  obbligo  per
l'assicurato, essendo  la  copertura  del  rischio  in  funzione  del
predetto pagamento. E', pero', in facolta' della compagnia  garantire
la copertura assicurativa anche prima del pagamento, ad esempio, gia'
dal momento della sottoscrizione del contratto 
  Cio' precisato, e' di  tutta  evidenza  come  l'avvenuta  certezza,
tanto   per   la   societa'   di   assicurazione   quanto   per    il
dipendente-assicurato, dell'effettivita' della trattenuta stipendiale
volta  al  pagamento  del  premio   sia   di   centrale   importanza,
conseguendo, dalla stessa, in assenza di una  diversa  clausola  piu'
favorevole  all'assicurato,  l'operativita'   della   copertura   del
rischio. 
  Pertanto, si raccomanda agli uffici ordinatori dello  stipendio  di
procedere con ogni consentita priorita' all'effettuazione della prima
trattenuta stipendiale afferente al premio assicurativo, onde rendere
operativa ed effettiva la copertura del rischio assicurato. 
  Quanto alle modalita' di presentazione dell'istanza di  delegazione
convenzionale  e,  soprattutto,   alle   specifiche   fornite   circa
l'autenticazione    della    firma    del    dipendente,     valgono,
sostanzialmente, le indicazioni illustrate a proposito dei  contratti
di  finanziamento.  Cosi',  nell'ipotesi  in  cui  la   presentazione
dell'istanza sia curata direttamente  dall'istituto  delegatario,  il
modello  F  deve  contenere  la  firma  del   delegante   debitamente
autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una copia
fotostatica di un suo documento d'identita' in  corso  di  validita',
sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in  originale
e una dicitura contenente la data e il riferimento  all'atto  di  cui
costituisce allegato, del tipo "Copia inerente a polizza assicurativa
con societa' BETA S.p.a. - Citta', data". 
  Diversamente, nel caso di  presentazione  diretta  dell'istanza  da
parte del dipendente, come illustrato, non e' richiesta la produzione
di una copia del documento d'identita', in quanto  la  sottoscrizione
puo' essere apposta all'atto della presentazione dell'istanza stessa,
in modo da consentire l'immediata autenticazione della firma  a  cura
del funzionario dell'Amministrazione ricevente. 
12. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRATTI RC AUTO 
  Come anticipato, per l'assicurazione  RC  auto,  segnatamente  alle
partite stipendiali gestite tramite il sistema NoiPA, le  istanze  di
delegazione convenzionale di pagamento saranno trattate con modalita'
informatiche. 
  Tale procedura sara' rilasciata e resa  operativa  dal  DAG-DSII  a
completamento delle attivita' di analisi  necessarie  all'attivazione
della stessa. 
  Maggiori  indicazioni  tecniche  in  materia  saranno  diramate   e
aggiornate da parte del DAG-DSII, anche attraverso il portale NoiPA. 
13. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRIBUTI A FAVORE DI ONLUS ED
  ENTI MUTUALISTICI 
  Per le istanze di delegazione convenzionale di pagamento inerenti a
contributi destinati a favore delle ONLUS  e  di  enti  mutualistici,
ferma restando la necessita' dell'esistenza dei requisiti generali  e
del rispetto della  convenzione  sottostante,  l'esame  da  condurre,
posto a  raffronto  con  quelli  concernenti  le  delegazioni  per  i
contratti  di  finanziamento  o  per  le  polizze  assicurative,   e'
decisamente piu' limitato. In concreto, la verifica  da  svolgere  e'
diretta ad accertare i seguenti aspetti: 
    -  il  contributo  deve  connotarsi  per  essere  una  erogazione
liberale o  un  semplice  donativo  ovvero,  soprattutto  per  quanto
attiene  agli  enti  mutualistici,   dal   rappresentare   la   quota
associativa; 
    - l'importo non puo' essere  inferiore  a  cinque  euro  mensili,
mentre la durata della trattenuta deve essere compresa tra  dodici  e
centoventi mensilita'; 
    - il rispetto dei limiti quantitativi per le  trattenute  fissati
dal D.P.R. n. 180/1950. 
  Per il resto, la trattazione delle istanze di delegazione  seguira'
il  procedimento  illustrato  relativamente  a  quelle  relative   ai
contratti di finanziamento e ai contratti di assicurazione. 
  Si  ricorda,  ad  ogni  buon  fine,  che  circa  le  modalita'   di
presentazione   dell'istanza   di   delegazione   convenzionale    e,
soprattutto, alle specifiche fornite sull'autenticazione della  firma
del dipendente, valgono le indicazioni gia'  illustrate  a  proposito
dei contratti di finanziamento  e  dei  contratti  di  assicurazione.
Cosi', nell'ipotesi in cui la presentazione dell'istanza  sia  curata
direttamente dall'ente delegatario, il modello G  deve  contenere  la
firma del delegante debitamente autenticata oppure,  in  alternativa,
deve recare in allegato una copia fotostatica  di  un  suo  documento
d'identita' in corso di validita',  sulla  quale  deve  essere  stata
apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura  contenente  la
data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato, del  tipo
"Copia inerente a contribuzioni a favore della ONLUS GAMMA -  Citta',
data". 
  Invece, come gia' illustrato, nel  caso  di  presentazione  diretta
dell'istanza da parte del dipendente non e' richiesta  la  produzione
di una copia del documento  d'identita',  essendo  la  sottoscrizione
direttamente     autenticata     da     parte     del     funzionario
dell'Amministrazione all'atto della presentazione dell'istanza. 
14. ULTERIORI FATTISPECIE 
  Illustrato  quanto  sopra  sulle   delegazioni   convenzionali   di
pagamento, e' d'obbligo fornire qualche  indicazione  soprattutto  in
ordine all'esistenza di altre forme di  trattenute  sugli  emolumenti
dei dipendenti, gia' operate dalle Amministrazioni  la  cui  gestione
delle partite stipendiali e' confluita  in  un  secondo  momento  nel
sistema NoiPA o ne e' prevista la prossima confluenza. 
  In proposito, va evidenziato che non  rientrano  nelle  fattispecie
trattate le trattenute operate a favore della stessa  Amministrazione
a fronte di somme dovute dal dipendente a qualsiasi titolo,  essendo,
peraltro, al di fuori dello schema della delegazione. In una siffatta
circostanza, infatti, e' del tutto evidente che e'  l'Amministrazione
ad avere un precipuo interesse ad operare la trattenuta  stipendiale,
per cui - anche se dovesse trattarsi di somme  che  l'Amministrazione
deve in un secondo momento riversare a terzi per servizi  fruiti,  in
ultima istanza, dal dipendente (ad esempio, servizi aziendali,  quali
mense  e  asili,  spese  di  trasporto,  ecc.)  -  la  trattenuta  e'
certamente   legittima   e   non   e'   configurabile   alcun   onere
amministrativo. 
15. CONTROLLI SULLE DELEGAZIONI CONVENZIONALI 
  Come esposto, il  primo  controllo  sulle  istanze  di  delegazione
convenzionale di pagamento e' operato dall'Amministrazione competente
a ricevere e processare le stesse. 
  Resta, comunque, in capo alle Amministrazioni che  hanno  stipulato
le convenzioni a monte della delegazione convenzionale  l'obbligo  di
effettuare, in particolare, la verifica sul rispetto del tasso soglia
e  dei  tassi  convenzionalmente  previsti   per   i   contratti   di
finanziamento, da svolgere  con  cadenza  trimestrale.  Relativamente
alle convenzioni centralizzate, invece, sara' il DAG-DSII, in  quanto
soggetto che ha provveduto  alla  loro  stipula,  a  svolgere  alcuni
riscontri, tra i quali, in particolare,  il  periodico  rispetto  del
tasso soglia per i contratti di finanziamento. 
  Inoltre, anche gli uffici appartenenti al sistema delle  ragionerie
espletano una serie di verifiche. 
  In particolare,  in  relazione  alle  partite  stipendiali  gestite
tramite il sistema NoiPA e stante il ruolo attivo assunto  ormai  dal
1° marzo 2011, le RTS  svolgono  a  livello  periferico  un'attivita'
sulla gestione delle partite stipendiali e sui singoli contratti che,
sotto l'aspetto  funzionale,  e'  complementare  a  quella  curata  a
livello centrale da parte del DAG-DSII. 
  Segnatamente a quest'ultimo aspetto, le RTS hanno  l'incombenza  di
verificare la completezza della  documentazione  ricevuta,  anche  al
fine di poter correttamente rilasciare il modello B-1 il quale,  come
noto, e' finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota",  cioe'  la
garanzia da parte dell'Amministrazione di aver annotato il debito del
dipendente  e,  quindi,  di  aver   'prenotato'   la   misura   della
corrispondente trattenuta sulla partita stipendiale. 
  Quanto ai controlli sulle delegazioni  convenzionali  perfezionate,
gli stessi attengono principalmente al rispetto della garanzia  posta
a tutela del dipendente circa la percezione di almeno la meta'  dello
stipendio netto. 
  Per quanto riguarda i versamenti di erogazioni liberali alle ONLUS,
il DAG-DSII dovra' procedere, con cadenza almeno annuale, ad appurare
se le predette ONLUS rientrino tra  i  soggetti  che  legittimano  il
riconoscimento  dei  previsti  benefici  fiscali,   in   termini   di
detrazioni o di deduzioni, in capo al donatore. 
16. ONERI AMMINISTRATIVI DOVUTI DAI DELEGATARI 
  La misura degli oneri dovuti dagli istituti  delegatari  -  seppure
con gli  inevitabili  margini  di  imprecisione  legati  a  qualunque
procedimento  di  stima,  che  impone  sempre  una   scelta   ed   un
bilanciamento tra le varie  esigenze  contrapposte  (semplificazione,
onerosita' della rilevazione, snellimento delle procedure,  tempi  di
lavoro, convenienza  di  una  forfetizzazione,  ecc.)  -  sono  stati
determinati sulla scorta di un'analisi condotta sugli effettivi costi
sopportati  dall'Amministrazione  nella  gestione  delle  delegazioni
convenzionali di pagamento nell'ambito del procedimento  di  gestione
degli stipendi. 
  Tale circostanza implica che non sussistano dei concreti spazi  per
poter determinare in modo 'libero' i predetti  oneri  amministrativi,
dovendo essere rapportati ai  costi  sostenuti  dall'Amministrazione.
Consequenzialmente,  ne  deriva  l'esigenza  di  una  loro  periodica
revisione, fissata con cadenza biennale, in ragione  delle  possibili
variazioni intervenute nel tempo degli anzidetti costi. 
  In proposito, precisato  che  le  eventuali  variazioni  potrebbero
comportare in futuro, nell'ambito della revisione biennale periodica,
anche una riduzione degli oneri di cui trattasi (ad esempio,  per  la
diminuzione dei costi informatici, per  l'ottimizzazione  progressiva
delle procedure, ecc.), allo scopo di fornire garanzie agli operatori
economici dei settori interessati, in primis  istituti  finanziari  e
societa'  di  assicurazione,  appare  necessario,  per   non   creare
incertezze  o,  peggio,  aleatorieta'  nello  sviluppo  del  rapporto
contrattuale  tra  dipendente  e  delegatario,  fissare  dei   limiti
massimi, ancorati a parametri oggettivi, per il potenziale incremento
degli oneri amministrativi. 
  Cio' posto, si ritiene che ragionevolmente i prefati limiti possano
essere costituiti dalla variazione dell'indice nazionale  dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice dei  prezzi
al consumo FOI) rilevata con cadenza mensile  dall'Istituto  Centrate
di Statistica-ISTAT. 
  Pertanto, il DAG procedera' con cadenza biennale alla revisione, in
aumento  o  in  diminuzione,  della   misura   dei   predetti   oneri
amministrativi, tenuto conti  degli  effettivi  costi  procedimentali
sostenuti, e fissera', nel caso di un  eventuale  aumento,  la  nuova
misura degli oneri in modo  da  non  superare  il  limite  scaturente
dall'applicazione del ricordato indice  dei  prezzi  al  consumo  FOI
sugli oneri gia' in atto. 
  All'attualita', sulla  scorta  delle  analisi  svolte,  sono  stati
determinati  gli  oneri  amministrativi,  esposti  nella   pertinente
tabella unita alla presente circolare (Allegato H), che gli  istituti
delegatari  sono  tenuti  a  rifondere   per   ciascuna   delegazione
convenzionale a far data dal  1°  gennaio  2015,  tanto  in  caso  di
delegazioni di nuova attivazione, quanto per quelle gia' in essere. 
  Per completezza d'informazione, si rappresenta  che  la  prefissata
misura degli oneri amministrativi e' comprensiva dei costi scaturenti
dalle istanze di delegazione convenzionale  di  pagamento  processate
con esito negativo. 
  La prossima valutazione in merito sara' effettuata con  riferimento
alla data  del  31  dicembre  2016,  al  fine  di  poter  aggiornare,
sempreche'  ne  dovessero  ricorrere   i   presupposti,   gli   oneri
amministrativi in discorso con decorrenza 1° gennaio 2017, per  tutte
delegazioni attive alla medesima data. 
  Va da  se'  che  sino  ad  una  nuova  determinazione  degli  oneri
amministrativi dovuti, continueranno ad essere applicati gli  importi
gia' vigenti. 
17. MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI 
  Il  versamento  degli  oneri  amministrativi  dovuti,   a   seguito
dell'attivazione delle delegazioni  convenzionali  di  pagamento,  e'
effettuato direttamente dall'Amministrazione delegata, utilizzando le
somme trattenute al dipendente e destinate ad essere  accreditate  al
delegatario. 
  Nello specifico,  tale  versamento  segue  modalita'  differenti  a
seconda che, per un versante, le partite  stipendiali  siano  gestite
tramite il sistema NoiPA e attengano ad Amministrazioni  dello  Stato
ovvero, per altro versante, pur gestite  mediante  il  sistema  NoiPA
riguardino  enti  pubblici  oppure  siano  gestite  tramite   sistemi
diversi. 
  Nell'ipotesi in cui il dipendente amministrato  dal  sistema  NoiPA
appartenga  ad  un'Amministrazione  dello  Stato  il  versamento   e'
effettuato direttamente dal DAG-DSII, previa ritenzione  della  quota
degli  oneri  amministrativi  relativi,  da  operare,  attraverso  il
medesimo sistema  NoiPA,  sulle  somme  trattenute  al  dipendente  e
destinate ad essere accreditate al delegatario. Pertanto,  una  volta
operata la trattenuta sulle competenze mensili del dipendente,  dalla
stessa devono essere scomputati gli oneri amministrativi, al fine  di
poterne eseguire il riversamento al pertinente capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato con titolo di spesa da  estinguere  mediante
commutazione in documenti di entrata (art. 77, delle  Istruzioni  sul
Servizio di Tesoreria dello  Stato-ISTS,  approvate  con  decreto  29
maggio 2007 del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze,  pubblicato
nella  Gazzetta  ufficiale,  serie  generale,  n.  163,   supplemento
ordinario n. 160 del 16 luglio 2007). 
  Nello specifico, il suddetto riversamento dovra' essere  effettuato
contestualmente alla ritenzione degli oneri e dovra', a  seconda  dei
casi, affluire in uno dei seguenti capitoli del Capo  X  dell'entrata
del bilancio dello Stato: 
    - Capitolo 3378 - "Contributi dovuti  per  la  riscossione  e  il
versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai  dipendenti
statali  da  estinguere  mediante  l'istituto  della  delegazione  di
pagamento":  a  tale  capitolo  devono  affluire,  oltre  gli   oneri
amministrativi concernenti i contratti di finanziamento, anche quelli
riguardanti i contributi alle ONLUS; 
    -  Capitolo  3374  -  "Contributi  rivenienti  dall'attivita'  di
riscossione e versamento dei  premi  assicurativi  e  dei  contributi
previdenziali integrativi a  carico  dei  dipendenti,  da  estinguere
mediante l'istituto della delegazione  di  pagamento":  destinato  ad
accogliere solamente gli oneri amministrativi rivenienti da contratti
di assicurazione di qualunque tipo. 
  Con modalita' telematiche, gli enti delegatari, per quanto  attiene
ai dati di  loro  specifico  interesse,  riceveranno  mensilmente  un
prospetto con l'elencazione dei dipendenti ai quali e' stata  operata
la  trattenuta  in  esecuzione  delle  delegazioni  convenzionali  e,
conseguentemente,    la    commisurazione    dei    relativi    oneri
amministrativi. 
  I riscontri e i controlli sui riversamenti sono effettuati dell'UCB
presso il MEF. 
  Per quanto inerisce,  invece,  alle  rimanenti  ipotesi  -  partite
stipendiali gestite dal sistema NoiPA per dipendenti di enti pubblici
ovvero  relative   a   dipendenti   dello   Stato,   ma   concernenti
Amministrazioni  che  non  si  avvalgono  del  sistema  NoiPA  -   le
Amministrazioni e gli enti interessati  potranno  versare  gli  oneri
amministrativi, a seconda degli assetti organizzativi interni e delle
eventuali prescrizioni dei propri regolamenti  di  amministrazione  e
contabilita', a mezzo bonifico o con titolo di  spesa  da  estinguere
mediante commutazione in documenti di entrata (art. 77, ISTS). Per il
versamento con bonifico, le coordinate  IBAN  dei  suddetti  capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato sono disponibili e consultabili
all'indirizzo                                                     web
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Codici-IBA/         e,
comunque, possono essere acquisite presso la Banca d'Italia. 
  In siffatte circostanze, i riscontri e i controlli sui riversamenti
sono egualmente effettuati dell'UCB presso il MEF, anche  sulla  base
dei pertinenti dati forniti dal DAG-DSII. 
18. CONTROLLI INERENTI AL VERSAMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI 
  Sotto il fronte dei controlli  successivi,  come  accennato,  l'UCB
presso il MEF procedera' a verificare il tempestivo versamento  e  la
pertinente imputazione al bilancio dei  predetti  oneri,  avvalendosi
anche del Sistema Informativo Entrate-SIE. 
  Il   predetto   controllo,   stante   l'elevata   informatizzazione
dell'intero  processo,  dovrebbe  risultare  di  agevole  esecuzione,
almeno per quanto concerne le delegazioni convenzionali di  pagamento
gestite  tramite  il  sistema  NoiPA  e  afferenti  a  dipendenti  di
Amministrazioni dello Stato. 
  Per le rimanenti Amministrazioni dello Stato che  si  avvalgono  di
sistemi diversi dal  sistema  NoiPA  e  per  gli  enti  pubblici  che
utilizzano  il  sistema  NoiPA,  provvedendo  in  via   autonoma   al
riversamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  il  controllo
espletato dall'UCB avra' un contenuto sostanzialmente equivalente. La
differenza  piu'  marcata  discende  dalle   diverse   modalita'   di
versamento che potranno  seguire  dette  Amministrazioni,  avendo  la
facolta', come gia' indicato, di versare gli oneri  amministrativi  a
mezzo  bonifico  o  con  titolo  di  spesa  da  estinguere   mediante
commutazione in documenti di  entrata,  per  cui  devono  trasmettere
copia delle quietanze dei versamenti all'entrata del  bilancio  dello
Stato a valere sui richiamati capitoli 3378 e 3374. 
  In concreto, la documentazione inerente ai versamenti  degli  oneri
amministrativi  dovra'  essere  trasmessa,  di   norma,   per   posta
elettronica certificata (previa  digitalizzazione  dei  documenti  in
formato non modificabile) ovvero anche con idonee evidenze  contabili
informatiche. Solo in via del tutto eccezionale e contingente  e'  da
ritenersi consentita la spedizione a mezzo posta tradizionale. 
  Per  l'esecuzione  di   siffatti   controlli,   l'UCB   procedera',
ordinariamente, con cadenza trimestrale. 
19. MODULISTICA 
  In ordine alla modulistica, con particolare riferimento al  modello
E, al modello F e al modello G, si rappresenta, come  non  sussistano
aprioristiche   preclusioni,   per   gli   enti   delegatari,    alla
predisposizione di propri moduli prestampati, per ipotesi, allo scopo
di mostrare il marchio o il logotipo  aziendali,  di  recare  qualche
personalizzazione o informazione aggiuntiva (ad  esempio:  numero  di
contratto, agente o gruppo promotore, ecc.) o, piu' semplicemente  di
editare diversamente i campi relativi agli  elementi  e  ai  dati  da
fornire. Vanno, ovviamente, salvaguardate la struttura e la totalita'
degli elementi e delle notizie richieste  di  cui  ai  facsimili  dei
predetti modelli E, F e G allegati alla presente circolare. 
  In presenza di dette circostanze, comunque, affinche' le istanze di
delegazione  convenzionale  su  modulistica  prestampata  predisposta
dall'ente delegatario possano essere processate in modo piu' agevole,
appare  sommamente  opportuno,  anche   per   evitare   inconvenienti
procedimentali, che un esemplare  del  modello  "personalizzato"  sia
allegato - previo  necessario  riscontro,  per  costituire  un  utile
specimen - alla convenzione stipulata.  Le  esigenze  sottostanti  al
riscontro e all'allegazione accennati non ricorrono, chiaramente, nel
caso di  mera  apposizione  del  marchio  o  del  logotipo  dell'ente
delegatario direttamente sul modello utilizzato,  magari  utilizzando
una semplice stampigliatura. 
  Con l'occasione, poi, si reputa sommamente opportuno dare sin d'ora
dei chiarimenti in  merito  alla  modulistica  da  utilizzare  per  i
contratti di finanziamento, in ordine, soprattutto, ai  rapporti  tra
il modello di cui  all'Allegato  E  (il  quale  facsimile  riproduce,
fondamentalmente, il modello C introdotto con la circolare  n.  1/RGS
del 2011) e i modelli allegati alla circolare  n.  21/RGS  del  2005,
alcuni modificati dalla circolare n. 13/RGS  del  2006,  identificati
anche come modelli A, A-1, B e B-1. 
  In via generale, si rimarca che i modelli A,  A-1,  B  e  B-1  sono
degli allegati alla ricordata circolare n. 21/RGS del 2005  la  quale
non e' stata oggetto  di  interventi  innovativi  o  modificativi  di
natura sostanziale, specificatamente per quanto attiene alla cessione
del quinto dello stipendio.  Non  va  trascurato,  altresi',  che  la
modulistica appena menzionata  riguarda,  attualmente,  solo  in  via
marginale  le  delegazioni  convenzionali  di   pagamento,   inerendo
principalmente alla  cessione  del  quinto  dello  stipendio  e  alla
concessione del piccolo prestito. 
  Quanto osservato comporta, fatte salve le precisazioni susseguenti,
che la modulistica di cui alla circolare n. 21/RGS  del  2005  e'  da
ritenersi tuttora valida. 
  Cio' detto, pero', sembra chiaro come il modello  E  relativo  alle
delegazioni  convenzionali  di   pagamento   per   i   contratti   di
finanziamento compendia e unisce i  modelli  A  e  A-1,  avendoli  in
pratica  sostituiti,  seppure,  si  sottolinea,  limitatamente   alle
predette delegazioni convenzionali. 
  Di contro, per le cessioni del quinto  dello  stipendio  e  per  il
piccolo prestito sono sempre utilizzabili gli anzidetti modelli A  ed
A-1. 
  Invece,   il   modello   B,    che    rappresenta    essenzialmente
un'attestazione di servizio utile per la richiesta  di  finanziamento
(sia nel caso di cessione del quinto dello stipendio, sia di  piccolo
prestito, sia  di  delegazione  convenzionale  di  pagamento),  e  il
modello B-1, finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota" - cioe'
la garanzia da parte dell'Amministrazione  di  aver  preso  nota  del
debito del dipendente e, quindi, di aver 'prenotato' la misura  della
relativa trattenuta sulla  partita  stipendiale  -  sono,  in  ultima
analisi, documenti di natura  istruttoria  per  l'istituto  mutuante,
essendo  funzionali  a  suffragare  la  richiesta  di   finanziamento
promossa dal dipendente, anche per quanto inerisce  alla  delegazione
convenzionale. 
20. ASPETTI FISCALI 
  In merito agli  aspetti  fiscali  concernenti  le  convenzioni,  si
ricorda che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (art. 47  del
D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione  solamente  in
caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). 
  Per completezza, si rappresenta  che,  nel  caso  di  richiesta  di
registrazione, l'imposta di registro e' esclusivamente a carico della
parte richiedente (art.  39  e  art.  57,  comma  7,  del  D.P.R.  n.
131/1986). 
21. NOTAZIONI CONCLUSIVE 
  In  chiusura,  appare  opportuno  sottolineare  alcuni  aspetti  di
rilievo. 
  In primo luogo, si ricorda che l'esistenza della convenzione e'  un
presupposto  indefettibile   per   l'esecuzione   delle   delegazioni
collegate,  per   cui   il   venir   meno   della   stessa   comporta
inevitabilmente per il delegatario l'impossibilita' di poter attivare
nuove delegazioni convenzionali di pagamento. 
  In  secondo  luogo,  si  sottolinea   l'esigenza   che   tutte   le
Amministrazioni che hanno proceduto a stipulare  le  convenzioni  con
gli enti delegatari provvedano a trasmettere  al  DAG-DSII,  a  mezzo
posta   certificata   all'indirizzo   dcsii.dag@pec.mef.gov.it,    le
opportune informazioni in merito a tutte  le  variazioni  riguardanti
gli elementi della  convenzione,  intervenute  nel  corso  della  sua
validita'.  A  tale  riguardo,  si  evidenzia  che  negli  schemi  di
convenzione-tipo e' previsto a carico del  delegatario  l'obbligo  di
inviare un'apposita comunicazione  al  DAG-DSII  -  all'indirizzo  di
posta certificata poc'anzi indicato ovvero, in via  alternativa,  con
posta raccomandata - in relazione alle variazioni dei dati essenziali
concernenti il delegatario stesso (ad esempio, cambiamento della sede
o  mutamento  della  denominazione  sociale,  avvenuta  cessione  del
credito, ecc.). 
  In terzo luogo,  si  espone  che  per  quanto  attiene  ai  profili
procedimentali delineati nella presente circolare, limitatamente alle
istruzioni tecniche e alla gestione del sistema NoiPA, sara' cura del
DAG-DSII, attraverso apposite comunicazioni divulgate anche per mezzo
del medesimo  sistema  NoiPA,  dettagliarne  gli  aspetti  operativi,
fornendo, nel corso del tempo, anche i relativi aggiornamenti. 
  E' appena il caso di precisare, poi, che le istruzioni qui  fornite
comportano il superamento delle indicazioni diramate con le circolari
n. 1/RGS del 2011, n. 30/RGS del 2011 e n. 38/RGS del 2012. 
  Da ultimo, relativamente ad una serie  di  problematiche  puntuali,
per una piu' immediata leggibilita', le  soluzioni  individuate  sono
state raccolte in  un  apposito  prospetto  sinottico  (Allegato  I),
secondo il metodo delle 'domande e risposte' o c.d.  FAQ  (Frequently
Asked Questions)  -  riproponendo,  talora,  taluni  dei  chiarimenti
sviluppati in modo piu' diffuso nel testo della presente circolare  -
mentre, con finalita' illustrative,  e'  pure  unito  uno  schematico
diagramma  di   flusso   sull'intero   processo   delle   delegazioni
convenzionali di pagamento (Allegato L). 
    Roma, 15 gennaio 2015 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco