IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», con particolare riferimento all'art. 7, comma 4, ove e' previsto che con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' di uso delle stesse; Atteso che, ai sensi dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'art. 1, comma 3, della predetta legge n. 395/1990, il Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando le proprie attribuzioni, fa parte delle Forze di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 76 del 1° aprile 1999, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 16 febbraio 1999 istitutivo del Gruppo operativo mobile; Visto il decreto del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, emanato il 18 maggio 2001 e pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia il 15 novembre 2001 ai sensi dell'art. 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, con il quale e' stata individuata l'uniforme di tipo storico della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 132 dell'8 giugno 2000, concernente - tra l'altro - l'istituzione dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 38 del 14 febbraio 2002, con il quale sono state determinate le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 17 ottobre 2002 istitutivo del Servizio cinofilo del personale di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 18 novembre 2003 istitutivo del Servizio a cavallo del personale di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 24 febbraio 2004 recante «Determinazione della foggia del vestiario del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria appartenente al contingente del Dipartimento per la giustizia minorile»; Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante «Istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85»; Ritenuto che la materia delle uniformi debba essere disciplinata tenendo conto che il Corpo di polizia penitenziaria e' composto da personale maschile e femminile suddiviso nella qualifica dirigenziale e direttiva, nel ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti, degli agenti e degli assistenti, e puo' svolgere attivita' sportiva e costituire una propria banda musicale; Considerata l'opportunita' di rideterminare le caratteristiche, la foggia, l'uso ed i tempi di durata degli effetti di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed equiparati, anche alla luce delle esigenze delle specializzazioni del Corpo nel frattempo istituite; Decreta: Le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso sono stabiliti nei seguenti articoli, nelle Tabelle ed Allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. Art. 1 Uniforme 1. L'uniforme degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e' costituita da un insieme organico di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalita' e di identificazione. 2. Le uniformi, in relazione al periodo stagionale o a particolari condizioni climatiche, si distinguono in invernali (I.) ed estive (E.). Ciascuna uniforme puo' avere caratteristiche differenti in relazione al sesso ed al ruolo di appartenenza. 3. Le uniformi, disciplinate secondo le modalita' d'uso previste dal presente decreto, sono: Uniforme Ordinaria (O.); Uniforme di Servizio (S.1); Uniforme di Servizio armato (S.A.2); Uniforme di Servizio armato per servizi di rappresentanza, di parata e di onore (S.A.3); Grande uniforme (G.U.); Uniforme da cerimonia (Ce.); Uniforme da sera (Se.); Uniforme da societa' (So.); Uniforme di gala (Ga.); Uniforme di tipo storico; da Concerto; di Rappresentanza per la Banda Musicale; Uniforme da lavoro (L.). a) Uniforme ordinaria e' indicata nelle Tabelle 1 e 2 ed indossata in occasione di cerimonie ufficiali o private, secondo le previsioni riportate nell'Allegato «A» del presente Regolamento. E' inoltre indossata quando disposto dai Provveditorati regionali o dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e comunque in occasione di convocazioni per motivi di servizio, per presenziare avanti ai consigli di disciplina regionali o centrale e per la partecipazione a concorsi. E' indossata dagli appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali e dai comandanti dei reparti in luogo di quella di servizio. b) Uniforme di servizio e di servizio armato e' costituita dall'uniforme di servizio di cui alle Tabelle 3 e 4 nonche' dall'uniforme operativa di cui alle Tabelle 5 e 6 . L'uniforme di servizio di cui alle Tabelle 3 e 4 e' indossata nei servizi di portineria, di ingresso principale degli Istituti, delle Scuole e dei Servizi, negli uffici matricola dei detenuti ed internati, nei servizi di gestione operativa degli elaboratori periferici della Amministrazione penitenziaria, nei piantonamenti in luoghi esterni di cura, nelle traduzioni dei detenuti ed internati, limitatamente a quelle davanti alle Autorita' Giudiziarie nonche' presso strutture esterne o siti appartenenti ad altra Pubblica Amministrazione e comunque in tutti gli altri servizi espletati all'esterno degli istituti penitenziari e nei casi previsti nell'Allegato «A» del presente Regolamento. L'uniforme operativa di cui alle Tabelle 5 e 6 e' indossata nei servizi di vigilanza armata, vigilanza ed osservazione dei detenuti ed internati nelle sezioni e/o strutture detentive, anche a carattere sanitario e in quelle ove si svolgono attivita' lavorative e scolastiche all'interno degli istituiti penitenziari, vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati; e' indossata, altresi', nelle traduzioni che comportino l'impiego del personale per l'intera durata del turno. L'uniforme operativa e' indossata durante gli ordinari servizi espletati nelle attivita' di ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso, addestrative, di conduttore di unita' cinofile, di tiratore scelto e istruttore di tiro, del servizio navale, nonche' nell'ambito dei servizi riconducibili ai compiti di cui al D.M. 4 giugno 2007 affidati al personale del Gruppo operativo mobile. Il personale che presta servizio presso le scuole di formazione, ad eccezione dei servizi di vigilanza armata e durante le attivita' addestrative, indossa sempre l'uniforme di servizio di cui alle Tabelle3e4. c) Uniforme per i servizi di parata e di onore e' indicata nella Tabella 8 ed e' indossata in tutte le circostanze in cui il Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82, partecipa a manifestazioni con propri reparti o comunque con formazioni inquadrate nonche' nelle circostanze previste nell'Allegato «A» del presente Regolamento. d) Uniforme per i servizi di rappresentanza e' indicata nelle Tabelle 9 e 10 ed e' indossata nelle occasioni previste nell'Allegato «A» del presente Regolamento ogni qualvolta il personale del Corpo dei ruoli non direttivi o dirigenziali rappresenti l'Amministrazione penitenziaria nelle cerimonie o nelle manifestazioni a cui partecipi. e) Grande uniforme e' indicata nella Tabella 11 ed e' indossata nelle cerimonie previste dal Regolamento per la disciplina delle uniformi dello Stato Maggiore Difesa e, comunque, nella circostanza in cui le stesse cerimonie ricorre il giorno della proclamazione della Repubblica, il 17 marzo, il 25 aprile, il 4 novembre, il giorno dell'annuale del Corpo di polizia penitenziaria e del Santo Patrono. E' indossata ogni qualvolta il personale dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo rappresenti l'Amministrazione penitenziaria nelle cerimonie o nelle manifestazioni a cui partecipa. f) Uniforme da cerimonia, da sera, da societa' e di gala e' indicata nelle Tabelle 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, e' indossata nelle occasioni previste nell'Allegato "A" del presente Regolamento; g) Uniforme di tipo storico e' indicata alla Tabella 12, individuata secondo le modalita' di cui all'art. 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. E' in dotazione esclusivamente agli appartenenti alla banda musicale della polizia penitenziaria ed e' indossata nelle manifestazioni celebrative della festa della Repubblica, dell'annuale del Corpo di polizia penitenziaria e nelle altre manifestazioni celebrative a carattere militare o civile alle quali partecipano altri reparti o bande in uniforme storica. E' indossata, inoltre, in ogni altra circostanza su specifica disposizione del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. h) Uniforme da Concerto e' indicata alla Tabella 12, e' in dotazione agli appartenenti alla banda musicale della polizia penitenziaria ed e' indossata nelle esibizioni concertistiche in teatri e luoghi sacri; e' altresi' indossata nelle esibizioni che coinvolgono solisti presso istituzioni musicali come orchestre sinfoniche e cori. i) Uniforme di Rappresentanza per la Banda Musicale e' indicata alla Tabella 12, e' in dotazione agli appartenenti alla banda musicale della polizia penitenziaria ed e' indossata in occasione di eventi diversi da quelli previsti per le uniformi ordinaria, storica e da concerto. l) Uniforme da lavoro e' indicata alla Tabella 40/28 ed e' indossata, in alternativa o in sostituzione dell'uniforme di servizio, dal personale preposto al controllo pacchi detenuti, alle armerie, agli autoparchi, alle officine, alla manutenzione ordinaria del fabbricato, ai magazzini vestiario ed alle specializzazioni ed in particolare per il personale che espleta servizio navale, per le unita' cinofile e per il servizio a cavallo, in questi ultimi tre casi solo in occasione dei servizi di manutenzione e cura dell'imbarcazione e cura degli animali. 4. Le divise ed i capi di equipaggiamento possono essere assegnati come dotazione: a) individuale, estesa a tutto il personale; b) di reparto, in aggiunta a quella individuale, limitatamente allo svolgimento di uno specifico servizio. 5. L'uniforme e' in dotazione esclusiva al personale in attivita' di servizio.