IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante  «Ordinamento  del
Corpo di polizia penitenziaria», con particolare riferimento all'art.
7, comma 4, ove e'  previsto  che  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia sono determinate le caratteristiche  delle  uniformi  degli
appartenenti al Corpo di  polizia  penitenziaria  nonche'  i  criteri
concernenti l'obbligo e le modalita' di uso delle stesse; 
  Atteso che, ai sensi dell'art. 16 della legge 1°  aprile  1981,  n.
121, e dell'art. 1, comma 3, della predetta  legge  n.  395/1990,  il
Corpo  di  polizia   penitenziaria,   fermo   restando   le   proprie
attribuzioni, fa parte delle Forze di polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1999,
n. 82, pubblicato nel Supplemento ordinario  n.  63/L  alla  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale -  n.  76  del  1°  aprile  1999,  recante
«Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia del 16 febbraio  1999
istitutivo del Gruppo operativo mobile; 
  Visto il decreto del  Capo  del  dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria, emanato il 18 maggio 2001 e pubblicato sul  bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia il 15 novembre 2001 ai  sensi
dell'art. 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1999, n. 82, con il quale e' stata individuata l'uniforme di
tipo storico della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2000,  n.  146,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 132 dell'8 giugno  2000,
concernente - tra l'altro - l'istituzione  dei  ruoli  direttivi  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto ministeriale 24  gennaio  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 38 del 14 febbraio  2002,  con
il quale sono state determinate  le  caratteristiche  delle  uniformi
degli appartenenti al  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  nonche'  i
criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia del 17  ottobre  2002
istitutivo  del  Servizio   cinofilo   del   personale   di   polizia
penitenziaria; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia del 18 novembre  2003
istitutivo  del  Servizio  a  cavallo  del   personale   di   polizia
penitenziaria; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia del 24 febbraio  2004
recante «Determinazione della foggia del vestiario del personale  del
Corpo  di  Polizia  Penitenziaria  appartenente  al  contingente  del
Dipartimento per la giustizia minorile»; 
  Visto il decreto legislativo  9  settembre  2010,  n.  162  recante
«Istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria,  a
norma dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85»; 
  Ritenuto che la materia delle uniformi  debba  essere  disciplinata
tenendo conto che il Corpo di polizia penitenziaria  e'  composto  da
personale maschile e femminile suddiviso nella qualifica dirigenziale
e direttiva, nel ruolo degli  ispettori,  dei  sovrintendenti,  degli
agenti e degli assistenti,  e  puo'  svolgere  attivita'  sportiva  e
costituire una propria banda musicale; 
  Considerata l'opportunita' di rideterminare le caratteristiche,  la
foggia, l'uso ed i tempi di durata  degli  effetti  di  vestiario  in
dotazione agli appartenenti al  Corpo  di  polizia  penitenziaria  ed
equiparati, anche alla luce delle esigenze delle specializzazioni del
Corpo nel frattempo istituite; 
 
                              Decreta: 
 
  Le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti  al  Corpo  di
polizia  penitenziaria  ed  i  criteri  concernenti  l'obbligo  e  le
modalita' d'uso sono stabiliti nei seguenti articoli,  nelle  Tabelle
ed Allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
                               Art. 1 
 
 
                              Uniforme 
 
  1. L'uniforme degli appartenenti al Corpo di polizia  penitenziaria
e' costituita da un insieme organico di vestiario, di equipaggiamento
e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da
soddisfare le esigenze di funzionalita' e di identificazione. 
  2. Le uniformi, in relazione al periodo stagionale o a  particolari
condizioni climatiche, si distinguono in  invernali  (I.)  ed  estive
(E.). Ciascuna uniforme  puo'  avere  caratteristiche  differenti  in
relazione al sesso ed al ruolo di appartenenza. 
  3. Le uniformi, disciplinate secondo le  modalita'  d'uso  previste
dal presente decreto, sono: 
    Uniforme Ordinaria (O.); Uniforme di Servizio (S.1); Uniforme  di
Servizio armato (S.A.2); Uniforme di Servizio armato per  servizi  di
rappresentanza, di parata e di onore (S.A.3); Grande uniforme (G.U.);
Uniforme da cerimonia (Ce.); Uniforme  da  sera  (Se.);  Uniforme  da
societa' (So.); Uniforme di gala (Ga.); Uniforme di tipo storico;  da
Concerto; di Rappresentanza per la Banda Musicale; Uniforme da lavoro
(L.). 
a) Uniforme ordinaria 
  e' indicata nelle Tabelle 1  e  2  ed  indossata  in  occasione  di
cerimonie  ufficiali  o  private,  secondo  le  previsioni  riportate
nell'Allegato «A» del  presente  Regolamento.  E'  inoltre  indossata
quando disposto  dai  Provveditorati  regionali  o  dal  Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria  e  comunque  in   occasione   di
convocazioni per  motivi  di  servizio,  per  presenziare  avanti  ai
consigli di disciplina regionali o centrale e per la partecipazione a
concorsi. 
  E' indossata dagli appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali e
dai comandanti dei reparti in luogo di quella di servizio. 
b) Uniforme di servizio e di servizio armato 
  e' costituita dall'uniforme di servizio di cui alle Tabelle 3  e  4
nonche' dall'uniforme operativa di cui alle Tabelle 5 e 6 . 
  L'uniforme di servizio di cui alle Tabelle 3 e 4 e'  indossata  nei
servizi di portineria, di ingresso principale degli  Istituti,  delle
Scuole  e  dei  Servizi,  negli  uffici  matricola  dei  detenuti  ed
internati,  nei  servizi  di  gestione  operativa  degli  elaboratori
periferici della Amministrazione penitenziaria, nei piantonamenti  in
luoghi esterni di cura, nelle traduzioni dei detenuti  ed  internati,
limitatamente a quelle davanti  alle  Autorita'  Giudiziarie  nonche'
presso strutture  esterne  o  siti  appartenenti  ad  altra  Pubblica
Amministrazione e comunque  in  tutti  gli  altri  servizi  espletati
all'esterno  degli  istituti  penitenziari  e   nei   casi   previsti
nell'Allegato «A» del presente Regolamento. 
  L'uniforme operativa di cui alle Tabelle 5 e  6  e'  indossata  nei
servizi di vigilanza armata, vigilanza ed osservazione  dei  detenuti
ed internati nelle sezioni e/o strutture detentive, anche a carattere
sanitario  e  in  quelle  ove  si  svolgono  attivita'  lavorative  e
scolastiche all'interno degli istituiti penitenziari,  vigilanza  sui
colloqui dei detenuti e  internati;  e'  indossata,  altresi',  nelle
traduzioni che comportino l'impiego del personale per l'intera durata
del turno. 
  L'uniforme operativa e'  indossata  durante  gli  ordinari  servizi
espletati nelle attivita' di ordine e sicurezza pubblica  e  pubblico
soccorso, addestrative, di conduttore di unita' cinofile, di tiratore
scelto e istruttore di tiro, del servizio navale, nonche' nell'ambito
dei servizi riconducibili ai compiti di cui al  D.M.  4  giugno  2007
affidati al personale del Gruppo operativo mobile. 
  Il personale che presta servizio presso le scuole di formazione, ad
eccezione dei servizi di vigilanza  armata  e  durante  le  attivita'
addestrative, indossa sempre  l'uniforme  di  servizio  di  cui  alle
Tabelle3e4. 
c) Uniforme per i servizi di parata e di onore 
  e' indicata nella Tabella 8 ed e' indossata in tutte le circostanze
in cui il Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi  dell'art.  5  del
D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82, partecipa a manifestazioni con  propri
reparti  o  comunque  con   formazioni   inquadrate   nonche'   nelle
circostanze previste nell'Allegato «A» del presente Regolamento. 
d) Uniforme per i servizi di rappresentanza 
  e' indicata nelle Tabelle 9 e 10 ed e'  indossata  nelle  occasioni
previste nell'Allegato «A» del presente Regolamento ogni qualvolta il
personale  del  Corpo  dei  ruoli  non   direttivi   o   dirigenziali
rappresenti l'Amministrazione penitenziaria nelle cerimonie  o  nelle
manifestazioni a cui partecipi. 
e) Grande uniforme 
  e' indicata nella  Tabella  11  ed  e'  indossata  nelle  cerimonie
previste dal Regolamento per la disciplina delle uniformi dello Stato
Maggiore Difesa e, comunque,  nella  circostanza  in  cui  le  stesse
cerimonie ricorre il giorno della proclamazione della Repubblica,  il
17 marzo, il 25 aprile, il 4 novembre,  il  giorno  dell'annuale  del
Corpo di polizia penitenziaria e del Santo Patrono. E' indossata ogni
qualvolta il personale dei ruoli direttivi e dirigenziali  del  Corpo
rappresenti l'Amministrazione penitenziaria nelle cerimonie  o  nelle
manifestazioni a cui partecipa. 
f) Uniforme da cerimonia, da sera, da societa' e di gala 
  e' indicata nelle Tabelle 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e  39,
e' indossata nelle occasioni previste nell'Allegato "A" del  presente
Regolamento; 
g) Uniforme di tipo storico 
  e' indicata alla Tabella 12, individuata secondo  le  modalita'  di
cui all'art. 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
15  febbraio  1999,  n.  82.  E'  in  dotazione  esclusivamente  agli
appartenenti alla banda musicale della polizia  penitenziaria  ed  e'
indossata  nelle  manifestazioni  celebrative   della   festa   della
Repubblica, dell'annuale del Corpo di polizia penitenziaria  e  nelle
altre manifestazioni celebrative a carattere militare o  civile  alle
quali partecipano altri reparti  o  bande  in  uniforme  storica.  E'
indossata,  inoltre,  in  ogni   altra   circostanza   su   specifica
disposizione   del   Capo   del   dipartimento   dell'Amministrazione
penitenziaria. 
h) Uniforme da Concerto 
  e' indicata alla Tabella 12, e' in dotazione agli appartenenti alla
banda musicale della polizia  penitenziaria  ed  e'  indossata  nelle
esibizioni concertistiche in  teatri  e  luoghi  sacri;  e'  altresi'
indossata nelle esibizioni che coinvolgono solisti presso istituzioni
musicali come orchestre sinfoniche e cori. 
i) Uniforme di Rappresentanza per la Banda Musicale 
  e' indicata alla Tabella 12, e' in dotazione agli appartenenti alla
banda  musicale  della  polizia  penitenziaria  ed  e'  indossata  in
occasione di eventi  diversi  da  quelli  previsti  per  le  uniformi
ordinaria, storica e da concerto. 
l) Uniforme da lavoro 
  e' indicata alla Tabella 40/28 ed e' indossata, in alternativa o in
sostituzione dell'uniforme di servizio,  dal  personale  preposto  al
controllo  pacchi  detenuti,  alle  armerie,  agli  autoparchi,  alle
officine, alla manutenzione ordinaria del  fabbricato,  ai  magazzini
vestiario ed alle specializzazioni ed in particolare per il personale
che espleta servizio navale, per le unita' cinofile e per il servizio
a cavallo, in questi ultimi tre casi solo in occasione dei servizi di
manutenzione e cura dell'imbarcazione e cura degli animali. 
  4. Le divise ed i capi di equipaggiamento possono essere  assegnati
come dotazione: 
    a) individuale, estesa a tutto il personale; 
    b) di reparto, in aggiunta a  quella  individuale,  limitatamente
allo svolgimento di uno specifico servizio. 
  5. L'uniforme e' in dotazione esclusiva al personale  in  attivita'
di servizio.