LA BANCA D'ITALIA E LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliati (OICVM) nonche' le ulteriori disposizioni europee recanti le relative misure di esecuzione; Viste le linee guida dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati - AESFEM (ESMA) relative a «Orientamenti per sane politiche retributive a norma della direttiva GEFIA» (ESMA/2013/232 del 3 luglio 2013); Visto il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010», che ha modificato e integrato alcune disposizioni del TUF; Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUF: articolo 32-quater, comma 1, che individua i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio; articolo 6, comma 2-bis, che prevede che la Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati concernenti: il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e di incentivazione; la continuita' dell'attivita'; l'organizzazione amministrativa e contabile; le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attivita' di investimento nonche' della gestione collettiva del risparmio; il controllo della conformita' alle norme; la gestione del rischio dell'impresa; l'audit interno; la responsabilita' dell'alta dirigenza; il trattamento dei reclami; le operazioni personali; la esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivita'; la gestione dei conflitti di interessi, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; la conservazione delle registrazioni; le procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi; articolo 6, comma 01, che prevede che la Banca d'Italia e la Consob nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i seguenti principi: a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati; b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana; d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza; Visto il regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 39 del TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani; Visto il Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi del citato articolo 6, comma 2-bis, del TUF, in data 29 ottobre 2007 (di seguito «Regolamento congiunto») e i successivi atti di modifica; Visto il protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del TUF, avente ad oggetto il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob e, in particolare, il par. 4.4 del predetto protocollo d'intesa, ai sensi del quale le modifiche e le integrazioni al regolamento congiunto e le linee applicative di carattere generale delle disposizioni del regolamento medesimo sono adottate congiuntamente dalle due Autorita'; Considerato che le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale alla gestione collettiva del risparmio di OICR alternativi, sono risultate sostanzialmente omologhe a talune vigenti disposizioni del Regolamento congiunto, riferite invece alla gestione collettiva del risparmio di OICVM; Considerato che, in taluni casi, le norme del citato regolamento delegato, in quanto caratterizzate da un maggior grado di dettaglio, hanno assunto una veste chiarificatrice delle disposizioni piu' generali contenute nella predetta direttiva comunitaria 2009/65/CE relativa alla gestione collettiva del risparmio di OICVM; Ritenuto opportuno estendere le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 ai gestori di OICVM laddove queste siano risultate sostanzialmente omologhe alle vigenti disposizioni sulla gestione collettiva del risparmio di OICVM, al fine di assicurare una maggiore omogeneita' e sistematicita' alla materia della gestione collettiva del risparmio; Ritenuto di salvaguardare le specificita' proprie delle restanti disposizioni del Regolamento congiunto relative alla gestione di OICVM, adottate in attuazione della richiamata direttiva comunitaria 2009/65/CE; Ritenuto opportuno dettare una disciplina sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione strettamente aderente alle regole e agli indirizzi applicativi stabiliti a livello europeo (direttiva 2011/61/UE, regolamento delegato n. 231/2013/UE e linee guida ESMA/2013/232); Ritenuto, pertanto, di non sottoporre a consultazione pubblica la citata disciplina sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione, in ragione della stretta aderenza della stessa ai richiamati principi e indirizzi sovranazionali nonche' dei motivi di urgenza connessi con il recepimento della normativa europea in materia di gestori alternativi; Considerata la necessita' di adeguare alla citata direttiva comunitaria n. 2011/61/UE e alle relative misure di esecuzione nonche' alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 44, il predetto Regolamento congiunto adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Valutate le osservazioni dei soggetti interessati ricevute nella consultazione pubblica svolta ai fini della predisposizione della presente normativa; Emanano l'unito atto di modifica del Regolamento congiunto. Roma, 19 gennaio 2015 p. la Banca d'Italia: Visco p. la Consob: Vegas