LA BANCA D'ITALIA E LA COMMISSIONE NAZIONALE PER  LE  SOCIETA'  E  LA
                                BORSA 
 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante
il Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
2011/61/UE dell'8 giugno 2011  concernente  i  gestori  di  fondi  di
investimento  alternativi  (AIFMD),   che   modifica   le   direttive
2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e  (UE)  n.
1095/2010; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  231/2013  della  Commissione
del 19  dicembre  2012,  che  integra  la  direttiva  2011/61/UE  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  deroghe,
condizioni  generali  di  esercizio,  depositari,  leva  finanziaria,
trasparenza e sorveglianza; 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
2009/65/CE del 13 luglio 2009,  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi di investimento collettivo  in  valori  mobiliati
(OICVM) nonche' le ulteriori disposizioni europee recanti le relative
misure di esecuzione; 
  Viste  le  linee  guida  dell'Autorita'  europea  degli   strumenti
finanziari e dei mercati - AESFEM (ESMA) relative a «Orientamenti per
sane  politiche  retributive   a   norma   della   direttiva   GEFIA»
(ESMA/2013/232 del 3 luglio 2013); 
  Visto il decreto legislativo del  4  marzo  2014,  n.  44,  recante
«Attuazione della direttiva  2011/61/UE,  sui  gestori  di  fondi  di
investimento alternativi, che  modifica  le  direttive  2003/41/CE  e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e  (UE)  n.  1095/2010»,
che ha modificato e integrato alcune disposizioni del TUF; 
  Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUF: 
    articolo 32-quater, comma 1, che individua i  soggetti  abilitati
alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio; 
    articolo 6, comma 2-bis, che prevede che la Banca d'Italia  e  la
Consob disciplinano congiuntamente con regolamento gli  obblighi  dei
soggetti abilitati concernenti: il governo  societario,  i  requisiti
generali  di  organizzazione,  i  sistemi  di  remunerazione   e   di
incentivazione;  la  continuita'   dell'attivita';   l'organizzazione
amministrativa e contabile; le procedure, anche di controllo interno,
per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento
e delle attivita' di investimento nonche' della  gestione  collettiva
del risparmio; il controllo della conformita' alle norme; la gestione
del  rischio  dell'impresa;  l'audit  interno;   la   responsabilita'
dell'alta  dirigenza;  il  trattamento  dei  reclami;  le  operazioni
personali; la esternalizzazione di funzioni  operative  essenziali  o
importanti o di servizi o attivita'; la  gestione  dei  conflitti  di
interessi,  potenzialmente  pregiudizievoli   per   i   clienti;   la
conservazione delle registrazioni; le procedure  anche  di  controllo
interno, per la percezione o corresponsione di incentivi; 
    articolo 6, comma 01, che prevede che  la  Banca  d'Italia  e  la
Consob nell'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  regolamentare,
osservano i seguenti principi: 
      a)  valorizzazione  dell'autonomia  decisionale  dei   soggetti
abilitati; 
      b) proporzionalita', intesa  come  criterio  di  esercizio  del
potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore  sacrificio
degli interessi dei destinatari; 
      c) riconoscimento  del  carattere  internazionale  del  mercato
finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria
italiana; 
      d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza; 
  Visto il regolamento adottato dal Ministro  dell'economia  e  delle
finanze ai sensi dell'articolo 39  del  TUF,  recante  norme  per  la
determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi  gli  OICR
italiani; 
  Visto il Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e
dalla Consob ai sensi del citato articolo 6, comma 2-bis, del TUF, in
data 29  ottobre  2007  (di  seguito  «Regolamento  congiunto»)  e  i
successivi atti di modifica; 
  Visto il protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la  Consob  ai
sensi dell'art. 5,  comma  5-bis,  del  TUF,  avente  ad  oggetto  il
coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza della  Banca
d'Italia e della Consob e, in particolare, il par. 4.4  del  predetto
protocollo  d'intesa,  ai  sensi  del  quale  le   modifiche   e   le
integrazioni al regolamento  congiunto  e  le  linee  applicative  di
carattere generale delle disposizioni del regolamento  medesimo  sono
adottate congiuntamente dalle due Autorita'; 
  Considerato che le previsioni  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
231/2013  della  Commissione  del  19  dicembre  2012,   direttamente
applicabili nell'ordinamento nazionale alla gestione  collettiva  del
risparmio  di  OICR  alternativi,  sono   risultate   sostanzialmente
omologhe a talune vigenti  disposizioni  del  Regolamento  congiunto,
riferite invece alla gestione collettiva del risparmio di OICVM; 
  Considerato che, in taluni casi, le norme  del  citato  regolamento
delegato, in quanto caratterizzate da un maggior grado di  dettaglio,
hanno assunto  una  veste  chiarificatrice  delle  disposizioni  piu'
generali contenute nella predetta  direttiva  comunitaria  2009/65/CE
relativa alla gestione collettiva del risparmio di OICVM; 
  Ritenuto opportuno estendere le previsioni del regolamento delegato
(UE) n. 231/2013 ai gestori di OICVM laddove queste  siano  risultate
sostanzialmente omologhe alle  vigenti  disposizioni  sulla  gestione
collettiva del risparmio di OICVM, al fine di assicurare una maggiore
omogeneita' e sistematicita' alla materia della  gestione  collettiva
del risparmio; 
  Ritenuto di salvaguardare le specificita'  proprie  delle  restanti
disposizioni del Regolamento  congiunto  relative  alla  gestione  di
OICVM, adottate in attuazione della richiamata direttiva  comunitaria
2009/65/CE; 
  Ritenuto opportuno dettare una disciplina sulle politiche  e  sulle
prassi di remunerazione e incentivazione strettamente  aderente  alle
regole e agli  indirizzi  applicativi  stabiliti  a  livello  europeo
(direttiva 2011/61/UE, regolamento delegato n.  231/2013/UE  e  linee
guida ESMA/2013/232); 
  Ritenuto, pertanto, di non sottoporre a consultazione  pubblica  la
citata disciplina sulle politiche e sulle prassi di  remunerazione  e
incentivazione, in ragione della stretta  aderenza  della  stessa  ai
richiamati principi e indirizzi sovranazionali nonche' dei motivi  di
urgenza connessi  con  il  recepimento  della  normativa  europea  in
materia di gestori alternativi; 
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  alla  citata   direttiva
comunitaria n.  2011/61/UE  e  alle  relative  misure  di  esecuzione
nonche'  alle  previsioni  nazionali  di  recepimento  contenute  nel
decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 44, il predetto  Regolamento
congiunto adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive
modificazioni; 
  Valutate le osservazioni dei soggetti  interessati  ricevute  nella
consultazione pubblica svolta ai  fini  della  predisposizione  della
presente normativa; 
 
                               Emanano 
 
l'unito atto di modifica del Regolamento congiunto. 
  Roma, 19 gennaio 2015 
 
                                          p. la Banca d'Italia: Visco 
p. la Consob: Vegas