LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori  di  fondi  di  investimento
alternativi  (AIFMD),  che  modifica  le   direttive   2003/41/CE   e
2009/65/CE e i regolamenti del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
(CE) n. 1060/2009 del 16 settembre  2009  relativo  alle  agenzie  di
rating del credito e (UE) n. 1095/2010 del 24 novembre 2010  relativo
alla istituzione dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari  e
dei mercati (AESFEM); 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  231/2013  della  Commissione
del 19 dicembre 2012 che integra la citata direttiva  2011/61/UE  per
quanto  riguarda   deroghe,   condizioni   generali   di   esercizio,
depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza; 
  Visti i regolamenti (UE) nn. 345/2013  e  346/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativi, rispettivamente,
ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai  fondi  europei
per l'imprenditoria sociale (EuSEF); 
  Vista  la  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 13  luglio  2009  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi di investimento collettivo  in  valori  mobiliari
(OICVM) nonche' le  ulteriori  disposizioni  comunitarie  recanti  le
relative misure di esecuzione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  44,   recante
«Attuazione della direttiva  2011/61/UE,  sui  gestori  di  fondi  di
investimento alternativi, che  modifica  le  direttive  2003/41/CE  e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e  (UE)  n.  1095/2010»,
che ha modificato e integrato  il  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 al  fine  di  consentire  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alla  richiamata  direttiva  AIFM  e  all'applicazione  dei
citati regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013; 
  Viste  le  deleghe  regolamentari   conferite   alla   Consob,   da
esercitarsi sentita la Banca d'Italia,  dal  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo
2014, n.  44,  contenute,  in  particolare,  nell'art.  6,  comma  2,
relativo  agli  obblighi  dei  soggetti  abilitati  in   materia   di
trasparenza e correttezza dei comportamenti, e nell'art. 33, comma 2,
lettera f), in materia di commercializzazione di quote  o  azioni  di
OICR gestiti da terzi; 
  Visti gli articoli 43, commi 6 e 8, e 44, commi 4 e 6, del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recanti le deleghe regolamentari
attribuite alla Consob, da esercitarsi sentita la Banca d'Italia,  in
materia,  rispettivamente,  di  procedure  per  la   notifica   della
commercializzazione nazionale e transfrontaliera di FIA riservati nei
confronti  di  investitori  professionali  e  nei   confronti   delle
categorie di investitori individuate dal regolamento di cui  all'art.
39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  di  procedure
per  la  notifica  e   il   rilascio   dell'autorizzazione   per   la
commercializzazione di FIA non riservati nei confronti di investitori
al dettaglio; 
  Visti gli articoli 45, comma 5, e 46,  commi  1  e  4  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recanti le deleghe regolamentari
alla Consob in materia di obblighi di comunicazione  da  parte  delle
Sgr, Sicav e Sicaf, i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e
di controllo di societa' non quotate e di emittenti; 
  Visti gli articoli 94, comma 1, ultima parte, 98-ter,  comma  1,  e
98-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
recanti, tra l'altro, disposizioni in materia di offerta al  pubblico
di quote o azioni di OICR chiusi e di OICR  aperti,  compresi  i  FIA
italiani, FIA UE e FIA non UE; 
  Visto il proprio parere, rilasciato al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze in data 25 settembre 2014, sullo schema di  regolamento
attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58; 
  Vista la delibera del  14  maggio  1999,  n.  11971,  e  successive
modificazioni,  con  la  quale  e'  stato  adottato  il   regolamento
concernente la disciplina degli emittenti in attuazione  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la delibera del 29  ottobre  2007,  n.  16190,  e  successive
modificazioni,  con  la  quale  e'  stato  adottato  il   regolamento
concernente  la  disciplina  degli  intermediari  in  attuazione  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Visti gli «Orientamenti sui concetti chiave della direttiva  GEFIA»
adottati dall'AESFEM in data 13 agosto 2013 (ESMA/2013/611); 
  Considerato che le previsioni  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
231/2013  della  Commissione  del  19  dicembre  2012,   direttamente
applicabili    nell'ordinamento     nazionale,     sono     risultate
sostanzialmente sovrapponibili alle vigenti  disposizioni  domestiche
relative alla gestione collettiva del risparmio di OICVM  e  che,  in
taluni casi, le norme del  citato  regolamento  delegato,  in  quanto
caratterizzate da un maggior grado di dettaglio,  hanno  assunto  una
veste chiarificatrice  delle  disposizioni  piu'  generali  contenute
nella predetta direttiva 2009/65/CE; 
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno   estendere   le   previsioni   del
regolamento delegato (UE) n. 231/2013 ai  gestori  di  OICVM  laddove
queste sono risultate  sostanzialmente  sovrapponibili  alle  vigenti
disposizioni sulla gestione collettiva del risparmio di OICVM; 
  Considerato  che  le  regole  generali  di  condotta  dei  soggetti
abilitati concernenti gli obblighi di correttezza  e  di  trasparenza
dei comportamenti da tenersi in un corretto processo  decisionale  di
investimento costituiscono  i  canoni  comportamentali  generali  per
qualunque gestore professionale; 
  Ritenuto,  pertanto,  con  riferimento  a  tale  aspetto,  di   non
avvalersi della facolta', prevista dall'art. 35-undecies del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di dettare specifiche  esenzioni
dall'applicazione della disciplina attuativa dell'art.  6,  comma  2,
del citato decreto legislativo, nei confronti dei gestori autorizzati
che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale  dei  beni
gestiti non supera i 100 milioni di euro ovvero i 500 milioni se  gli
OICR gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono
agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo
l'investimento iniziale (gestori sotto-soglia); 
  Ritenuto  altresi'   opportuno,   nell'ottica   di   una   maggiore
semplificazione degli oneri previsti, non imporre in capo ai  gestori
sotto-soglia l'obbligo di avviare la procedura di notifica preventiva
alla Consob in caso di  commercializzazione  in  Italia  di  quote  o
azioni di FIA, non beneficiando tali gestori del  passaporto  europeo
previsto dalla direttiva 2011/61/UE; 
  Ritenuto opportuno  non  codificare,  per  il  momento,  il  regime
normativo  relativo  all'operativita'  negli  Stati  non   UE,   alla
commercializzazione di FIA non  UE  da  parte  di  gestori  nazionali
nonche' alla commercializzazione di FIA italiani o  UE  da  parte  di
gestori non UE, in  linea  con  la  disciplina  transitoria  prevista
dall'art. 15, comma 13, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  44,
che ha sospeso l'efficacia delle norme riguardanti  tali  paesi  fino
alla data di entrata in vigore dell'atto delegato  della  Commissione
europea  previsto  dall'art.  67,  paragrafo   6,   della   direttiva
2011/61/UE, non ancora adottato; 
  Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e  dagli  organismi
in risposta al documento  di  consultazione  pubblicato  in  data  26
giugno 2014, con il quale sono state illustrate,  tra  le  altre,  le
modifiche  apportate  ai  sopra  citati  regolamenti  in  materia  di
emittenti e di intermediari; 
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  i  predetti  regolamenti
recanti disposizioni in materia  di  emittenti  e  intermediari  alla
citata direttiva 2011/61/UE e  alle  relative  misure  di  esecuzione
nonche' alle relative previsioni nazionali di  recepimento  contenute
nel decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 44; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
  1999 concernente la disciplina degli emittenti 
  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive  modificazioni,  e'
modificato come segue: 
    a) nella Parte I, all'art. 1, dopo le parole «dell'art. 42, commi
1 e 3,» sono inserite le parole «dell'art. 43, commi 6 e 8, dell'art.
44, commi 4 e 6, dell'art. 45, comma 5, dell'art. 46, commi 1 e 4,»; 
    b) nella  Parte  II,  Titolo  I,  la  rubrica  del  Capo  III  e'
sostituita   dalla    seguente:    «Disposizioni    riguardanti    la
commercializzazione di quote o azioni di OICR»; 
    c) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica della Sezione I
e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali»; 
    d) nella Parte II, Titolo I, Capo III,  Sezione  I,  all'art.  14
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      nel comma 1, la lettera b) e' soppressa; 
      nel comma 1, alla lettera c), le  parole  «dall'art.  37»  sono
sostituite dalle parole «dall'art. 39»; 
      nel comma 1, alla lettera  d),  le  parole  «adottate  in  sede
comunitaria» sono sostituite dalle parole «dell'Unione europea»; 
      nel comma 1, dopo la lettera  d),  sono  inserite  le  seguenti
lettere: 
  «d-bis) "FIA aperto": il FIA i cui partecipanti hanno il diritto di
chiedere il rimborso delle quote o azioni  a  valere  sul  patrimonio
dello stesso, secondo le modalita' e con la  frequenza  previste  dal
regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta del FIA; 
  d-ter) "FIA chiuso": il FIA diverso da quello aperto; 
  d-quater) "investitori professionali": i clienti  professionali  ai
sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Testo unico e  le
categorie di investitori individuate dal regolamento ministeriale; 
  d-quinquies)  "modifiche  rilevanti":  le  modifiche  significative
disciplinate  dall'art.  106  del  Regolamento   delegato   (UE)   n.
231/2013.»; 
      dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis.  Ove  non   diversamente   specificato,   ai   fini   delle
disposizioni  di  cui  al  presente  Capo,  valgono  le  disposizioni
contenute nel Testo unico.»; 
    e) nella Parte II, Titolo I, Capo III,  Sezione  I,  all'art.  15
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      nel comma 2, le parole  «OICR»  sono  sostituite  dalle  parole
«OICVM»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «Per le offerte di
quote o azioni di fondi di cui alla Sezione IV, l'offerta  ha  inizio
entro  sei  mesi  dalla  data  in  cui  e'  possibile  pubblicare  il
prospetto.»; 
    f) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica  della  Sezione
II e' sostituita dalla seguente: «OICVM italiani»; 
    g) nella Parte II, Titolo  I,  Capo  III,  Sezione  II,  all'art.
15-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
      nel comma 1, le parole «OICR armonizzati» sono sostituite dalla
parola «OICVM»; 
      nei commi 2 e 3, le parole «OICR» sono sostituite dalle  parole
«OICVM»; 
      il comma 5 e' abrogato; 
    h) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione  II,  al  comma  4
dell'art. 16, le parole «OICR» sono sostituite dalle parole «OICVM»; 
    i) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, nei commi 1  e
2 dell'art.  17,  le  parole  «OICR»  sono  sostituite  dalle  parole
«OICVM»; 
    j) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II,  nel  comma  1
dell'art. 18, la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «OICVM»; 
    k) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, nei commi 1  e
2 dell'art. 18-bis, le  parole  «OICR  armonizzati»  sono  sostituite
dalle parole «OICVM»; 
    l) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica  della  Sezione
III e' sostituita dalla seguente: «OICVM UE»; 
    m) nella Parte II, Titolo I,  Capo  III,  Sezione  III,  all'art.
19-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
      nei commi 1 e 2, le parole «OICR» sono sostituite dalle  parole
«OICVM»; 
      nel comma 3, alla lettera a), le parole «dell'atto  costitutivo
dell'OICR» sono sostituite dalle parole «dello statuto dell'OICVM»; 
      nel comma 4,  la  parola  «OICR»  e'  sostituita  dalla  parola
«OICVM»; 
      nel comma 5,  la  parola  «OICR»  e'  sostituita  dalla  parola
«OICVM»  e  la  parola  «comunitaria»  e'  sostituita  dalle   parole
«dell'Unione europea»; 
      nei commi 6 e 7, le parole «OICR» sono sostituite dalle  parole
«OICVM»; 
    n) nella Parte II, Titolo I,  Capo  III,  Sezione  III,  all'art.
19-quater sono apportate le seguenti modificazioni: 
      nel comma 1,  la  parola  «OICR»  e'  sostituita  dalla  parola
«OICVM»; 
      nell'alinea del comma 2, la parola «OICR» e'  sostituita  dalla
parola «OICVM»; 
      nella lettera b) del comma 2, le  parole  «promotrice  o»  sono
soppresse e la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «OICVM»; 
      nella lettera d) del comma 2, la parola  «OICR»  e'  sostituita
dalla parola «OICVM»; 
      nei commi 5, 6 e 7, le  parole  «OICR»  sono  sostituite  dalle
parole «OICVM»; 
    o) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, nei commi  1,
4 e 5, lettera d) dell'art. 20,  le  parole  «OICR»  sono  sostituite
dalle parole «OICVM»; 
    p) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, nel  comma  1
dell'art.  20-bis,  la  parola  «OICR»  e'  sostituita  dalla  parola
«OICVM»; 
    q) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, nel  comma  1
dell'art. 21, la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «OICVM»; 
    r) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III,  all'art.  22
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      nel comma 2,  la  parola  «OICR»  e'  sostituita  dalla  parola
«OICVM»; 
      nel comma 3, le parole  «OICR»  sono  sostituite  dalle  parole
«OICVM» e la parola  «consultabilita'»  e'  sostituita  dalla  parola
«consultazione»; 
      nei commi 4 e 5, le parole «OICR» sono sostituite dalle  parole
«OICVM»; 
    s) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica  della  Sezione
IV e' sostituita dalla seguente: «FIA italiani e UE chiusi»; 
    t) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione  IV,  all'art.  23
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      nel comma 1, dopo la parola «quote» sono inserite le parole  «o
azioni» e la parola «fondi» e' sostituita dalla parola «FIA»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2.  Il  prospetto
di FIA italiani e' approvato ai sensi dell'art.  8  e  pubblicato  ai
sensi dell'art. 9. Il prospetto e gli eventuali supplementi di un FIA
UE sono validi in Italia  a  condizione  che  l'autorita'  competente
dello  Stato  membro  di  origine  abbia  notificato  alla  Consob  i
documenti previsti dall'art. 11, comma 1, e all'AESFEM il certificato
di approvazione del prospetto ai sensi del medesimo art. 11, comma 2.
Il deposito presso la Consob avviene secondo le modalita' specificate
dalla stessa con istruzioni operative.»; 
    u) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione  IV,  all'art.  24
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      il comma 1 e' abrogato; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2.  Il  prospetto
e' redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE
e successive modifiche.»; 
      dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: 
  «2-bis. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di
identificazione dell'offerta e le  seguenti  informazioni  riprodotte
con carattere che ne consenta un'agevole lettura: 
    a) l'indicazione dei fondi o dei  comparti  dei  FIA  offerti  in
Italia e delle relative classi; 
    b) gli elementi e le  informazioni  da  indicare  secondo  quanto
previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA; 
    c) gli specifici costi applicati in Italia; 
    d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta; 
    e) i casi in cui e' applicabile il diritto di recesso,  chiarendo
che la sospensiva non riguarda  le  successive  sottoscrizioni  delle
quote o  azioni  dei  FIA  o  dei  relativi  comparti  riportati  nel
prospetto  o  successivamente  inseriti  per  i   quali   sia   stata
preventivamente  inviata  al  partecipante  la  relativa  informativa
tratta dal prospetto aggiornato; 
    f)  le  informazioni  in  materia  di  incentivi   dei   soggetti
incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.»; 
    v) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV, l'art.  25  e'
sostituito dal seguente articolo: 
  «Art. 25 (Aggiornamento del prospetto). - 1. Qualunque fatto  nuovo
significativo,  errore  materiale  o   imprecisione   relativi   alle
informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad  influire  sulla
valutazione dei FIA di cui alla presente Sezione e che sopravvenga  o
sia rilevato tra il momento in cui e' approvato il prospetto e quello
in cui e' definitivamente chiusa l'offerta al  pubblico  deve  essere
menzionato in un supplemento. A tal fine,  gli  offerenti  provvedono
all'aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento  approvato
ai sensi dell'art. 8, comma 6,  ferma  restando  la  possibilita'  di
sostituire  la  parte  soggetta  ad   aggiornamento   del   prospetto
pubblicato. 
  2. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del  FIA
preveda piu' emissioni di quote o azioni, gli  offerenti  trasmettono
alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'art.  8,  comma  2,  un
nuovo prospetto, ferma restando la possibilita' di fare  riferimento,
ai sensi dell'art. 7, comma 5,  a  parti  del  prospetto  previamente
pubblicato. 
  3. Nei casi di aggiornamento del prospetto di cui al  comma  1,  il
modulo  di  sottoscrizione  e'  soggetto  ad  autonomo  e  tempestivo
aggiornamento se  variano  le  informazioni  in  esso  contenute.  La
versione aggiornata del modulo di sottoscrizione  e'  trasmessa  alla
Consob  secondo  le  modalita'  previste  per   il   supplemento   di
aggiornamento del prospetto.»; 
    w) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione  IV,  all'art.  26
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Gli  offerenti
inseriscono le informazioni di cui all'art.  23,  paragrafi  1  e  2,
della  direttiva  2011/61/UE,  non  contenute   nel   prospetto,   in
un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo  le
modalita' e la tempistica previste per il prospetto.»; 
      nel comma 2, le parole «sono  diffuse»  sono  sostituite  dalle
parole «e' diffusa» e le parole «del  fondo»  sono  sostituite  dalle
parole «del FIA»; 
      dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: 
  «2-bis. La  modifica  dell'accordo  stipulato  con  il  depositario
attraverso  l'inserimento  di  clausole  volte   ad   escluderne   la
responsabilita' in caso di perdita di strumenti  finanziari  detenuti
da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo  medesimo,
e' portata senza indugio  a  conoscenza  dei  partecipanti  del  FIA,
secondo le modalita' indicate dal relativo regolamento di gestione  o
dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare  tecniche
di  comunicazione  a  distanza  qualora  i  partecipanti  vi  abbiano
espressamente e preventivamente acconsentito.»; 
    x) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica della Sezione V
e' sostituita dalla seguente: «FIA italiani e UE aperti»; 
    y) nella Parte II, Titolo I, Capo III,  Sezione  V,  all'art.  27
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      nel comma 1, la parola «OICR» e' sostituita dalla parola  «FIA»
e la parola «comunitarie» e'  sostituita  dalle  parole  «dell'Unione
europea»; 
      nel comma 1-bis, le parole «Agli OICR aperti»  sono  sostituite
dalle parole «Ai FIA aperti italiani»; 
      dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente comma: 
  «1-ter. Ai FIA aperti UE si applicano, in quanto  compatibili,  gli
articoli 19-quater, 20 e 21.»; 
      i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati; 
    z) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione V, dopo l'art.  27
e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 27-bis (Obblighi informativi). - 1. Il valore unitario  della
quota o azione dei FIA disciplinati dalla presente sezione, calcolato
con la periodicita' richiesta dal regolamento  o  dallo  statuto,  e'
pubblicato con la medesima frequenza secondo modalita' appropriate  e
idonee  a  garantire  un'agevole  consultazione  della  fonte  e   la
pubblicita' dell'informazione. 
  2. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso
l'inserimento di clausole volte ad escluderne la  responsabilita'  in
caso di perdita  di  strumenti  finanziari  detenuti  da  terzi,  ove
intervenga durante l'esecuzione  dell'accordo  medesimo,  e'  portata
senza indugio a conoscenza  dei  partecipanti  dei  FIA  disciplinati
dalla presente sezione, secondo le modalita'  indicate  dal  relativo
prospetto. 
  3. Ai FIA aperti italiani  si  applicano,  altresi',  gli  obblighi
informativi previsti dall'art. 19, commi 1 e 2. 
  4. Ai FIA aperti UE si applicano, altresi',  ove  compatibili,  gli
obblighi informativi previsti dall'art. 22, commi 2 e 4. 
  5. Fermo quanto previsto nei commi 1, 2 e 4, ulteriori documenti  e
informazioni resi pubblici nello Stato membro di origine del FIA  UE,
in conformita' alla normativa di tale Stato, sono diffusi  in  Italia
con le stesse modalita' e nei medesimi termini. 
  6. Gli obblighi  previsti  dal  presente  articolo  possono  essere
assolti tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione  a  distanza,
qualora il partecipante  vi  abbia  espressamente  e  preventivamente
acconsentito. La Consob puo' di volta in volta richiedere  l'utilizzo
di particolari modalita' di comunicazione ai partecipanti.»; 
    aa) nella Parte II, Titolo I, Capo III, dopo  l'art.  27-bis,  e'
inserita  la  seguente  Sezione  «Sezione  V-bis   -   FIA   italiani
riservati»; 
    bb) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione V, l'art.  28  e'
spostato nella nuova Sezione V-bis ed e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 28 (Obblighi informativi). - 1.  Per  ciascuno  dei  FIA  che
gestiscono o commercializzano in Italia o in un Paese dell'UE le Sgr,
prima della conclusione dell'investimento,  mettono  a  disposizione,
nel rispetto del regolamento o dello statuto del FIA, e comunque  con
modalita' tali da consentirne l'acquisizione  di  copia  su  supporto
durevole, un documento di offerta contenente le informazioni  di  cui
all'allegato 1-bis. 
  2. Qualora il regolamento di gestione o lo statuto del FIA  preveda
piu' emissioni di quote o azioni, nel caso di offerte successive alla
prima, ogni  modifica  rilevante  delle  informazioni  contenute  nel
documento di offerta ne comporta il tempestivo aggiornamento, secondo
le modalita' previste dal medesimo regolamento di gestione o statuto.
Le Sgr danno prontamente notizia nel proprio sito  internet  di  tali
aggiornamenti. 
  3. Ogni modifica rilevante del documento d'offerta che  sopravvenga
o sia rilevata  tra  il  momento  in  cui  e'  messo  a  disposizione
dell'investitore e quello in cui e' definitivamente chiusa  l'offerta
deve essere menzionato in un nuovo documento di offerta. 
  4. Il valore unitario della quota o azione del FIA,  calcolato  con
la  periodicita'  richiesta  dal  regolamento  di  gestione  o  dallo
statuto, e' comunicato con la medesima  frequenza  secondo  modalita'
appropriate definite nel regolamento di gestione o nello statuto  del
FIA e idonee a garantire un'agevole consultazione della  fonte  e  la
pubblicita' dell'informazione. 
  5. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso
l'inserimento di clausole volte ad escluderne la  responsabilita'  in
caso di perdita  di  strumenti  finanziari  detenuti  da  terzi,  ove
intervenga durante l'esecuzione  dell'accordo  medesimo,  e'  portata
senza indugio a conoscenza  dei  partecipanti  del  FIA,  secondo  le
modalita' indicate dal relativo documento d'offerta. A tal  fine,  le
Sgr possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i
partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito. 
  6. Il documento di offerta costituisce un allegato alla lettera  di
notifica redatta ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, ovvero dell'art.
28-ter, comma 2. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.»; 
    cc) nella Parte II, Titolo I, Capo III,  dopo  la  nuova  Sezione
V-bis sono inserite le seguenti Sezioni: 
  «Sezione V-ter (Procedure per la  commercializzazione  di  FIA  nei
confronti di investitori professionali nell'Unione europea) 
  Art. 28-bis (Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA
da parte di Sgr, Sicav e Sicaf). - 1. La Sgr che intende  avviare  la
commercializzazione in Italia delle quote di FIA italiani riservati e
FIA UE, dalla stessa gestiti, trasmette preventivamente  alla  Consob
una lettera di notifica per ciascun FIA che intende commercializzare. 
  2. La lettera di notifica prevista dal comma 1 e'  redatta  secondo
le  istruzioni  operative  dettate  dalla  Consob   e   contiene   la
documentazione e le informazioni indicate dall'art. 43, comma 3,  del
Testo unico, compreso il documento di offerta indicato nell'art.  28,
comma 1. 
  3. La Consob, ai fini dell'intesa prevista dall'art. 43,  comma  4,
del Testo unico, trasmette tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  la
documentazione e le informazioni di cui al comma 2. 
  4. La Consob, d'intesa con la  Banca  d'Italia,  nei  venti  giorni
lavorativi  successivi  al  ricevimento  del  fascicolo  di  notifica
completo, comunica, ai sensi dell'art. 43, comma 4, lettera  a),  del
Testo  unico,  alla  Sgr   il   provvedimento   per   l'avvio   della
commercializzazione. Entro  dieci  giorni  lavorativi  successivi  al
ricevimento   del   fascicolo,   la   Consob   comunica   alla    Sgr
l'incompletezza dello stesso  e  il  conseguente  mancato  avvio  del
termine indicato dal primo periodo. 
  5. In caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la Consob
inoltra, altresi',  il  provvedimento  previsto  dal  comma  4  anche
all'autorita' competente dello Stato d'origine del FIA. 
  6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del  Testo
unico,  le  modifiche  rilevanti   della   documentazione   e   delle
informazioni di cui al comma 2 diventano  efficaci  trascorsi  trenta
giorni  dalla  ricezione  da  parte  della  Consob   della   relativa
documentazione. 
  7. Se, a seguito della modifica pianificata, la gestione dei FIA di
cui  al  presente  articolo  non  risultasse  conforme   alle   norme
dell'Unione europea o alle relative disposizioni di attuazione  o  la
Sgr non dovesse rispettare piu' le  stesse,  la  Consob  e  la  Banca
d'Italia,  nell'ambito   delle   rispettive   competenze,   informano
quest'ultima che non puo'  attuare  la  modifica,  dandosi  reciproca
comunicazione dei provvedimenti assunti. 
  8. Se, nonostante il diniego di cui al  comma  7,  la  modifica  e'
attuata ovvero  nel  caso  in  cui  dalla  modifica  non  pianificata
derivino le conseguenze previste dal medesimo comma 7, la Consob e la
Banca d'Italia adottano, nell'ambito delle rispettive  competenze,  i
provvedimenti indicati dall'art. 54, comma 1, del  Testo  unico,  ivi
compreso  il  divieto  di  commercializzazione,  dandosene  reciproca
comunicazione. 
  9. Le disposizioni del  presente  articolo  relative  alle  Sgr  si
applicano anche alle Sicav e  alle  Sicaf  che  gestiscono  i  propri
patrimoni. 
  10. Nel caso di FIA feeder,  la  commercializzazione  prevista  nel
presente articolo e' consentita a condizione che anche il FIA  master
sia un FIA italiano riservato o un FIA UE e che sia  gestito  da  una
Sgr, da una Sicav o da una Sicaf. 
  11. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
gestori indicati dall'art. 35-undecies del Testo unico. 
  Art. 28-ter  (Commercializzazione  in  uno  Stato  dell'UE  diverso
dall'Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf).
- 1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione, in uno  Stato
dell'UE diverso dall'Italia, delle quote di FIA  italiani  e  FIA  UE
dalla stessa  gestiti,  trasmette  preventivamente  alla  Consob  una
lettera di notifica per ciascun FIA che intende commercializzare. 
  2.  La  lettera  di  notifica  contiene  la  documentazione  e   le
informazioni  indicate  dall'art.  43,  comma  3,  del  Testo  unico,
compreso il documento di offerta indicato nell'art. 28, comma 1. 
  3. Al caso previsto dal comma 1, si applica l'art. 28-bis, comma 3. 
  4. La Sgr avvia la  commercializzazione  dopo  la  ricezione  della
comunicazione della Consob di  avvenuta  trasmissione,  all'autorita'
competente dello  Stato  dell'UE  in  cui  essa  intende  avviare  la
commercializzazione del FIA,  del  fascicolo  di  notifica  completo,
conformemente a quanto previsto dall'art. 43, comma  4,  lettera  b),
del Testo unico. Si applica l'art. 28-bis, comma 4, ultimo periodo. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28-bis, commi 6, 7 e 8,
la Consob informa senza indugio l'autorita'  competente  dello  Stato
membro ospitante della Sgr dei provvedimenti adottati in ordine  alle
modifiche rilevanti ivi previste. 
  6. Si applica l'art. 28-bis, commi 9 e 10. 
  7. La Sgr, che gia' commercializzi in Italia quote di FIA  italiani
riservati e FIA UE dalla stessa gestiti  e  che  intenda  avviare  la
commercializzazione prevista dal comma 1,  trasmette  preventivamente
alla Consob una lettera di notifica, che attesta la  validita'  delle
informazioni e della documentazione gia'  trasmesse  alla  Consob  ai
sensi dell'art. 28-bis, comma 1, procedendo, se del caso, ad un  loro
aggiornamento. 
  8. Nel caso previsto dal comma 7, si applicano i commi 3, 4 e 5. 
  Art. 28-quater (Commercializzazione in Italia di quote o azioni  di
FIA del GEFIA UE). - 1. La commercializzazione in Italia di  quote  o
azioni di FIA italiani riservati e FIA UE gestiti da un GEFIA UE,  e'
preceduta dall'invio alla Consob, da parte dell'autorita'  competente
dello Stato membro di origine del GEFIA, del  fascicolo  di  notifica
completo relativo a ciascun FIA oggetto  di  commercializzazione  che
comprende: 
    a) la lettera di notifica corredata del  programma  di  attivita'
che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato  di
origine del FIA; 
    b) il regolamento o lo statuto del FIA; 
    c) le informazioni sul depositario del FIA; 
    d) la descrizione  del  FIA,  con  particolare  riferimento  alla
strategia e agli obiettivi di investimento; 
    e) l'indicazione dello Stato d'origine del FIA master se  oggetto
di commercializzazione e' un FIA feeder; 
    f) un documento contenente le informazioni previste dall'art. 23,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE; 
    g) l'indicazione degli Stati  membri  in  cui  il  GEFIA  intende
commercializzare presso  investitori  professionali  le  quote  o  le
azioni del FIA; 
    h)   una   descrizione   delle   modalita'   previste   per    la
commercializzazione delle quote o azioni  del  FIA  e  delle  cautele
adottate al fine di impedire la commercializzazione nei confronti  di
investitori al dettaglio. 
  2. Unitamente alla lettera di  notifica,  l'autorita'  dello  Stato
membro di origine trasmette alla Consob l'attestato  da  cui  risulta
che il GEFIA e' autorizzato a gestire, nello Stato membro di origine,
FIA aventi strategie di investimento  e  caratteristiche  analoghe  a
quelle del FIA oggetto di notifica. Tutti i documenti sono forniti in
una  lingua  comunemente   utilizzata   negli   ambienti   finanziari
internazionali. 
  3. La Consob  trasmette  tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  le
informazioni contenute nella lettera di notifica e i  documenti  alla
stessa allegati. 
  4.  Fermo  restando  il  completamento  della  procedura   prevista
dall'art.  41-ter,  del  Testo  unico,  i  GEFIA   UE   iniziano   la
commercializzazione dei FIA in Italia a partire dal  momento  in  cui
ricevono  dall'autorita'   dello   Stato   membro   di   origine   la
comunicazione di avvenuta trasmissione alla Consob del  fascicolo  di
notifica e dell'attestato di cui al comma 2. 
  5. In caso di modifiche previste dai commi  6,  7  e  8,  dell'art.
28-bis, la Consob trasmette alla Banca d'Italia, non appena ricevuti,
i provvedimenti assunti dall'autorita' competente dello Stato  membro
di origine del GEFIA. 
  6. Si applica, ove compatibile, l'art. 28-bis, comma 10. 
  Sezione  V-quater  -  Procedure  per  la   commercializzazione   al
dettaglio di FIA in Italia 
  Art. 28-quinquies (Commercializzazione in Italia  di  FIA  italiani
chiusi). - 1. La Sgr che intende avviare  la  commercializzazione  in
Italia di quote di FIA italiani chiusi nei confronti  di  investitori
al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob  una  notifica  per
ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante  in  allegato  la
documentazione indicata nell'art. 44, comma  2,  del  Testo  unico  e
redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob. 
  2. La Sgr unitamente alla suddetta notifica attesta la  conclusione
dei procedimenti previsti dagli articoli 35-bis, 37 e 38,  del  Testo
unico. 
  3. In caso di commercializzazione da avviarsi  contestualmente  nei
confronti  degli  investitori  al  dettaglio  e   degli   investitori
professionali, la procedura  prevista  dall'art.  28-bis  si  intende
assorbita da quella disciplinata dal presente articolo. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Sgr  che  intenda
avviare la commercializzazione nei  confronti  degli  investitori  al
dettaglio  successivamente  alla  commercializzazione  rivolta   agli
investitori professionali, attesta alla  Consob  la  validita'  della
documentazione e delle informazioni  presentate  ai  sensi  dell'art.
28-bis e, se del caso, procede ad un loro aggiornamento. 
  5. Alla lettera di notifica di  cui  al  comma  1  e'  allegato  il
prospetto di offerta destinato alla  pubblicazione,  ai  sensi  delle
disposizioni previste nella parte IV, titolo II, capo I,  sezione  I,
del Testo unico e delle relative disposizioni di attuazione. 
  6. La Sgr effettua una sola notifica alla Consob ai sensi dell'art.
44, comma 8, del Testo unico che contiene la documentazione  prevista
dall'art. 44, comma 2,  del  Testo  unico  nonche'  la  comunicazione
redatta ai sensi dell'art. 94, comma 1, del Testo unico. 
  7.  La  Consob  verifica  la  completezza,   la   coerenza   e   la
comprensibilita' della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'art.  94,  comma  1,  ultima
parte, del Testo unico, la Consob, entro i termini previsti dall'art.
8, trasmette alla Sgr il provvedimento di approvazione del  prospetto
di  offerta  con  il  quale   consente,   altresi',   l'avvio   della
commercializzazione  di  cui  al  comma  1.  Detto  provvedimento  e'
trasmesso contestualmente alla Banca d'Italia. 
  9.  Nelle  ipotesi  in  cui  la  disciplina  vigente  non  richieda
l'approvazione di un prospetto d'offerta, la Consob  svolge  in  ogni
caso le verifiche sulla notifica prevista dall'art. 44, comma 3,  del
Testo unico,  nei  termini  ivi  indicati  e  comunica  alla  Sgr  il
provvedimento che consente l'avvio della commercializzazione. 
  10. Si applica l'art. 28-bis, commi 9 e 10. 
  Art. 28-sexies  (Commercializzazione  in  Italia  di  FIA  italiani
aperti). - 1. La Sgr che intende avviare  la  commercializzazione  in
Italia di quote di FIA italiani aperti nei confronti  di  investitori
al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob  una  notifica  per
ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante  in  allegato  la
documentazione indicata dall'art. 44, comma  2,  del  Testo  unico  e
redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob. 
  2. Si applica l'art. 28-quinquies, commi 2, 3 e 4. 
  3. La Sgr redige il prospetto e il  KIID  ai  sensi  dell'art.  27,
allegandoli alla lettera di notifica. 
  4.  Alla  commercializzazione  di  FIA  aperti  si  applica  quanto
previsto dalla parte IV, titolo II, capo I,  sezione  II,  del  Testo
unico e dalle relative disposizioni di attuazione. 
  5. La Sgr effettua una sola notifica alla Consob ai sensi dell'art.
44, comma 8, del Testo unico che contiene la documentazione  prevista
dall'art. 44, comma 2, del  Testo  unico,  nonche'  la  comunicazione
redatta ai sensi dell'art. 98-ter, comma 1, del Testo unico. 
  6.  La  Consob,  entro  dieci  giorni  lavorativi   successivi   al
ricevimento della lettera di notifica, verificata la completezza,  la
coerenza e la comprensibilita'  delle  informazioni  contenute  nella
documentazione ivi allegata, comunica alla Sgr che  puo'  avviare  la
commercializzazione, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  16,
comma 2. Detta comunicazione e' trasmessa contestualmente alla  Banca
d'Italia. 
  7. Si applica l'art. 28-bis, commi 9 e 10. 
  Art. 28-septies (Commercializzazione in Italia di FIA  italiani  da
parte di GEFIA  UE).  -  1.  Il  GEFIA  UE  che  intende  avviare  la
commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA  italiani  nei
confronti di investitori al dettaglio, inoltra  preventivamente  alla
Consob una notifica per ciascun FIA oggetto  di  commercializzazione,
recante in allegato la documentazione indicata nell'art. 44, comma 2,
del Testo unico. 
  2. Ai fini del presente  articolo,  si  applica  l'art.  28-quater,
commi 1, 2 e 3. 
  3. Quando la commercializzazione ha ad oggetto: 
    a) FIA chiusi, si applica l'art. 28-quinquies, commi 5, 6, 7,  8,
9 e 10, fermo restando quanto previsto dall'art.  94,  comma  1,  del
Testo unico; 
    b) FIA aperti, si applica l'art. 28-sexies, commi 3, 4, 5, 6 e 7,
fermo restando quanto previsto dall'art.  98-ter,  comma  5-bis,  del
Testo unico. 
  Art. 28-octies (Commercializzazione in Italia di FIA UE). -  1.  La
Sgr che intende avviare nei confronti di investitori al dettaglio  la
commercializzazione  in   Italia   di   quote   di   FIA   UE,   gia'
commercializzati  nello  Stato  di  origine  dei  FIA  medesimi   nei
confronti di investitori al dettaglio, inoltra  preventivamente  alla
Consob una istanza di  autorizzazione  per  ciascun  FIA  oggetto  di
commercializzazione che indica quanto segue: 
    a) la denominazione, la sede legale e la direzione  generale  del
soggetto istante; 
    b) la denominazione del FIA o del comparto le cui quote o  azioni
si intendono commercializzare in Italia; 
    c) la denominazione del soggetto incaricato  dei  pagamenti,  dei
soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni e
del soggetto, ove diverso dal soggetto incaricato dei pagamenti,  che
cura l'offerta in Italia; 
    d) le complete generalita' e la veste legale della persona che la
sottoscrive; 
    e) l'elenco dei documenti allegati. 
  2. All'istanza di autorizzazione e' allegata: 
    a)  l'attestazione  del  rispetto   delle   condizioni   previste
dall'art. 44, comma 5, del Testo  unico,  con  allegata  la  relativa
documentazione a supporto; 
    b) la documentazione prevista dall'art. 44, comma  2,  del  Testo
unico; 
    c) la comunicazione redatta ai sensi dell'art. 94, comma  1,  del
Testo unico, in caso di  FIA  UE  chiusi,  ovvero  redatta  ai  sensi
dell'art. 98-ter, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE aperti; 
    d) la documentazione comprovante che i  FIA  sono  effettivamente
commercializzati nello Stato  membro  di  origine  nei  confronti  di
investitori al dettaglio e che non risultano procedimenti  di  revoca
dell'autorizzazione ovvero altri provvedimenti restrittivi  a  carico
dei FIA; 
    e) un attestato dell'autorita' competente del  Paese  di  origine
comprovante che il FIA e' assoggettato alla  propria  vigilanza,  con
l'illustrazione dei controlli svolti sui prodotti gestiti; 
    f) attestazione, rilasciata dall'autorita' competente  del  Paese
di origine, di vigenza del regolamento del FIA o di  altro  documento
equivalente ovvero dello statuto del FIA  o  di  eventuali  ulteriori
documenti costitutivi; 
    g)  l'ultimo  prospetto  ovvero  l'ulteriore  documentazione   di
offerta trasmesso all'autorita'  competente  del  Paese  di  origine,
munito di un attestato di tale autorita'  in  cui  si  certifica  che
quello  e'  l'ultimo  prospetto  da  essa  ricevuto  ovvero  l'ultimo
prospetto  approvato  ove  questo  sia  oggetto  di  approvazione   o
controllo preventivo; 
    h)  l'ultima  relazione  annuale  e   la   relazione   semestrale
successiva, se pubblicate; 
    i) informazioni dettagliate sulle modalita' adottate per  rendere
pubblici il prezzo di emissione e di  vendita,  di  riacquisto  o  di
rimborso delle quote o azioni; 
    l) una descrizione analitica  del  modulo  organizzativo  per  la
commercializzazione in Italia delle quote o azioni e  per  assicurare
l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti; 
    m) copia della convenzione stipulata con il  soggetto  incaricato
dei pagamenti, con il soggetto che  cura  la  commercializzazione  in
Italia e con i soggetti incaricati del collocamento in Italia; 
    n) una nota illustrativa dello schema di funzionamento del FIA; 
    o)  un  documento  contenente  una  sintetica   descrizione   del
programma dell'attivita' che il FIA intende svolgere in  Italia  (con
riferimento  all'attivita'  iniziale,  alle  sue  linee  di  sviluppo
nonche' alle strategie imprenditoriali relative  alla  tipologia  dei
prodotti   offerti,   alle   caratteristiche   della   clientela    e
all'espansione territoriale). 
  I documenti sopra indicati, ove redatti in lingua  straniera,  sono
corredati   della    traduzione    in    lingua    italiana    munita
dell'attestazione  di  conformita'  all'originale  resa  dal   legale
rappresentante della Sgr. 
  3. La Consob, ai fini dell'intesa prevista dall'art. 44,  comma  5,
del Testo unico, trasmette tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  la
documentazione e le informazioni di cui al comma 2. 
  4. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE chiuso, si
applica l'art. 23, comma 2. 
  5. Nel caso previsto dal comma 4, la Consob, d'intesa con la  Banca
d'Italia per i profili di competenza,  nei  venti  giorni  lavorativi
successivi al ricevimento  dell'istanza  di  autorizzazione  completa
della  relativa  documentazione,  autorizza  la  Sgr  ad  avviare  la
commercializzazione. La Consob, entro  dieci  giorni  lavorativi  dal
ricevimento  dell'istanza  di  autorizzazione,  comunica   alla   Sgr
l'incompletezza della stessa o della documentazione ad essa  allegata
e il  conseguente  mancato  avvio  del  termine  indicato  dal  primo
periodo. 
  6. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, la
Sgr redige il prospetto e il KIID ai sensi dell'art. 27,  allegandoli
all'istanza di autorizzazione. 
  7. Nel caso previsto dal comma  6,  si  applica,  ove  compatibile,
l'art.  19-quater.  La  Consob,  nei   sessanta   giorni   lavorativi
successivi al ricevimento  dell'istanza  di  autorizzazione  completa
della relativa  documentazione,  autorizza,  d'intesa  con  la  Banca
d'Italia  per  i  profili  di  competenza,  la  Sgr  ad  avviare   la
commercializzazione. La Consob, entro trenta  giorni  lavorativi  dal
ricevimento  dell'istanza  di  autorizzazione,  comunica   alla   Sgr
l'incompletezza della stessa o della documentazione ad essa allegata,
e il conseguente mancato  avvio  del  termine  indicato  dal  secondo
periodo. 
  8. La Consob, d'intesa con la  Banca  d'Italia  per  i  profili  di
competenza, dichiara la decadenza dell'autorizzazione  rilasciata  ai
sensi dei commi 5 e 7: 
    ove sia venuto meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il
rilascio della medesima; 
    ove il FIA sia stato destinatario, nel  Paese  d'origine,  di  un
provvedimento di revoca dell'autorizzazione o di altro  provvedimento
equivalente; 
    in  caso  di  gravi  irregolarita'  che  abbiano  riflessi  sulle
attivita' svolte nel territorio dello Stato. 
  Della decadenza viene data comunicazione al FIA interessato. 
  9. La Sgr comunica alla Consob, prima della loro realizzazione,  le
modifiche relative: 
    1) allo schema di funzionamento del FIA; 
    2) al modulo organizzativo; 
    3) alla documentazione inviata. 
  La Consob,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia  per  i  profili  di
competenza, autorizza le modifiche in questione entro sessanta giorni
dalla data della  ricezione  della  comunicazione  e  della  relativa
documentazione. 
  Resta fermo quanto previsto dall'art. 28-bis, commi 6, 7 e 8. 
  10. Si applica l'art. 28-bis, commi 9 e 10. 
  Art. 28-novies (Commercializzazione da parte di GEFIA UE in  Italia
di FIA UE). - 1. Il GEFIA UE che intende  avviare  nei  confronti  di
investitori al dettaglio la commercializzazione in Italia di quote  o
azioni di FIA UE, gia' commercializzati nello Stato d'origine dei FIA
medesimi nei confronti di  investitori  al  dettaglio,  inoltra  alla
Consob,  quando  si  e'  conclusa  la  procedura  prevista  dall'art.
28-quater, un'istanza di autorizzazione per ciascun  FIA  oggetto  di
commercializzazione  contenente  le  indicazioni  previste  dall'art.
28-octies, comma 1. 
  2. All'istanza di  autorizzazione  e'  allegata  la  documentazione
prevista dall'art. 28-octies, comma 2. 
  3. La Consob, ai fini dell'intesa prevista dall'art. 44,  comma  5,
del Testo unico, trasmette tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  la
documentazione e le informazioni di cui al comma 2. 
  4. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE chiuso, si
applica l'art. 28-octies, commi 4, 5, 8 e 9. 
  5. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, si
applica l'art. 28-octies, commi 6, 7, 8 e 9. 
  6. Si applica, ove compatibile, l'art. 28-bis, comma 10. 
  Sezione V-quinquies - Obblighi delle Sgr in caso di acquisizione di
partecipazioni rilevanti e del controllo in societa' non quotate o in
emittenti 
  Art.   28-decies   (Disposizioni   generali).   -   1.   Ai    fini
dell'applicazione  delle  disposizioni   contenute   nella   presente
sezione, nel calcolo della percentuale dei diritti di  voto  detenuti
da un FIA, oltre ai  diritti  di  voto  detenuti  direttamente  dallo
stesso, si computano i diritti di voto di: 
    a) una societa' controllata dal FIA medesimo; 
    b) una persona fisica o giuridica che agisce in nome  proprio  ma
per conto del FIA o per  conto  di  una  societa'  controllata  dallo
stesso. 
  2. La percentuale dei diritti di voto e' calcolata in base a  tutti
i titoli che conferiscono diritti di voto, anche  se  ne  e'  sospeso
l'esercizio. 
  3. Ai fini della presente sezione  per  emittenti  si  intendono  i
soggetti italiani che  emettono  strumenti  finanziari  ammessi  alle
negoziazioni nei mercati regolamentati italiani,  diversi  da  quelli
individuati dagli articoli 45, comma 4, lettere a) e b), e 46,  comma
5, lettere a) e b), del Testo unico. 
  4. Le disposizioni contenute nella presente  sezione  si  applicano
anche alle Sicav e alle Sicaf individuate dagli articoli 45, comma 3,
lettera d), e 46, comma 3, lettera c), del Testo unico. 
  5. Le disposizioni contenute nella presente  sezione  si  applicano
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 25. 
  Art. 28-undecies (Acquisizione di partecipazioni  rilevanti  e  del
controllo di  societa'  non  quotate).  -  1.  La  Sgr  che  comunica
l'acquisizione del controllo di una societa'  non  quotata  ai  sensi
dell'art. 45, comma  2,  del  Testo  unico,  fornisce,  altresi',  le
seguenti informazioni: 
    a) la situazione risultante successivamente all'acquisizione  del
controllo in termini di azioni o quote che attribuiscono  il  diritto
di voto; 
    b) le condizioni  in  base  alle  quali  e'  stato  acquisito  il
controllo, ivi  comprese  le  informazioni  sull'identita'  dei  soci
controllanti, l'eventuale soggetto delegato a esercitare  il  diritto
di voto per loro conto e, se del caso,  le  societa'  attraverso  cui
sono detenute indirettamente le azioni o quote che  attribuiscono  il
diritto di voto; 
    c) la data di acquisizione del controllo; 
    d) le altre Sgr che cooperano con essa in virtu' di un accordo in
base al  quale  i  FIA  gestiti  hanno  acquisito  congiuntamente  il
controllo; 
    e) la  politica  di  prevenzione  e  gestione  dei  conflitti  di
interesse tra la Sgr, il FIA e la societa' controllata,  ivi  incluse
le informazioni sui presidi  adottati  per  garantire  che  eventuali
accordi tra la Sgr e il FIA ovvero tra i FIA e la  societa'  medesima
siano conclusi alle normali condizioni di mercato; 
    f) le modalita' di comunicazione delle informazioni relative alle
relazioni tra la societa' e i lavoratori. 
  2. La Sgr che gestisce il  FIA  garantisce  che  lo  stesso,  nella
comunicazione alla societa' e ai soci di cui all'art.  45,  comma  2,
lettere a) e b), del Testo unico, renda note  le  sue  intenzioni  in
relazione all'attivita' futura della societa' di cui ha acquisito  il
controllo e alle  ripercussioni  probabili  sull'occupazione  nonche'
qualsiasi modifica significativa delle  condizioni  di  lavoro.  Tali
informazioni sono fornite dalla Sgr nel caso in cui essa  agisca  per
conto del FIA. 
  3. La Sgr, nella comunicazione alla societa' di  cui  all'art.  45,
comma  2,  lettera  a),  del  Testo  unico,  richiede  all'organo  di
amministrazione della societa' medesima di informare senza ritardo  i
rappresentanti dei lavoratori della societa' o, in loro  mancanza,  i
lavoratori stessi, dell'acquisizione del controllo da parte  del  FIA
gestito nonche' di comunicare  le  altre  informazioni  previste  dai
commi 1, lettere a), b) e c), e 2. 
  4. La Sgr che gestisce il FIA  fornisce  le  informazioni  relative
alle modalita' di finanziamento dell'acquisizione alla Consob con  la
comunicazione di cui all'art. 45, comma  2,  lettera  c),  del  Testo
unico nonche' agli investitori del FIA medesimo. 
  5. Le comunicazioni alla Consob previste dall'art. 45, commi 1 e 2,
del Testo unico, sono  effettuate  secondo  le  istruzioni  operative
dettate dalla Consob. 
  6. Le comunicazioni previste dal presente  articolo  nei  confronti
della societa' e dei suoi soci sono effettuate mediante mezzo  idoneo
ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari. 
  Art. 28-duodecies (Disposizioni specifiche sulla relazione  annuale
dei FIA che esercitano il controllo di societa' non quotate). - 1. In
caso di acquisizione da parte di un FIA del controllo di una societa'
non quotata ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Testo unico,  la  Sgr
che gestisce il FIA medesimo include nella relazione annuale del FIA,
redatta in conformita' all'art. 22  della  direttiva  2011/61/UE,  le
seguenti informazioni: 
    a)  un  fedele  resoconto  dell'andamento  dell'attivita'   della
societa' che rappresenta  la  situazione  aggiornata  alla  fine  del
relativo periodo di esercizio; 
    b) gli eventuali fatti di rilievo sopravvenuti dopo  la  chiusura
dell'esercizio finanziario; 
    c) l'evoluzione prevedibile della societa'; 
    d) le  informazioni  concernenti  l'acquisizione  o  cessione  di
azioni proprie quali: 
      (i) i motivi delle acquisizioni o delle cessioni effettuate nel
corso dell'esercizio; 
      (ii) il numero e il valore nominale o, in mancanza di un valore
nominale, il valore contabile delle  azioni  acquisite  e  trasferite
durante l'esercizio e la quota del capitale che esse rappresentano; 
      (iii) in caso di acquisizione o cessione a titolo  oneroso,  il
corrispettivo delle azioni; e 
      (iv) il numero e il valore nominale o, in mancanza di un valore
nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute
dalla societa' e la quota di capitale che esse rappresentano. 
  2. Nel caso previsto dal comma 1, la Sgr richiede e si  adopera  al
meglio per garantire che l'organo di amministrazione  della  societa'
non quotata metta le informazioni ivi  previste  a  disposizione  dei
rappresentanti dei lavoratori della societa' o, in loro mancanza, dei
lavoratori stessi entro sei mesi dalla  chiusura  dell'esercizio  del
FIA. 
  3. Il comma 1 non si applica se la societa' non quotata  redige  un
bilancio ai sensi della legislazione applicabile nel Paese in cui  la
medesima ha la propria sede legale. In tal caso la Sgr  assicura  che
tale bilancio contenga le informazioni ivi previste e che  lo  stesso
sia  messo  a  disposizione,  dall'organo  di  amministrazione  della
societa', dei rappresentanti dei lavoratori della  societa'  medesima
o, in mancanza di questi, dei lavoratori stessi, entro  i  termini  e
con le modalita' previsti dall'art. 2429  del  codice  civile  ovvero
entro  i  diversi  termini  e  con  le  modalita'   stabiliti   dalla
legislazione applicabile nello Stato in cui la societa' ha la propria
sede legale. 
  4. Ove le informazioni previste  dal  comma  1  siano  incluse  nel
bilancio della societa' non quotata ai sensi  del  comma  3,  la  Sgr
mette tali informazioni a  disposizione  degli  investitori  del  FIA
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio del FIA e, in ogni caso,
non oltre i termini previsti dalla legislazione  applicabile  per  la
redazione del bilancio stesso. 
  Art. 28-terdecies  (Acquisizione  del  controllo  di  un  emittente
quotato). -  1.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni
contenute nella parte IV, titolo II, capo II,  del  Testo  unico,  in
materia di offerte  pubbliche  di  acquisto  o  di  scambio,  con  la
comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo unico la Sgr
fornisce, altresi', le informazioni previste  dall'art.  28-undecies,
comma 1, lettere d), e) ed f). 
  Art. 28-quaterdecies (Divieto di disaggregazione di  attivita').  -
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano: 
    a) a qualsiasi distribuzione ai soci effettuata quando, alla data
di chiusura dell'ultimo  esercizio,  l'attivo  netto  risultante  dal
bilancio della  societa'  e',  o  in  seguito  a  tale  distribuzione
diventerebbe, inferiore  al  capitale  sottoscritto  aumentato  delle
riserve non distribuibili, fermo restando che, qualora la  parte  non
richiesta  del   capitale   sottoscritto   non   sia   contabilizzata
nell'attivo  del  bilancio,  essa   sara'   detratta   dal   capitale
sottoscritto; 
    b) a qualsiasi distribuzione a favore dei  soci  il  cui  importo
superi l'ammontare dei  profitti  alla  fine  dell'ultimo  esercizio,
aumentato degli utili riportati e dei prelievi effettuati su  riserve
disponibili a questo scopo e diminuito delle eventuali perdite  degli
esercizi precedenti e delle somme iscritte a riserva  in  conformita'
alla legge o allo statuto; 
    c) alle acquisizioni di azioni proprie da parte  della  societa',
comprese le azioni gia' acquisite, nonche' alle azioni  acquisite  da
una persona che agisce in nome proprio ma per  conto  della  societa'
che avrebbero  l'effetto  di  ridurre  l'attivo  netto  al  di  sotto
dell'importo indicato alla lettera a). 
  2. La Sgr che gestisce un FIA  che  acquisisce,  individualmente  o
congiuntamente, il controllo di una societa' non quotata ovvero di un
emittente,  nei  ventiquattro  mesi  successivi,   in   merito   alle
operazioni di distribuzione, ivi compreso il pagamento dei  dividendi
e degli interessi a favore dei soci, o di riduzione del capitale,  di
rimborso di azioni o quote o di acquisizione  di  azioni  proprie  da
parte della societa' partecipata: 
    a) si astiene dall'agevolarle, sostenerle o istruirle; 
    b) non esprime voto favorevole sulle stesse  per  conto  del  FIA
nella societa' partecipata; 
    c) si adopera al fine di impedire le stesse. 
  3. Ai fini  dell'applicazione  del  comma  2,  le  disposizioni  in
materia di riduzione del capitale non si applicano su  una  riduzione
del capitale sottoscritto il cui scopo e'  quello  di  compensare  le
perdite sostenute o di incorporare somme di denaro in una riserva non
distribuibile purche', a seguito di  tale  operazione,  l'importo  di
detta riserva non sia superiore al 10  %  del  capitale  sottoscritto
ridotto. 
  4. Agli acquisti di azioni proprie effettuati ai sensi del presente
articolo si applica l'art.  2357-bis  del  codice  civile,  commi  1,
numeri 2), 3) e 4), e 2.»; 
    dd) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      nell'Allegato 1A «Comunicazione ai sensi degli articoli  4  e/o
52  del  Regolamento  Consob  n.  11971  del  14  maggio  1999,  come
modificato, e documentazione da allegare alla stessa», il paragrafo B
della sezione n. 2) «Documentazione da allegare  alla  comunicazione»
e' sostituito dal seguente: 
  «B) Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE 
  Alla comunicazione indicata dall'art. 23, comma 1, e dall'art.  27,
comma 1, del Regolamento sono allegati i seguenti documenti: 
    a) il prospetto e l'ulteriore documentazione d'offerta. Nel  caso
di FIA UE il prospetto e' quello approvato dall'Autorita'  competente
dello Stato membro d'origine; 
    b) copia  delle  delibere  societarie  che  approvano  i  termini
dell'offerta; 
  per i FIA immobiliari sono altresi' allegati,  ove  previsti  dalla
legislazione dello Stato membro d'origine: 
    c) copia degli atti di conferimento dei  beni  immobili,  diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari; 
    d) copia delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti
con riferimento ai medesimi beni di cui al punto c).»; 
  nell'Allegato  1B  «Modalita'  di  redazione  del   prospetto   per
l'offerta e/o per  l'ammissione  alle  negoziazioni  di  OICR  e  per
l'offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e
relativi schemi» sono apportate le seguenti modificazioni: gli Schemi
1 e 4 sono sostituiti dai nuovi Schemi 1 e 4 (Allegati nn. 1 e  2)  e
gli Schemi 2 e 3 sono abrogati; 
    ee) nell'Allegato 1, dopo l'Allegato 1B  e'  inserito  l'Allegato
1-bis (Allegato n. 3).