L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 6 novembre 2014; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la direttiva n.  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  normativo
comune per le reti ed i servizi di  comunicazione  elettronica,  come
modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in  particolare,  il  suo  art.  1,  comma  65,
secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese  di  funzionamento
[...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  [...]  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la  parte  non  coperta  da
finanziamento a carico del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita'
previste  dalla  normativa  vigente  ed  entita'   di   contribuzione
determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate  direttamente
alle medesime  Autorita'  [...]»  nonche'  il  successivo  comma  66,
secondo cui l'Autorita' ha il potere di adottare le variazioni  della
misura e delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo  del
2  per  mille  dei   ricavi   risultanti   dal   bilancio   approvato
precedentemente alla adozione della delibera»; 
  Considerato che l'Autorita' svolge competenze riferite a piu' di un
mercato e che pertanto  al  suo  finanziamento  partecipano  soggetti
operanti in mercati anche diversi; 
  Considerato, in particolare, che l'Autorita' svolge, tra le  altre,
le competenze della Autorita'  nazionale  di  regolamentazione  (ANR)
previste dal quadro europeo  delle  comunicazioni  elettroniche,  con
riferimento al mercato dei soggetti di cui all'art. 12  della  citata
direttiva 2002/20/CE; 
  Considerato che, per tale mercato, lo  stesso  art.  12  detta  una
specifica disciplina in tema di finanziamento dei costi della  ANR  e
dei diritti amministrativi che possono essere imposti ai soggetti ivi
operanti; 
  Ritenuto, pertanto, che, con riferimento al mercato dei soggetti di
cui all'art. 12 della  citata  direttiva  2002/20/CE,  la  disciplina
generale sul finanziamento dell'Autorita' di cui  alla  citata  legge
finanziaria 2006 debba essere attuata nel  rispetto  della  specifica
disciplina prevista dallo stesso art. 12; 
  Considerato,  infatti,  che  la  Corte  di  giustizia   dell'Unione
europea, con la  sentenza  del  18  luglio  2013,  cause  riunite  da
C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, ha ritenuto il  sistema
di finanziamento dell'Autorita' compatibile con il diritto europeo  a
condizione che  lo  stesso  assicuri  il  rispetto  delle  previsioni
contenute nel citato art. 12; 
  Ricordato, in particolare, che la Corte  ha  infatti  espressamente
affermato che «[...] l'art. 12 della  direttiva  autorizzazioni  deve
essere interpretato nel senso che esso non osta  alla  disciplina  di
uno Stato membro,  come  quella  di  cui  trattasi  nei  procedimenti
principali, ai sensi della quale le imprese che  prestano  servizi  o
reti di comunicazione elettronica sono tenute a  versare  un  diritto
destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall'ANR e non
finanziati dallo Stato, il cui importo e' determinato in funzione dei
ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto  sia
esclusivamente  destinato  alla  copertura  di  costi  relativi  alle
attivita'  menzionate  al  paragrafo   1,   lettera   a),   di   tale
disposizione, che la totalita' dei ricavi ottenuti a titolo di  detto
diritto non superi i costi complessivi relativi a  tali  attivita'  e
che lo stesso diritto  sia  imposto  alle  singole  imprese  in  modo
proporzionato, obiettivo e trasparente [...]»; 
  Visto l'art. 12, della direttiva n. 2002/20/CE,  il  quale  dispone
che: 
    (paragrafo 1) «I diritti amministrativi imposti alle imprese  che
prestano servizi o reti ai sensi dell'autorizzazione generale  o  che
hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso [...]: 
      a) coprono complessivamente i  soli  costi  amministrativi  che
saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione  del
regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi
specifici [...] che  possono  comprendere  i  costi  di  cooperazione
internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione  di  analisi
di mercato, di sorveglianza del  rispetto  delle  disposizioni  e  di
altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione
del  diritto  derivato  e  delle  decisioni   amministrative,   quali
decisioni in materia di accesso e interconnessione»; 
      b) sono imposti alle  singole imprese  in  modo  proporzionato,
obiettivo  e  trasparente  che  minimizzi  i   costi   amministrativi
aggiuntivi e gli oneri accessori; 
    (paragrafo 2) «Le autorita'  nazionali  di  regolamentazione  che
impongono il  pagamento  di  diritti  amministrativi  sono  tenute  a
pubblicare un rendiconto annuo  dei  propri  costi  amministrativi  e
dell'importo  complessivo  dei  diritti  riscossi.  Alla  luce  delle
differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi,
vengono apportate opportune rettifiche»; 
  Visto inoltre l'art. 2,  paragrafo  2,  lettera  a),  della  stessa
direttiva  2002/20/CE,  ai  sensi  del  quale  «per   "autorizzazione
generale" si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro
che garantisce i diritti alla fornitura  di  reti  o  di  servizi  di
comunicazione elettronica e  stabilisce  obblighi  specifici  per  il
settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di
reti  di  comunicazione  elettronica,  conformemente  alla   presente
direttiva»; 
  Considerato che la corretta attuazione del sistema di finanziamento
di cui alla direttiva 2002/20/CE ha implicato la disapplicazione,  in
via  amministrativa,  da  parte  dell'Autorita'  della  proroga   del
meccanismo di trasferimento di cui all'art. 2, comma 241, della legge
n. 191 del 2009, quest'ultima successivamente disapplicata anche  dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le sentenze  numeri
2528, 2530, 2533, 2534 e 2542 del 5 marzo 2014; 
  Considerato che, di conseguenza, con  il  contributo  riscosso  dai
soggetti di cui al citato art. 12 non possono  essere  finanziate  le
spese di funzionamento di altre Autorita' diverse da quella  preposta
al settore delle comunicazioni elettroniche, e  che  pertanto  questa
amministrazione  si  e'  gia'  attivata  per  recuperare   le   somme
inizialmente versate all'Autorita' garante per la  concorrenza  e  il
mercato, al Garante per la  protezione  dei  dati  personali  e  alla
Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge  sullo  sciopero
nei servizi pubblici; 
  Ritenuto, dunque, che, con riferimento al mercato dei  soggetti  di
cui all'art. 12 della citata direttiva, la  corretta  attuazione  del
sistema di  finanziamento  dell'Autorita'  esige  il  rispetto  delle
condizioni  derivanti  dalla  stessa   norma,   secondo   consolidato
orientamento della  Corte  di  giustizia,  in  base  alle  quali,  in
sintesi: 
  1) i costi finanziabili dai soggetti di quel mercato sono  soltanto
quelli necessari allo  svolgimento  delle  attivita'  elencate  nella
medesima norma, che coincidono con il complesso di tutte le attivita'
che la ANR e' chiamata a svolgere in base al quadro normativo, e 
  2)  le  modalita'  di  imposizione  del  contributo  devono  essere
proporzionate, obiettive e trasparenti; 
  Considerato che, ai sensi della normativa vigente,  alla  copertura
dei costi derivanti dallo  svolgimento  delle  competenze  attribuite
all'Autorita' nel settore postale deve provvedersi con  lo  specifico
contributo di cui all'art.  2,  comma  14,  lettera  b)  del  decreto
legislativo del 22 luglio 1999, n. 261, come modificato  dal  decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 58; 
  Considerato che la stima dei costi amministrativi che  l'Autorita',
per l'anno 2015, dovra' finanziare  attraverso  il  contributo  degli
operatori  per  sostenere  le  attivita'  relative  ai   mercati   di
competenza, ad esclusione di quello postale, e' pari a  64,9  milioni
di euro, di cui 41,5 milioni di euro per le attivita' di cui all'art.
12 della direttiva 2002/20/CE e 23,4 milioni di euro per le attivita'
relative   agli   altri   mercati   di   competenza    dell'Autorita'
(radio-televisione, editoria, pubblicita', ecc.); 
  Ritenuto  conseguentemente  opportuno,  in  un'ottica  di   massima
trasparenza dell'azione amministrativa, introdurre, per l'anno  2015,
modalita' di contribuzione  differenziate,  tali  da  dare  immediata
evidenza della specifica incidenza del mercato ove operano i soggetti
di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE rispetto alla stima del
fabbisogno complessivo per la copertura delle spese finanziabili  con
il contributo di cui all'art. 1,  commi  65  e  66,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
  Considerato, inoltre, che alla sopra indicata stima del  fabbisogno
per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art.  12  della  citata
direttiva 2002/20/CE vanno apportate, ai sensi del  paragrafo  2,  le
opportune rettifiche in base alle risultanze del rendiconto  relativo
all'anno  2013,  dal  quale  risulta  che  l'insieme   dei   soggetti
contemplati nel medesimo  art.  12  ha  complessivamente  versato,  a
fronte dei  costi  amministrativi  dell'Autorita'  attribuibili,  una
somma eccedente per un importo pari a 4,53 milioni di euro; 
  Ritenuto  conseguentemente  di  dover  modificare  la   stima   del
fabbisogno  per  l'anno  2015,  necessario  allo  svolgimento   delle
attivita' elencate al paragrafo 1 del medesimo art. 12, di un importo
equivalente all'eccedenza conseguita, relativamente all'esercizio  di
bilancio 2013, pari a 4,53 milioni di euro, con l'effetto di  ridurre
a 37 milioni di euro l'entita' del fabbisogno da  imputare  ai  costi
attribuibili al mercato dei soggetti di cui al citato art. 12; 
  Ritenuto dunque di dover adottare, sulla  base  di  tali  stime  di
fabbisogno,  la  deliberazione  sulla  misura   della   contribuzione
(aliquota contributiva) e  sulle  relative  modalita'  di  versamento
all'Autorita' per  l'anno  2015,  da  sottoporre  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo  periodo  del  comma  65
dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006; 
  Considerato che le predette stime di  fabbisogno  differenziate  si
riferiscono, altresi', ad attivita' relative a mercati di  competenza
caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che,  per  l'effetto,
e' necessario stabilire differenti aliquote contributive; 
  Considerato inoltre, con  specifica  attenzione  al  profilo  della
necessaria  proporzionalita'  nella  ripartizione  del  finanziamento
dell'Autorita'  tra  i  soggetti  obbligati,   che   sia   essenziale
assicurare modalita' semplici ed univoche per il calcolo  della  base
imponibile della contribuzione, affinche' essa risulti effettivamente
correlata alle sole dimensioni della singola impresa; 
  Considerato, altresi', che un criterio semplice ed univoco  per  la
determinazione della base imponibile della contribuzione consente una
adeguata pianificazione delle entrate,  una  maggiore  efficienza  ed
economicita' nell'attivita' di accertamento e riscossione  e  riduce,
al  contempo,  gli  adempimenti  informativi  posti  a   carico   dei
contribuenti; 
  Ritenuto, pertanto, in linea con la scelta gia' adottata per l'anno
2014, di individuare quale base imponibile per  l'applicazione  della
aliquota contributiva, in linea con le testuali previsioni  dell'art.
1, commi 65 e 66, della citata legge finanziaria 2006,  il  complesso
dei ricavi risultanti dal  bilancio  approvato  precedentemente  alla
adozione  della  delibera  che  determina  misura  e  modalita'   del
contributo per l'anno 2015, coincidenti con  la  voce  A1  del  conto
economico, o voce corrispondente per  i  bilanci  redatti  secondo  i
principi contabili internazionali; 
  Considerato, peraltro, che un criterio di contribuzione basato  sui
«ricavi lordi» appare, come rilevato dalla stessa Corte di  giustizia
nella sentenza del 21 luglio 2011 Telefonica (causa  C-284/10,  punto
31), «obiettivo, trasparente e non  discriminatorio»  e,  oltretutto,
«non  privo  di  relazione  con  i  costi  sostenuti   dall'autorita'
nazionale competente»; 
  Considerato  conseguentemente  che,  per  assicurare   il   gettito
complessivo  necessario  a   coprire   i   costi   di   funzionamento
dell'Autorita', l'aliquota contributiva per l'anno 2015 e' fissata: 
  a) per i soggetti di cui all'art. 12  della  direttiva  2002/20/CE,
sulla base di un fabbisogno stimato pari a 37 milioni di euro,  nella
misura  del  1,15  per  mille  dei  ricavi  risultanti  dal  bilancio
approvato precedentemente  alla  adozione  della  presente  delibera,
coincidenti con la voce A1 del conto economico, o voce corrispondente
per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali; 
  b) per le imprese operanti nei restanti mercati, sulla base  di  un
fabbisogno stimato pari a 23,4 milioni di euro, nella  misura  del  2
per   mille   dei   ricavi   risultanti   dal   bilancio    approvato
precedentemente alla adozione della  presente  delibera,  coincidenti
con la voce A1 del conto  economico,  o  voce  corrispondente  per  i
bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali; 
  Ritenuto  inoltre  di   confermare   per   l'anno   2015   la   non
assoggettabilita' al contributo dei soggetti il  cui  imponibile  sia
pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di  ragioni  di
economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione
del prelievo, nonche' per le imprese che versano in  stato  di  crisi
avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette  a
procedure concorsuali e per le imprese che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nel 2014; 
  Ritenuto  infine  che,  nel  caso  di  rapporti  di   controllo   o
collegamento di cui  all'art.  2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio  e  che,  per   agevolare   le   verifiche   di   competenza
dell'Autorita'  sulla  esattezza  della  contribuzione  versata,   la
societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella  propria
dichiarazione  il  contributo  versato  da  ciascuna  delle  predette
societa'; 
  Visti gli atti del procedimento; 
  Udita la relazione  illustrativa  del  commissario  Antonio  Preto,
relatore  ai  sensi  dell'art.   31   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I soggetti esercenti attivita' che  rientrano  nelle  competenze
attribuite dalla normativa  vigente  all'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art.
1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti  e
con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera. 
  3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile sia pari o inferiore a euro  500.000,00,  le  imprese  che
versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in  liquidazione,
ovvero essendo soggette a procedure  concorsuali  e  le  imprese  che
hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2014.