LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione  dei  principi
contabili  internazionali  (IAS/IFRS)  e  i  successivi   Regolamenti
adottati dalla Commissione in attuazione dell'articolo 6 del medesimo
Regolamento; 
  Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38,
come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230, che
dispone che i poteri della Banca d'Italia di  cui  agli  articoli  5,
comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  87  sono
esercitati, per i soggetti  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1
dell'art. 2, per i patrimoni destinati di cui all'art.8, comma  1-bis
nonche'  per  le  societa'  finanziarie  iscritte  nell'albo  di  cui
all'art. 106 del decreto legislativo n.  385  del  1993  che  abbiano
esercitato le facolta' di cui  agli  art.  3  e  4  che  redigono  il
bilancio d'esercizio o il  bilancio  consolidato  in  conformita'  ai
principi  contabili  internazionali,  nel   rispetto   dei   principi
contabili internazionali; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27  gennaio  1992,
n. 87, secondo  il  quale  gli  enti  finanziari  si  attengono  alle
disposizioni che la Banca d'Italia  emana  relativamente  alle  forme
tecniche, su base individuale e su base consolidata,  dei  bilanci  e
delle  situazioni  dei  conti  destinate  al  pubblico  nonche'  alle
modalita' e ai  termini  della  pubblicazione  delle  situazioni  dei
conti; 
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 27  gennaio  1992,
n. 87, secondo il quale, nel caso dei soggetti operanti  nel  settore
finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107  del
testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia,  le
istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la  CONSOB.
Per le societa' previste  dalla  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  le
istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la  CONSOB.  Per
le societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le  istruzioni
sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la  CONSOB,  tenendo  conto
della specialita' della disciplina della legge stessa; 
  Considerata la necessita' di aggiornare la  normativa  di  bilancio
degli intermediari finanziari per tener  conto,  fra  l'altro,  delle
modifiche intervenute nei Regolamenti adottati dalla Commissione  che
recepiscono i principi contabili internazionali (IAS/IFRS); 
  Vista la lettera del 17 dicembre 2014 con la  quale  la  Consob  ha
comunicato il proprio parere favorevole; 
 
                                Emana 
 
le allegate «Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti
degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti  di
pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM», che sostituiscono, con
modifiche, le istruzioni allegate al Regolamento del 14 febbraio 2006
«Istruzioni  per  la  redazione  dei   bilanci   degli   Intermediari
finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli  Istituti  di  moneta
elettronica (IMEL), delle Societa' di gestione del risparmio (SGR)  e
delle Societa' di intermediazione mobiliare (SIM)» - ridenominato dal
Regolamento del 13  marzo  2012  «Istruzioni  per  la  redazione  dei
bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari  ex  art.  107
del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR  e  delle
SIM» - come modificate dai regolamenti del 13 marzo  2012  e  del  21
gennaio 2014. 
  Le Istruzioni allegate si applicano a partire dal bilancio relativo
all'esercizio chiuso o in corso al 31  dicembre  2014,  ad  eccezione
delle  informazioni   sulle   esposizioni   in   bonis   oggetto   di
rinegoziazione concesse da singoli intermediari finanziari a  clienti
in difficolta' finanziaria - da fornire in nota integrativa, Parte  D
«Altre informazioni», Sezione 3.1. «Rischio di credito» in calce alla
Tabella 2.1 «Esposizioni creditizie verso clientela: valori  lordi  e
netti» - che decorrono dal bilancio riferito all'esercizio  chiuso  o
in corso al 31 dicembre 2015. 
    Roma, 22 dicembre 2014 
 
                                                Il Governatore: Visco