IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento  (CE)  n.
2006/2004,  relativo  ai  diritti  dei   passeggeri   nel   trasporto
effettuato con autobus ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, che
ne prevede l'applicabilita' ai passeggeri che viaggiano  con  servizi
regolari per categorie di passeggeri non  determinate  il  cui  punto
d'imbarco o sbarco e' situato nel territorio di uno Stato membro e la
distanza prevista del servizio e' pari o superiore a 250 km.; 
  Visto il decreto legislativo 4  novembre  2014,  n.  169,  recante:
"Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n.  2006/2004,
relativo ai diritti  dei  passeggeri  nel  trasporto  effettuato  con
autobus"; 
  Visti, in particolare,  l'art.  1,  comma  3,  del  citato  decreto
legislativo 4 novembre 2014, n.  169,  ai  cui  sensi,  salvo  quanto
previsto all'art. 18, commi 1  e  2,  ai  servizi  regolari,  la  cui
distanza prevista  e'  pari  o  superiore  a  250  km,  nazionali  od
internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o
del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento
e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative
sanzioni di cui al  medesimo  decreto;  l'art.  2,  lettera  n),  che
definisce la stazione di autobus come la stazione presidiata in  cui,
secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata
per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture, tra le
quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;
l'art. 3, comma 7, in cui si stabilisce che le regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano, indicano le stazioni di autobus  che
forniscono  assistenza  a  persone  con  disabilita'  o  a  mobilita'
ridotta, ai fini della designazione prevista all'art. 12 del predetto
regolamento UE 181/2011 e che al fine di garantire la tutela uniforme
dei diritti delle persone con disabilita' e a mobilita' ridotta,  con
decreto  non  avente  natura   regolamentare   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore  dello  stesso  decreto  n.  169,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri e
le modalita' in base ai quali sono designate dette stazioni; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di procedere  all'emanazione  del
decreto ministeriale previsto dal citato art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 4 novembre 2014, n. 169; 
  Visti gli articoli 1, comma 5, e  29  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento  recante  norme
per l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  negli  edifici,
spazi e servizi pubblici"; 
  Considerato che in data 20 marzo 2014  la  Commissione  europea  ha
chiarito che e' possibile che l'assistenza  in  relazione  ad  alcune
soltanto  delle  forme  di  disabilita'  o  mobilita'  sia  garantita
parzialmente,  talche'  l'assenza   di   alcune   infrastrutture   od
attrezzature non impedisce la designazione di stazioni di autobus; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta  del
19 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi  dell'art.  3,  comma  7,  del  decreto  legislativo  4
novembre 2014, n. 169, sono tenute a fornire assistenza alle  persone
con disabilita' o mobilita' ridotta le stazioni di autobus presidiate
e dotate di almeno una delle seguenti strutture: 
    a) banco dell'accettazione; 
    b) sala d'attesa; 
    c) biglietteria 
  e nelle quali siano previste,  quale  media  giornaliera  nell'anno
solare precedente a quello di riferimento, non meno di 55 fermate per
la salita o la discesa dei passeggeri nei programmi di  esercizio  di
servizi di linea, il  cui  percorso  da  un  capolinea  all'altro  e'
superiore  a  250  km.  Qualora  le  stazioni   non   dispongano   di
infrastrutture od attrezzature idonee  a  garantire  l'assistenza  in
relazione a tutte le forme di disabilita' o a mobilita'  ridotta,  di
tale circostanza si da' atto nel decreto dirigenziale di cui all'art.
2, comma 2, e gli enti di gestione delle  stazioni  stesse  ne  danno
informazione ai passeggeri. 
  2. I criteri di cui  al  comma  1  possono  essere  aggiornati  con
decreto del direttore  della  Direzione  generale  per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita', sentite le  regioni  e  le  province
autonome. 
  3. Non sono considerati, ai fini del presente  decreto,  i  luoghi,
seppur presidiati ed aventi  strutture  a  supporto  dei  passeggeri,
presso  i  quali  effettuano  esclusivamente  la  sosta  gli  autobus
impiegati in servizi di noleggio con conducente.