La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza
dei servizi radiotelevisivi 
Premesso che: 
  Visto il decreto del Presidente della regione Campania n. 60 del  9
aprile  2015,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione
Campania n. 23 del 9 aprile 2015, con il quale sono  stati  convocati
per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e
del Consiglio regionale della Campania; 
  Visto il decreto del Prefetto della  provincia  di  Genova  del  1°
aprile 2015 con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio
2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale
della Liguria; 
  Visto il decreto del Presidente della regione Marche n. 121  del  3
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Marche
n. 29 del 9 aprile 2015, con il quale sono  stati  convocati  per  il
giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del  Presidente  e  del
Consiglio regionale delle Marche; 
  Visto il decreto del Presidente della regione Puglia n. 199  del  7
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia
n. 47 del 7 aprile 2015, con il quale sono  stati  convocati  per  il
giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del  Presidente  e  del
Consiglio regionale della Puglia; 
  Visto il decreto del Presidente della regione Toscana n. 62 del  10
aprile  2015,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione
Toscana n. 20 del 10 aprile 2015, con il quale sono  stati  convocati
per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e
del Consiglio regionale della Toscana, con eventuale ballottaggio per
il giorno 14 giugno 2015; 
  Visto il decreto del Presidente della regione Umbria n.  57  del  9
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria
n. 20 dell'11 aprile 2015, con il quale sono stati convocati  per  il
giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del  Presidente  e  del
Consiglio regionale dell'Umbria; 
  Visto il decreto del Presidente della regione Veneto n. 44  del  27
marzo 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione  Veneto
n. 30 del 27 marzo 2015, con il quale sono  stati  convocati  per  il
giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del  Presidente  e  del
Consiglio regionale del Veneto; 
   Visti: 
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  Rai
e di disciplinare direttamente le "tribune", gli articoli l e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'articolo  3  del  testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, approvato con il  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28
e  successive  modifiche;  l'articolo  l,  comma  3,  della   vigente
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e  la  Rai,  nonche'
gli Atti di indirizzo approvati  dalla  Commissione  il  13  febbraio
1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; 
    c) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio
2000, n. 28, e successive modifiche; 
    d) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,  recante
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"; 
    e) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni
per promuovere il riequilibrio delle  rappresentanze  di  genere  nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"; 
    f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,  recante
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"; 
    g) vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di
attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione"; 
    h) vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108,  recante  "Norme  per
l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"; 
    i) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante  "Nuove  norme
per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario"; 
    l) vista la legge della regione Campania 27  marzo  2009,  n.  4,
"Legge elettorale" come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale
6 febbraio 2015, n. 3; 
    m) vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005,
n. 1, recante lo Statuto della regione Liguria; 
    n) vista la legge statutaria  della  regione  Liguria  13  maggio
2013, n. 1, recante "Modifiche agli articoli  15  e  41  della  legge
statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della  regione  Liguria)  sul
numero dei consiglieri e degli assessori"; 
    o) vista la legge della regione Marche 16 dicembre 2004,  n.  27,
recante "Norme per l'elezione del consiglio e  del  presidente  della
Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale
20 febbraio 2015, n. 5; 
    p) vista la legge della regione Puglia 28  gennaio  2005,  n.  2,
recante  "Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale   e   del
Presidente della Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla
legge regionale 10 marzo 2015, n. 7; 
    q) vista la legge della regione Toscana 30 settembre 2014, n. 45,
recante  "Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale   e   del
presidente della Giunta regionale"; 
    r) vista la legge della regione Umbria  4  gennaio  2010,  n.  2,
recante  "Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale   e   del
Presidente della Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla
legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2; 
    s) vista la legge della regione Veneto 16  gennaio  2012,  n.  5,
recante "Norme per l'elezione  del  Presidente  della  Giunta  e  del
Consiglio  regionale",  come  modificata  dalla  legge  regionale  27
gennaio 2015, n. 1; 
    t) rilevato, con riferimento a quanto disposto  dall'articolo  1,
comma 2, della delibera sulla comunicazione  politica  e  i  messaggi
autogestiti nei periodi non  interessati  da  campagne  elettorali  o
referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta  del
18 dicembre 2002, che  le  predette  elezioni  interessano  oltre  un
quarto del corpo elettorale; 
    considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
    consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   Rai   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta
regionale e per il rinnovo  del  Consiglio  regionale  delle  regioni
Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, previste
per il giorno 31 maggio  2015,  e  per  il  giorno  14  giugno  2015,
limitatamente alle regioni in cui e' previsto un eventuale  turno  di
ballottaggio. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alle
consultazioni di cui al comma 1.