IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  10  settembre  1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo  1981,  recante
istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
settembre 2000, n. 301, recante norme per il  riordino  della  Scuola
superiore dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  concernente
l'attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  178,  recante
riorganizzazione    della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione (SSPA), a  norma  dell'articolo  24  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95, recante riorganizzazione del Ministero  degli  affari  esteri,  a
norma dell'articolo 74 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010,  n.  166,  che  ha  accentrato  le
competenze in materia  di  formazione  statistica  presso  la  Scuola
superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  16  gennaio  2013,
concernente la struttura del Segretariato  generale  della  difesa  -
Direzione  generale  degli  armamenti,  delle   Direzioni   generali,
compresi i relativi  Uffici  tecnici  territoriali,  e  degli  Uffici
centrali del Ministero della difesa; 
  Visto l'articolo 1, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70,  che  ha  previsto  che  la  Scuola
superiore  della  pubblica  amministrazione  sia  denominata   Scuola
nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore del regolamento; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'articolo 21, comma 1, del cennato decreto-legge n.  90  del
2014 il quale stabilisce che al fine  di  razionalizzare  il  sistema
delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando
la  duplicazione  degli  organismi  esistenti,  la  Scuola  superiore
dell'economia  e  delle  finanze,   l'Istituto   diplomatico   «Mario
Toscano»,  la  Scuola  superiore  dell'amministrazione   dell'interno
(SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di
statistica e di  analisi  sociali  ed  economiche,  nonche'  le  sedi
distaccate  della  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  prive  di
centro residenziale sono soppresse e che le funzioni degli  organismi
soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale  dell'amministrazione
e assegnate ai corrispondenti dipartimenti.  Le  risorse  finanziarie
gia'  stanziate  e  destinate  all'attivita'   di   formazione   sono
attribuite,  nella  misura  dell'ottanta  per  cento,   alla   Scuola
nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti  per
cento,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La  stessa  Scuola
subentra  nei  rapporti  di  lavoro  a   tempo   determinato   e   di
collaborazione coordinata e continuativa  o  di  progetto  in  essere
presso gli  organismi  soppressi,  che  cessano  alla  loro  naturale
scadenza; 
  Visto, inoltre, l'articolo 21, comma 6, del citato decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, che prevede che con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, siano individuate e  trasferite  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  le  risorse   finanziarie   e   strumentali
necessarie  per  l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  ai   sensi
dell'articolo 21 e che fino all'adozione del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri le attivita'  formative  e  amministrative
degli organismi soppressi siano regolate da accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  tra  la  Scuola
nazionale dell'amministrazione e le  amministrazioni  di  riferimento
degli organi soppressi, senza pregiudizio per  la  continuita'  e  il
compimento delle attivita' formative, di reclutamento  e  concorsuali
gia' disposte, autorizzate o comunque in essere presso le  scuole  di
formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11  della  legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente  la  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Vista la legge  27  dicembre  2013,  n.  148  di  approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2014  e
bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 
  Considerate le risorse stanziate iscritte sui  pertinenti  capitoli
di bilancio a legislazione vigente; 
  Visti gli Accordi stipulati tra le amministrazioni  di  riferimento
degli organi soppressi e la Scuola nazionale dell'amministrazione  ai
sensi del citato articolo 21, comma 6, del decreto  legge  24  giugno
2014, n. 90; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione On. Marianna Madia; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  le  risorse   finanziarie   e
strumentali da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
per l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  alla  Scuola  nazionale
dell'amministrazione (SNA) ai sensi dell'articolo 21,  comma  1,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  2. La Scuola nazionale dell'amministrazione subentra  nei  rapporti
di lavoro a  tempo  determinato  e  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa e di progetto, in essere presso gli organismi soppressi,
che cessano alla loro naturale scadenza.