IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981, recante istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, che ha accentrato le competenze in materia di formazione statistica presso la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, concernente la struttura del Segretariato generale della difesa - Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni generali, compresi i relativi Uffici tecnici territoriali, e degli Uffici centrali del Ministero della difesa; Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, che ha previsto che la Scuola superiore della pubblica amministrazione sia denominata Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; Visto l'articolo 21, comma 1, del cennato decreto-legge n. 90 del 2014 il quale stabilisce che al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse e che le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza; Visto, inoltre, l'articolo 21, comma 6, del citato decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 21 e che fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le attivita' formative e amministrative degli organismi soppressi siano regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia' disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; Considerate le risorse stanziate iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio a legislazione vigente; Visti gli Accordi stipulati tra le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi e la Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del citato articolo 21, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. Marianna Madia; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie e strumentali da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. La Scuola nazionale dell'amministrazione subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa e di progetto, in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.