IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica; Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione dei rischio; Considerato il Programma nazionale di sviluppo rurale presentato alla Commissione europea in data 22 luglio 2014, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante; Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 - assicurazione del raccolto - del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013; Considerato in particolare il Piano Assicurativo Individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015; Considerate le richieste pervenute da parte della regione Piemonte in data 20 novembre 2014, della regione Liguria in data 24 novembre 2014, della regione Lombardia in data 20 novembre 2014, della regione Emilia Romagna in data 26 novembre 2014, della regione Marche in data 26 novembre 2014, della regione Umbria in data 25 novembre 2014, della regione Lazio in data 26 novembre 2014, della regione Puglia in data 13 novembre 2014, della regione Sardegna in data 1° dicembre 2014; Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA; Ritenuto di accogliere le proposte nei limiti consentiti dalla normativa nazionale e unionale; Ritenuto, altresi', necessario indirizzare l'aiuto pubblico verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e favorire un ampliamento delle imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 19 febbraio 2015; Decreta: Art. 1 Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili 1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2015, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto.