IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d)  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il 22 novembre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012 con il quale  al
laboratorio Agro.biolab Laboratory S.r.l.  -  Societa'  unipersonale,
ubicato in Rutigliano (Bari), s.p. 240 km 13.800, e' stata  rinnovata
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi  nel  settore
vitivinicolo; 
  Considerato che con il decreto 22 novembre 2012 sopra  indicato  il
Agro.biolab Laboratory S.r.l. - Societa' unipersonale  in  Rutigliano
(Bari) e' stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il  quale
risultava  accreditato  secondo  il  certificato  di   accreditamento
rilasciato da Accredia in data 12 settembre 2012; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela  ai  sensi
dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il
decreto 22 novembre 2012, poiche' il  citato  Agro.biolab  Laboratory
S.r.l. - Societa' unipersonale  in  Rutigliano  (Bbari)  puo'  essere
autorizzato solo per i metodi di analisi  raccomandati  e  pubblicati
dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino  (OIV),  e
non, puo' essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il  quale
risulta accreditato da Accredia  con  certificato  del  12  settembre
2012; 
  Considerata altresi' la nota del 1° aprile 2015  con  la  quale  e'
stato comunicato  al  Laboratorio  Agro.biolab  Laboratory  S.r.l.  -
Societa' unipersonale in Rutigliano (Bari) l'avvio  del  procedimento
ai sensi dell'art. 7 della legge 7  agosto  1990,  n.  240,  relativo
all'annullamento del citato decreto del 22 novembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' annullato, in autotutela, il decreto del  22  novembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  285
del 6 dicembre  2012,  recante  il  «Rinnovo  dell'autorizzazione  al
laboratorio Agro.biolab Laboratory S.r.l.  -  Societa'  unipersonale,
ubicato in Rutigliano (Bari), s.p. 240 km.  13.800  al  rilascio  dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo». 
  2. Sono salvi  gli  atti  eventualmente  compiuti  dal  laboratorio
Agro.biolab Laboratory S.r.l. - Societa' unipersonale fino alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto