IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da
2 a 10 dell'articolo 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance a  norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  novembre  2014,   concernente
l'articolazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non  generale
dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
27  novembre  2001,  n.  491,   «Regolamento   recante   disposizioni
concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte
del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  a   norma
dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368,  e
successive modificazioni», e, in particolare, l'articolo 13, in  base
al quale: «1. Il Ministero esercita  la  vigilanza  sulle  fondazioni
oggetto del presente  regolamento.  In  particolare:  a)  approva  le
modificazioni  statutarie,  con  provvedimento  da   emanarsi   entro
sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  relativa   documentazione;
decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora
siano formulate osservazioni il termine e' interrotto e ricomincia  a
decorrere dalla data di ricevimento della  risposta  da  parte  della
fondazione interessata; b) adotta  atti  di  indirizzo  di  carattere
generale aventi ad oggetto, tra l'altro: 1) i criteri ed i  requisiti
relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione;  2)
i  requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita',  le  ipotesi  di
incompatibilita' e le cause che determinano la sospensione temporanea
dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonche' la
disciplina del conflitto di interessi; 3) i parametri di  adeguatezza
delle spese di funzionamento in base a criteri  di  efficienza  e  di
sana e prudente gestione; c) puo' effettuare ispezioni e chiedere  la
comunicazione di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti; d)
esercita il potere di  annullamento  previsto  dall'articolo  25  del
codice civile; e) puo' disporre, anche  limitatamente  a  determinate
tipologie o categorie di fondazioni  di  maggiore  rilevanza,  che  i
bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58;
f) puo' sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di
controllo e  nominare  un  commissario  per  il  compimento  di  atti
specifici necessari per il  rispetto  delle  norme  di  legge,  dello
statuto e delle  disposizioni  ed  atti  di  indirizzo  di  carattere
generale emanati dallo stesso Ministero, al  fine  di  assicurare  il
regolare andamento dell'attivita' della fondazione; g) puo' disporre,
su indicazione dell'organo di controllo o del  comitato  scientifico,
la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare
l'articolo  14,  che  disciplina  gli   Obblighi   di   pubblicazione
concernenti i  componenti  degli  organi  di  indirizzo  politico,  e
l'articolo 22, che disciplina gli Obblighi di pubblicazione dei  dati
relativi agli enti pubblici vigilati; 
  Vista altresi' la circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, recante «Enti
ed organismi pubblici - Bilancio di previsione 2015»; 
  Considerate le disposizioni del citato decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171,  che  attribuiscono  a
ciascuna Direzione generale l'esercizio delle funzioni  di  indirizzo
e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni
soggetto  giuridico  costituito  o  partecipato  dal  Ministero   per
finalita' attinenti agli ambiti di competenza della medesima; 
  Rilevata pertanto, in linea  con  le  disposizioni  in  materia  di
vigilanza di cui al citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 29  agosto  2014,  n.  171,  l'esigenza  di  procedere  alla
ricognizione degli enti vigilati  dal  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e delle strutture dirigenziali  del
Ministero  cui  sono  attribuite  rispettivamente  le   funzioni   di
vigilanza, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo; 
  Rilevata l'opportunita' di procedere innanzitutto alla ricognizione
degli  enti  sottoposti  alla  vigilanza  del  Ministero  in  base  a
disposizioni di legge, regolamenti e/o  atti  istitutivi  degli  enti
medesimi, rinviando ad  un  successivo  decreto  l'individuazione  di
altri enti per i quali il Ministero  nomina  uno  o  piu'  componenti
degli organi,  nonche'  di  ulteriori  enti  ai  quali  il  Ministero
partecipa insieme con altre amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ambito di intervento 
 
  1. Gli enti vigilati dal  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  di  seguito  «Ministero»,  sono  indicati
nell'allegato  1  al  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante. 
  2. Il presente decreto non si applica agli istituti centrali e agli
istituti dotati di autonomia speciale del Ministero.