LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare; Visto l'art. 16, comma 2, lettera b), del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarieta' di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005; Visto l'art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo il quale il finanziamento della COVIP puo' essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,05 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entita' della contribuzione, i termini e le modalita' di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto; Visto l'art. 13, comma 40, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale la COVIP e' tenuta per gli anni 2014 e 2015, a trasferire alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146) la somma di 0,98 milioni di euro per ciascun anno a valere sulle entrate di cui al'art. 13 della legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni, e all'art. 59, comma 39, della legge n. 449 del 1997. Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2015, all'ammontare del finanziamento previsto a valere sui contributi di solidarieta', alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2014, nonche' alla contribuzione dovuta all'Autorita' di cui alla legge n. 146 del 1990, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse; Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2015 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2014; Delibera di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalita' di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2015. Art. 1 Contributo di vigilanza 1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP e' dovuto per l'anno 2015, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2014. 2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche' i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidita' o premorienza. 3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, qualora il fondo o singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della societa' o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovra' tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.