IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio  1948,  n.  98,  sulla
disciplina delle casse conguaglio prezzi; 
  Visto il provvedimento del Comitato  interministeriale  prezzi  (di
seguito denominato CIP) n. 44/1977 del 28 ottobre  1977,  concernente
l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.; 
  Visto il provvedimento n. 18/1989  emanato  dalla  giunta  del  CIP
prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e'  stato
istituito presso la  Cassa  conguaglio  G.P.L.,  un  conto  economico
denominato  "Fondo   per   la   razionalizzazione   della   rete   di
distribuzione carburanti" e il presidente del CIP e'  stato  delegato
ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  ora
Direzione generale per  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  e  le
infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un
Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di  distribuzione
carburanti; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  gennaio  1990,  e  successive
modifiche, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico per la
ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32,  di  seguito
decreto legislativo 32/1998,  in  materia  di  razionalizzazione  del
sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art.  6,
con  il  quale  e'  stato  costituito  un   nuovo   "Fondo   per   la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in  cui
sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente
la medesima denominazione, istituito ai sensi del  provvedimento  CIP
n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e  2000  attraverso  un
contributo a carico dei soggetti titolari  di  autorizzazione  e  dei
gestori; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999,  recante  norme  di
attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio  1998,  n.
32; 
  Visto l'art. 29 della legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  che  ha
stabilito che  il  Fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione  dei  carburanti  e'  integrato,   per   l'anno   2002,
attraverso un contributo calcolato su ogni litro  di  carburante  per
autotrazione venduto negli impianti di  distribuzione  a  carico  dei
titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti  nella
misura e secondo le condizioni, modalita'  e  termini  stabiliti  con
provvedimento del Ministro delle attivita' produttive; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  agosto  2003  in  materia   di
rifinanziamento del Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti; 
  Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il  comma  1  dello
stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo  2012,  n.  27,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture  e  la  competitivita'",  che  stabilisce  che,  fermo
restando quanto previsto  dall'art.  6  del  decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato all'erogazione  di
contributi sia per la chiusura di impianti di  soggetti  titolari  di
non piu' di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente  nel
settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di  ripristino
dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e  che
tali  specifiche  destinazioni  sono  ammesse  per  un  periodo   non
eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di  entrata  in
vigore della stessa legge di conversione; 
  Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il  comma  2  dello
stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo  2012,  n.  27,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'", che stabilisce che, con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30  giugno
2012, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al  comma  1
dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di  cui
allo stesso comma 1,  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,
articolandola in una  componente  fissa  per  ciascuna  tipologia  di
impianto e in una variabile in funzione dei  litri  erogati,  tenendo
altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno
del medesimo bacino di utenza; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  19
aprile 2013, pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  in  data  12.6.2013,  recante  "Contributi  per   i   costi
ambientali di ripristino  dei  luoghi  a  valere  sul  Fondo  per  la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" con  il
quale sono stati definiti la misura del contributo dovuto, nonche' le
condizioni,  le  modalita'  e  i   termini   per   l'utilizzo   delle
disponibilita' del Fondo medesimo; 
  Visto che lo stesso art. 6 del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico del 19 aprile 2013 prevede che i titolari di impianti ed  i
gestori provvedono al pagamento del contributo per il rifinanziamento
del Fondo per la razionalizzazione della rete  di  distribuzione  dei
carburanti per l'annualita' 2013 con due  versamenti  e  precisamente
con un primo versamento entro il 30.4.2014,  a  titolo  di  anticipo,
corrispondente al 50% del contributo dovuto ed un secondo  versamento
entro il 31.12.2014, a titolo di conguaglio; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  3
dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana in data 20 gennaio 2015,  concernente  le  modificazioni  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 e la
proroga del termine di scadenza del secondo versamento, a  titolo  di
conguaglio, dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 del contributo per
il rifinanziamento del Fondo; 
  Considerato che il Ministero ha presentato  alla  Cassa  conguaglio
G.P.L. per la deliberazione di accantonamento, ai sensi del  comma  4
dell'art. 3 del decreto ministeriale 19.4.2014, circa n. 250  domande
di contributi con istruttoria gia' completata per un  importo  totale
accantonabile di oltre 15 milioni di  euro  a  valere  sulle  risorse
dell'acconto gia'  versato  dai  titolari  e  dai  gestori  entro  il
30.4.2014  e  che  la  stessa  Cassa  ha  proceduto   alle   relative
deliberazioni di accantonamento solo a partire dal mese  di  febbraio
2015; 
  Considerato che e' inoltre imminente la scadenza del 30.4.2015  per
l'effettuazione del versamento a conguaglio  del  contributo  per  il
rifinanziamento del Fondo, mentre e' stato  possibile  per  la  Cassa
conguaglio G.P.L. effettuare solo parzialmente  le  deliberazioni  di
accantonamento di competenza mentre ancora non e'  stata  avviata  la
fase di liquidazione dei contributi approvati; 
  Ritenuto pertanto necessario prorogare ulteriormente il termine  di
scadenza del secondo versamento  entro  il  30.4.2015,  a  titolo  di
conguaglio, del contributo per il rifinanziamento del Fondo, al  fine
di allineare  temporalmente  i  versamenti  al  Fondo  da  parte  dei
titolari e dei gestori e  l'impiego  delle  risorse  disponibili  sul
Fondo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modificazioni al decreto del Ministro 
             dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 
 
  Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013
recante "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a
valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti", e' cosi' modificato: 
    al comma 3, secondo trattino, dell'art.  6,  sono  sostituite  le
parole "entro il 30.4.2015" con le parole "entro il 31.8.2015"; 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti Organi di controllo ai
sensi della normativa vigente e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno  della  pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 aprile 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2015 
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