IL DIRETTORE GENERALE 
               delle biblioteche e istituti culturali 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233 e successive modificazioni; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   20   luglio   2009    recante
l'articolazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non  generale
dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e
le attivita' culturali; 
  Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 recante  «Norme  relative  al
deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati
all'uso pubblico»; 
  Visto l'art. 5 della legge sopra citata, rubricato «numero di copie
e soggetti depositari» ed in particolare, i commi 1 e 3, lettera f); 
  Visto l'art. 7 della legge medesima, rubricato «Sanzioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006,  n.
252, concernente il «Regolamento recante norme in materia di deposito
legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati   all'uso
pubblico»; 
  Visti  l'art.  42  del  suddetto   Regolamento   che   prevede   la
costituzione di una Commissione con compiti consultivi, di  controllo
e di monitoraggio dell'attuazione della legge n. 106  del  2004  e  i
successivi artt. 43, 44 e 45 relativi rispettivamente  alle  sanzioni
amministrative e alla procedura  di  accertamento  dell'inadempimento
del deposito legale; 
  Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2007 che ha istituito la
Commissione sul deposito legale; 
  Visti gli  esiti  dell'indagine  svolta  dalla  Direzione  generale
Biblioteche e Istituti Culturali sull'andamento del  deposito  legale
nelle biblioteche pubbliche statali e in quelle regionali; 
  Visto il decreto del Direttore generale 5 giugno 2013 con il  quale
e' stato costituito il Gruppo di lavoro con il compito di individuare
una procedura applicabile dalle biblioteche statali  per  l'attivita'
sanzionatoria prevista dall'art. 44 del decreto del Presidente  della
Repubblica 352 del 2006, che  possa  essere  utilizzata  anche  dalle
Regioni; 
  Considerate le risultanze cui e'  pervenuto  il  Gruppo  di  lavoro
suddetto nelle sedute del 2 luglio, 26 settembre e 27 novembre  2013,
e del 5 marzo e 19 giugno 2014; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689  recante  «Modifiche  al
sistema penale», in particolare il Capo I «Sanzioni amministrative». 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Biblioteca nazionale centrale che rileva l'inadempienza da parte
del soggetto obbligato al deposito legale invia  la  diffida  di  cui
all'art. 44 comma 1 del D.P.R.  n.  252/2006  utilizzando  il  modulo
predisposto dalla Direzione generale,  calcolando  l'ammontare  della
sanzione in base al valore commerciale dei documenti ed al numero  di
copie non depositate (fino a due per ciascun documento).