IL DIRETTORE GENERALE delle biblioteche e istituti culturali Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 recante «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico»; Visto l'art. 5 della legge sopra citata, rubricato «numero di copie e soggetti depositari» ed in particolare, i commi 1 e 3, lettera f); Visto l'art. 7 della legge medesima, rubricato «Sanzioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, concernente il «Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico»; Visti l'art. 42 del suddetto Regolamento che prevede la costituzione di una Commissione con compiti consultivi, di controllo e di monitoraggio dell'attuazione della legge n. 106 del 2004 e i successivi artt. 43, 44 e 45 relativi rispettivamente alle sanzioni amministrative e alla procedura di accertamento dell'inadempimento del deposito legale; Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2007 che ha istituito la Commissione sul deposito legale; Visti gli esiti dell'indagine svolta dalla Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali sull'andamento del deposito legale nelle biblioteche pubbliche statali e in quelle regionali; Visto il decreto del Direttore generale 5 giugno 2013 con il quale e' stato costituito il Gruppo di lavoro con il compito di individuare una procedura applicabile dalle biblioteche statali per l'attivita' sanzionatoria prevista dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 352 del 2006, che possa essere utilizzata anche dalle Regioni; Considerate le risultanze cui e' pervenuto il Gruppo di lavoro suddetto nelle sedute del 2 luglio, 26 settembre e 27 novembre 2013, e del 5 marzo e 19 giugno 2014; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale», in particolare il Capo I «Sanzioni amministrative». Decreta: Art. 1 La Biblioteca nazionale centrale che rileva l'inadempienza da parte del soggetto obbligato al deposito legale invia la diffida di cui all'art. 44 comma 1 del D.P.R. n. 252/2006 utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione generale, calcolando l'ammontare della sanzione in base al valore commerciale dei documenti ed al numero di copie non depositate (fino a due per ciascun documento).