IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito decreto legislativo n. 28 del 2011) ed in particolare l'art. 40, comma 5, che prevede che entro il 31 dicembre 2012, sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti inerenti alle biomasse, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale (di seguito SISTAN) e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell'art. 2, commi 167 e 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il medesimo art. 40 che: al comma 1 prevede che nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad integrare il sistema statistico in materia di energia; al comma 2 prevede che, per le finalita' di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. (di seguito GSE) tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e dall'Ufficio Statistico dell'Unione Europea (di seguito EUROSTAT) organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a rilevare i dati necessari per misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi in ciascuna Regione e Provincia autonoma e che permetta inoltre di stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; Visto l'art. 37, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il quale prevede che il raggiungimento dei sopra citati obiettivi di ciascuna Regione e la disponibilita' effettiva di energia che puo' essere oggetto di trasferimento, ovvero compensazione statistica, sono misurati applicando la metodologia di cui all'art. 40, comma 5, del medesimo decreto legislativo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2012, SO n. 28 (di seguito decreto 14 gennaio 2012) recante "Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricita', energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili" (di seguito metodologia nazionale) emanato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 78 del 2 aprile 2012 (di seguito decreto 15 marzo 2012) recante "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalita' di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome (c.d. decreto Burden Sharing)" ed in particolare: la Tabella A, di cui all'art. 3, comma 2, che riporta gli obiettivi intermedi e finali di consumo di energia da fonti rinnovabili per ciascuna Regione e Provincia autonoma; l'art. 5, comma 1, che stabilisce che, dopo l'approvazione delle metodologie di cui all'art. 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla verifica per ciascuna Regione e Provincia autonoma della quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, riferita all'anno precedente; l'art. 5, commi 5 e 6, che istituisce un osservatorio (di seguito, osservatorio burden sharing) con la rappresentanza di amministrazioni centrali e regionali, cui sono assegnati compiti di analisi, proposta, consultazione e confronto tecnico sulle modalita' di raggiungimento degli obiettivi regionali nonche' di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate al contenimento dei consumi finali nell'ambito delle politiche territoriali; l'art. 5, comma 7, che prevede che il predetto osservatorio si avvalga degli strumenti statistici sviluppati dal GSE nonche' dalle Regioni e Province autonome e propone eventuali miglioramenti della metodologia di cui al presente decreto; Visto il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia (di seguito PAN) adottato ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/28/CE e trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2010, che definisce gli obiettivi nazionali e le misure al 2020, anche di carattere intermedio, per contenere i consumi finali e sviluppare quelli di energia da fonti rinnovabili, nel settore elettrico, termico e dei trasporti, quantificando anche la quota conseguibile attraverso mezzi diversi dalla produzione nazionale, quali l'importazione di energia da altri Paesi; Visto il Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e successive modificazioni; Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare le modalita' per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili indicate all'art. 5; Visto l'Energy Statistics Manual predisposto dall'International Energy Agency - IEA e da EUROSTAT, in particolare nelle sezioni dedicate alle classificazioni degli impianti e delle fonti nonche' i documenti e manuali di accompagnamento per la predisposizione dei questionari da parte dei Paesi membri; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e, in particolare, gli articoli 7 e 11 che prevedono per i soggetti pubblici e privati l'obbligo di fornire i dati statistici rilevanti per il Piano Statistico Nazionale (PSN) e stabiliscono le corrispondenti sanzioni amministrative e pecuniarie in caso di violazione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e, in particolare, l'allegato A.3 recante "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale"; Vista la delibera 17 marzo 2010 dell'Istituto nazionale di statistica (di seguito ISTAT), pubblicata nella G.U. del 13 ottobre 2010, n. 240 recante "Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali" (Direttiva n. 10/Comstat); Viste le "Linee guida metodologiche per rilevazioni statistiche" emanate dall'ISTAT nel 2000 che, tra l'altro, individuano le caratteristiche qualitative dell'informazione statistica; Considerato che per il settore dell'energia elettrica il sistema di rilevazione e monitoraggio statistico e' ormai sviluppato e consolidato e consente di rispondere adeguatamente ai flussi informativi a livello nazionale e a livello regionale richiesti dalla citata direttiva 2009/28/CE; Considerato che per i settori termico e dei trasporti le informazioni statistiche non sono disponibili col medesimo grado di approfondimento del settore elettrico e che pertanto si rende necessaria un'implementazione del sistema nonche' lo sviluppo di specifiche metodologie di calcolo; Vista la proposta di metodologia predisposta dal GSE in cui sono individuati i dati puntuali da rilevare per descrivere e monitorare il consumo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore del calore e dei trasporti, utili per la costruzione degli indicatori-obiettivo e per il monitoraggio statistico dei consumi delle singole fonti; Visto il sistema informativo di monitoraggio statistico, messo a punto dal GSE, denominato - Sistema Italiano per il Monitoraggio delle Energie Rinnovabili (SIMERI) - nel quale confluiscono i dati necessari alla verifica del raggiungimento dei risultati di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili; Ritenuto che la suddetta metodologia e' corrispondente alle finalita' indicate dall'art. 40, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e assicura: il monitoraggio degli obiettivi nazionali, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricita', energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili; la possibilita' di ottenere, nel tempo, la coerenza tra il monitoraggio e il bilancio energetico nazionale; la disponibilita' dei dati necessari alla predisposizione delle relazioni di cui all'art. 22 della citata direttiva 2009/28/CE; Considerato inoltre che, in attuazione dell'art. 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011, il GSE procedera' a integrare il sistema informativo di monitoraggio statistico con i seguenti ulteriori elementi: il monitoraggio di eventuali progetti comuni e trasferimenti statistici realizzati con altri Stati membri ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera d), e art. 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonche' quelli relativi ai progetti comuni con Paesi terzi, di cui art. 36, comma 1, lettera c) del medesimo decreto; la stima a livello nazionale della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risultante dalla diffusione delle fonti rinnovabili e dall'efficienza energetica; la stima delle ricadute industriali ed occupazionali connesse con la diffusione delle fonti rinnovabili e con la promozione dell'efficienza energetica; Ritenuto che il monitoraggio nazionale costituisce anche il riferimento per lo sviluppo del sistema di monitoraggio degli obiettivi regionali, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di energia coperti da fonti energetiche rinnovabili, stabiliti in attuazione dell'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 26 febbraio 2015; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art. 40, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto delle finalita' di cui al medesimo art. 40, commi 1 e 2, e' approvata la metodologia di monitoraggio (di seguito, metodologia regionale) riportata nell'Allegato I che forma parte integrante del presente decreto. La metodologia regionale e' applicata, nell'ambito del SISTAN in materia di energia, per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali in termini di quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili, definiti nella Tabella A di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 15 marzo 2012 e successivi aggiornamenti.