IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   dell'
Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del  decreto
legge  21  ottobre  1996,  n.  536,  relativa  alle  misure  per   il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  300
del 23/12/ 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
04/10/00,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei   medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto  legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 14
febbraio  2014,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  52   del
04/03/2014, concernente  l'inserimento,  nel  succitato  elenco,  del
medicinale   defribotide   (Defitelio)   come   valida    alternativa
terapeutica  nel  "trattamento  dei  pazienti  affetti  da   malattia
veno-occlusiva epatica grave (VOD) in seguito a trapianto di  cellule
staminali ematopoietiche"; 
  Considerato il limite temporale: fino ad approvazione della domanda
di autorizzazione all'immissione in commercio, o al  massimo  per  12
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,  stabilito
nella determinazione dell'AIFA datata 14/02/2014, sopra citata; 
  Ritenuto  pertanto   di   escludere   il   medicinale   defribotide
(Defitelio) di cui alla determinazione dell'AIFA  datata  14/02/2014,
sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale DEFRIBOTIDE (Defitelio), di cui  alla  Determinazione
dell'AIFA citata in premessa, e' escluso dall'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  istituito
ai sensi della legge n. 648/96.