IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41, recante Riorganizzazione del Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  2,  commi  8-bis,
8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Vista la raccomandazione n. 37/2013/1  della  Commissione  generale
per la pesca nel mar Mediterraneo (CGPM)  relativa  ad  un  Piano  di
gestione pluriennale per la pesca degli  stock  di  piccoli  pelagici
nella  GSA  17  (Adriatico  settentrionale)   e   sulle   misure   di
conservazione  transitorie  per  la  pesca  degli  stock  di  piccoli
pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale); 
  Vista la raccomandazione n. 38/2014/1  della  Commissione  generale
per  la  pesca  nel  mar  Mediterraneo   (CGPM)   che   modifica   la
raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e  di
emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli  stock  di  piccoli
pelagici nella GSA 17; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca  nel  mar  Mediterraneo  ed  in
particolare l'allegato III; 
  Visto il regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca ed in particolare l'art. 15; 
  Considerato che al  punto  22  della  predetta  raccomandazione  n.
37/2013/1 viene posto a carico delle Parti  contraenti  l'obbligo  di
procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni  autorizzate
alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18; 
  Considerata la necessita',  nel  descritto  quadro  di  obblighi  e
procedure scaturenti dalla normativa unionale  ed  internazionale  ed
alla luce dei prossimi ulteriori sviluppi in tale ambito, di adottare
adeguate misure per  la  razionalizzazione  dell'attivita'  di  pesca
avente ad oggetto la cattura dei piccoli pelagici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Ambito geografico 
 
  L'ambito geografico di applicazione del presente decreto e'  quello
individuato dalle GSA 17 e GSA 18 come di seguito definite: 
    1) GSA 17: «Mare Adriatico settentrionale», situato a nord  della
linea retta che collega il punto di  coordinate  41°55'N  -  015°08'E
sulla costa italiana  ed  il  confine  terrestre  tra  la  Croazia  e
Montenegro, come definito nella raccomandazione CGPM/33/2009/2; 
    2) GSA 18: «Mare Adriatico meridionale»,  situato  tra  la  linea
retta che collega il punto di coordinate  41°55'N  -  015°08'E  sulla
costa italiana ed il confine terrestre tra la Croazia e Montenegro  e
la linea retta che collega il punto di coordinate 40°04'N -  018°29'E
sulla costa italiana ed il confine terrestre tra  Albania  e  Grecia,
come definito nella raccomandazione CGPM/33/2009/2.