IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Vista la raccomandazione n. 37/2013/1 della Commissione generale per la pesca nel mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e sulle misure di conservazione transitorie per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale); Vista la raccomandazione n. 38/2014/1 della Commissione generale per la pesca nel mar Mediterraneo (CGPM) che modifica la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III; Visto il regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 15; Considerato che al punto 22 della predetta raccomandazione n. 37/2013/1 viene posto a carico delle Parti contraenti l'obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18; Considerata la necessita', nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa unionale ed internazionale ed alla luce dei prossimi ulteriori sviluppi in tale ambito, di adottare adeguate misure per la razionalizzazione dell'attivita' di pesca avente ad oggetto la cattura dei piccoli pelagici; Decreta: Art. 1 Ambito geografico L'ambito geografico di applicazione del presente decreto e' quello individuato dalle GSA 17 e GSA 18 come di seguito definite: 1) GSA 17: «Mare Adriatico settentrionale», situato a nord della linea retta che collega il punto di coordinate 41°55'N - 015°08'E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra la Croazia e Montenegro, come definito nella raccomandazione CGPM/33/2009/2; 2) GSA 18: «Mare Adriatico meridionale», situato tra la linea retta che collega il punto di coordinate 41°55'N - 015°08'E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra la Croazia e Montenegro e la linea retta che collega il punto di coordinate 40°04'N - 018°29'E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra Albania e Grecia, come definito nella raccomandazione CGPM/33/2009/2.